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Lo sapete? Dietro le quinte dello Sblocca Cantieri c’è (anche) il Testo Unico Edilizia

Vi accompagniamo nel backstage dello schema del dl

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Spesso gli attori cenano a conti fatti, dopo lo spettacolo, e non discriminano di certo i cosiddetti avanzi. In Francia va tanto la ratatouille, e ci mettono un po’ di tutto: melanzane, pomodori, zucchine, riso, patate, formaggio (meglio se stantio), pane raffermo. In Italia il piatto più simile potrebbe essere la caponata o peperonata a seconda delle regioni; ciò che conta in questa ricetta è comunque cuocere tante cose assieme, così che il risultato sia un’amalgama dai sapori più vari e dai toni eterogenei. L’abbiamo presa da lontano, ma il senso è esattamente lo stesso: lo Sblocca Cantieri, in tutte le sue declinazioni e con tutti gli articoli modificati che contiene, è davvero un piatto che soddisfa tutti i palati. Riportiamo quindi alla vostra attenzione le ultime modifiche al D.P.R. n. 380/2001 (cosiddetto Testo Unico Edilizia).

Testo Unico Edilizia, cosa si modifica?

Lo schema del dl (che reca Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali) riporta principalmente le seguenti modifiche agli articoli:
2-bis (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati);
65 (Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica);
67 (Collaudo statico);
93 (Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche).

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Oltre a queste modifiche, sarà aggiunto l’articolo 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche). Questo, nello specifico, suddivide in tre macro categorie la tipologia degli interventi per grado di rilevanza, denominandoli rilevanti, di minore rilevanza e privi di rilevanza.

Interventi rilevanti (nei riguardi della pubblica incolumità):
– adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);
– costruzioni nuove che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano calcoli più articolati e verifiche;
– ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.

Interventi di minore rilevanza:
– adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);
– riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti;
– nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2).

Interventi privi di rilevanza: che per caratteristiche intrinseche e destinazione d’uso non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Si prevede inoltre la realizzazione di linee guida per l’individuazione degli interventi e delle varianti di carattere “non sostanziale” per cui non è cogente preavviso scritto allo sportello unico. Nel rispetto delle linee guida, le regioni possono adottare specifiche  specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.

Densità edilizia, altezza e distanza fabbricati, cosa cambia?

Sarà obbligatorio per Regioni e Province autonome, prevedere quanto ora facoltativo, ovvero dettare con proprie leggi disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, quelli produttivi, riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, (come disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444). In più, si introducono i commi 1-bis ed 1-ter con cui sono normate:
– le nuove disposizioni per orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio;
– gli interventi di demolizione e ricostruzione, questi ultimi consentiti nel rispetto delle distanze preesistenti purché siano eseguiti assicurando che l’area di sedime e il volume dell’edificio ricostruito siano coincidenti con quello demolito.

E per la denuncia dei lavori?

Non sarà più necessaria la triplice copia ora obbligatoria sia per la denuncia dei lavori che per la relazione a struttura ultimata. Inoltre, lo sportello unico dovrà rilasciare soltanto l’attestazione dell’avvenuto deposito. e secondo quanto riporta il comma 8-bis dello stesso articolo 65 del DPR n. 380/2001, non occorre la predisposizione e deposito della “Relazione a struttura ultimata”.

Volete altre novità? Continuate a leggerci nei prossimi giorni, vi presenteremo altri dettagli e altri “ingredienti segreti” di questo Sblocca Cantieri. 18 aprile 2019: lo Sblocca cantieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Per approfondire

Legge di Bilancio 2019 - Bonus casa e misure per i professionisti tecnici

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L'ebook contiene l'analisi delle novità e delle proroghe per l'edilizia e i professionisti tecnici contenute nella Legge di Bilancio 2019 (L.145/2018) e del collegato D.L. fiscale (D.L.119/2018):

• Proroga delle detrazioni per gli interventi in edilizia ("Bonus casa")
• "Bonus verde"
• Novità IMU immobili strumentali
• Regime forfettario
• Credito d’imposta per interventi sugli edifici pubblici (rimozione amianto, contrasto al dissesto idrogeologico, realizzazione o ristrutturazione di parchi, recupero di aree dismesse)
• Estensione degli incentivi di “Resto al Sud” 
• Fatturazione elettronica obbligatoria (con approfondimento sul D.L. fiscale)

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Giuseppe Moschella, 2019, Maggioli Editore
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