Prevenzione incendi, nuova norma in vigore

Inizia il countdown per adeguare gli edifici alle regole del DM 25 gennaio 2019. Quanto tempo abbiamo per farlo?

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Conoscete il Burj Khalifa di Dubai? Finito di costruire nel 2010, è (al momento), il grattacielo più alto del mondo con 829 metri di altezza, 163 piani, ascensori quasi supersonici (64,8 km/h), 700 appartamenti privati, uffici, piscina, e 27 terrazze panoramiche. Ogni volta che ci troviamo di fronte a opere del genere, più che metterne in discussione l’utilità, ci viene da pensare: saranno sicure? E se capitasse un incendio all’ultimo piano? Visto quanto successo a Notre Dame nei giorni scorsi, è lecito porsi dei dubbi sulla nostra IN-capacità di domare il fuoco.
Ancora più utile sembra quindi la lettura e l’applicazione delle nuove norme tecniche antincendio pubblicate in Gazzetta Ufficiale e in vigore da ieri. Quanto tempo abbiamo per adeguare i condomìni alle nuove regole? Vediamolo assieme.

Prevenzione incendi, cosa dice la nuova norma?

Attenzione, perché sono in vigore dal 6 maggio 2019 le disposizioni per gli edifici di civile abitazione e i condomìni contenute nel decreto del ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019.

Si tratta prevalentemente di applicare in maniera efficiente le misure gestionali elencate e che sono finalizzate alla prevenzione e alla corretta gestione di un eventuale incendio. Il tempo a disposizione per adeguare i condomìni di altezza antincendio pari o superiore a 12 metri è pari a un anno, lo stesso tempo che si prevede per l’adozione delle misure organizzativo-gestionali, ovvero la manutenzione in sicurezza delle parti comuni, la previsione delle azioni da seguire in caso di incendio e l’individuazione delle opportune precauzioni da osservare per non accrescere il rischio incendio.
Se si prevedono invece interventi di ristrutturazione, tra cui un cappotto termico o la realizzazione di una facciata ventilata, allora la norma vale e va seguita da subito.

Leggi anche Modifiche alla Prevenzione incendi in Gazzetta: per quali attività valgono?

La nuova norma (che modifica il vecchio decreto del 1987, Dm 246 del 16 maggio) prevede regole studiate e calibrate in funzione dell’altezza degli edifici e individua quindi 4 livelli di prestazione:
– L.P. 0 se edifici di altezza antincendi da 12 metri a 24 metri;
– L.P. 1 se edifici di altezza antincendi da 24 metri a 54 metri;
– L.P. 2 se edifici di altezza antincendi da oltre 54 metri fino a 80 metri;
– L.P. 3 se edifici di altezza antincendi oltre 80 metri.

Ogni livello di prestazione indica i compiti e le funzioni del responsabile dell’attività antincendio e degli occupanti, con una maggiore attenzione e maggiori vincoli al crescere dell’altezza antincendi.

Fino ai 24 metri di altezza, non ci sono dunque particolari interventi da eseguire secondo la nuova norma. Da ricordare che sempre e in ogni caso è obbligatorio informare gli occupanti anche attraverso i soliti fogli illustrativi che vanno esposti nelle parti comuni.

Tra i 24 e gli 80 metri le attività sono soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco e i responsabili dell’attività, ovvero gli amministratori, dovranno occuparsi di misure organizzative e gestionali più complicate di quanto invece spetta per edifici più bassi.

Nel caso di edifici superiori agli 80 metri (considerando sempre come valore numerico l’altezza antincendi) o che abbiano più di mille occupanti, è obbligatoria la nomina di un coordinatore per la gestione dell’emergenza. ale figura dovrà essere in possesso di un attestato di idoneità tecnica conseguito dopo aver frequentato un corso secondo quanto previsto dal Dm 10 marzo 1998.

Interventi sulle facciate, ecco le novità!

I requisiti antincendio per la sicurezza delle facciate sono in vigore da subito e per qualunque edificio residenziale soggetto ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco, ossia quelli di altezza antincendio superiore a 24 metri.

Gli obiettivi sono tre:
evitare che la propagazione dell’incendio per mezzo dell’involucro edilizio vada a compromettere le compartimentazioni;
limitare il rischio di propagazione, all’interno dell’edificio, di fiamme originatesi all’esterno;
– scongiurare il rischio che in caso di incendio parti della facciata possano cadere compromettendo l’esodo e la sicurezza dei soccorritori.

Questi obiettivi sono ovviamente validi per qualunque tipologia di edificio nuovo ma anche per interventi che riguardino più della metà della superficie complessiva delle facciate.

Quando non valgono le nuove norme?

Non si applicano nel caso di edifici residenziali per cui si siano organizzati o siano in corso interventi di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto pre-approvato dai Vigili del Fuoco.

Non si applicano nemmeno nel caso in cui a data 6 maggio 2019 disponevano già degli atti abilitativi rilasciati delle autorità competenti.

Per approfondire sul tema

Redazione Tecnica

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