Modifiche alla Prevenzione incendi in Gazzetta: per quali attività valgono?

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Sulla Gazzetta Ufficiale n.95 del 23 aprile 2019 è stato pubblicato il decreto 12 aprile 2019 del Ministero dell’Interno, avente ad oggetto “Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. Le modifiche introdotte si applicano alle attività interessate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 21 ottobre 2019. Scarica il testo del decreto.

Modifiche al Codice Prevenzione incendi

Per quali attività valgono?

In base alle modifiche, le norme di prevenzione incendi si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività elencate nell’Allegato I del Dpr 151/2011 che non hanno una regola tecnica verticale, attività definite “soggette e non normate”, per esempio officine e laboratori e stabilimenti in cui si producono sostanze ritenute a rischio. Sono soggetti all’obbligo anche gli alberghi (ma non le strutture turistico ricettive all’aria aperta e i rifugi alpini), le scuole (ma non gli asili nido) e gli edifici tutelati dal Codice dei Beni ambientali e del paesaggio (D.lgs 42/2004) aperti al pubblico e destinati a biblioteche, archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre.

In base alle modifiche, il Codice di Prevenzione incendi diventa obbligatorio per le nuove attività e per la modifica o l’ampliamento delle attività esistenti.

Le misure antincendio già adottate nella parte dell’attività che non viene toccata dagli interventi richiesti dalle nuove modifiche dovranno essere compatibili con queste ultime. Altrimenti:
1) o si realizzano gli interventi di modifica o ampliamento ai sensi dei criteri generali di prevenzione degli incendi,
2) o si applica il Codice all’intera attività e anche alla parte non interessata dagli interventi.

Alle attività a cui vengono applicate le norme tecniche non si applicano alcune disposizioni più specifiche come il Decreto 31 marzo 2003 (Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione) e il Decreto 15 marzo 2005 (Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo).

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Redazione Tecnica

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