L’accoppiata Sismabonus Ecobonus colpisce ancora

I lavoratori autonomi con incarico di subappalto, possono godere del credito fiscale al pari dell’impresa sub-appaltatrice?

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Non sembravano destinati a stare assieme, eppure li si vede sempre a braccetto, e anche quando se ne parla, li si nomina spesso in coppia. Forse è tutta colpa della locuzione che gli si è attaccata, bonus, però non è che se uno si chiama Rossi al pari di un altro, allora automaticamente i due sono parenti o fratelli. In ogni caso, questa volta vanno per davvero considerati in combo, e così ha fatto l’Agenzia delle entrate rispondendo a un’istanza di interpello (risposta 109 del 2019) che agevola di fatto i soci lavoratori artigiani di un’impresa edile sub-appaltatrice e li considera al pari dell’impresa, destinatari della cessione del credito bonus. Vediamo in dettaglio il quesito, così che sia chiaro una volta per tutte come considerare la coppia sisma+ecobonus.

Ecobonus e Sismabonus, quando e per chi valgono?

La storia è semplice: una società ha acquisito un credito fiscale (detrazioni collegate a interventi di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica, ovvero Ecobonus e Sismabonus) da un condominio interpellando l’Amministrazione.

L’”istante”, ovvero la società, ha dichiarato di volere cedere il credito nel limite di una sola ulteriore cessione successiva alla prima, come previsto dai documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate pubblicati nell’anno 2018, direttamente ai soci lavoratori artigiani della impresa edile sub-appaltatrice. In pratica, la società chiede di sapere se tali soci possono essere ricompresi “tra i soggetti collegati all’operazione, potenzialmente cessionari del credito fiscale”.

Su Ecobonus e Sismabonus leggi anche Decreto Crescita, Ecobonus e Sismabonus si incepperanno?

 

Facciamo un utile recap prima di leggere cosa ha risposto al quesito l’Agenzia delle Entrate. Il cosiddetto sisma+ecobonus quell’agevolazione introdotta dalla legge di Bilancio per il 2018 che consente una detrazione dell’80-85% per condomini che eseguono interventi di miglioramento sismico contestualmente a quelli di risparmio energetico.

Cosa ha risposto l’Agenzia delle Entrate?

L’amministrazione per articolare la propria opinione riprende come da prassi quanto prescrive la normativa. Per quanto concerne la voce di spesa per interventi su parti comuni di edifici condominiali (ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3) e volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle  detrazioni standard di ecobonus e sismabonus, una detrazione maggiorata dell’80% o dell’85% (per il passaggio rispettivamente a una o due classi di rischio inferiori). Tale detrazione si compone di dieci quote annuali di pari importo e si applica su spese non superiori ai 136 mila euro da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio (Articolo 14, comma 2-quater.1, Dl 63/2013).

Per l’applicazione disciplinare della cessione del credito che corrisponde all’Ecobonus e al Sismabonus, l’Agenzia ha risposto già nelle circolari n. 11/2018 e n. 17/ 2018, chiarendo la questione della cessione del credito in favore di sub-appaltatori direttamente collegati con l’intervento. Citando dai documenti sopra citati: [se] il fornitore del servizio si avvale di un sub-appaltatore per eseguire l’opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest’ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera, trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l’intervento e, dunque, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione valutato sia con riferimento alla cessione originaria sia a quella successiva.

Semplicemente da questo estratto si comprende che è concesso cedere il credito anche a soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società o enti) e, comunque, a soggetti collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Il collegamento può sussistere anche per i soci lavoratori di un’impresa edile sub-appaltatrice dei lavori.

Riprendendo il caso oggetto dell’interpello, l’Agenzia afferma che la medesima soluzione è valida anche per la cessione della detrazione sismabonus+ecobonus, dato che è un’agevolazione alternativa a Ecobonus e Sismabonus. Quindi, anche in questa eventualità, in base ai commi 2-ter e 2-sexies, articolo 14, Dl 63/2013, è possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione dovuta.

Abbiamo così scoperto che Ecobonus e Sismabonus vanno per davvero d’accordo assieme, e che non sono solo “canzonette”…

Scarica qui la Risposta 109:2019 dell’Agenzia delle Entrate

Leggi per approfondire

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L’ebook contiene l’analisi delle novità e delle proroghe per l’edilizia e i professionisti tecnici contenute nella Legge di Bilancio 2019 (L.145/2018) e del collegato D.L. fiscale (D.L.119/2018): • Proroga delle detrazioni per gli interventi in edilizia (“Bonus casa”)• “Bonus verde” • Novità IMU immobili strumentali • Regime forfettario• Credito d’imposta per interventi sugli edifici pubblici (rimozione amianto, contrasto al dissesto idrogeologico, realizzazione o ristrutturazione di parchi, recupero di aree dismesse)• Estensione degli incentivi di “Resto al Sud” • Fatturazione elettronica obbligatoria (con approfondimento sul D.L. fiscale)

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Redazione Tecnica

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