Il killer dietro la siepe: quando una lite per il confine si fa tragedia

Ancora una volta l’accusato è il vicino di casa. Ma quale articolo regolamenta il comportamento di queste aree contese?

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Se non avete mai giocato a Cluedo potete sempre rimediare. Maggiordomo, zia di terzo grado, bisnonna… chi sarà il sospettato numero uno? Ovvio, direte voi, siamo in Italia: il maggior indiziato è il vicino di casa, e il movente il più classico dei classici, una lite per il confine. Anche questa volta è andata così, e l’omicidio avvenuto nella comunità di Scandiano lo scorso 15 aprile si aggiunge alla lunga lista di delitti di questo tipo. Forse c’è un motivo preciso per cui si arriva a gesti estremi per un confine? Forse Giampiero Guidotti avrebbe potuto risparmiare la vita a Giorgio Campani, ex dipendente del comune di Scandiano?
Vediamo se la legge italiana c’entra qualcosa…

Lite per il confine: cosa dice il Codice Civile?

Può capitare che il muro di confine abbia bisogno di manutenzione, che il boschetto sia da potare, e solo allora ci si domanda chi sia incaricato a farlo e a chi competano le spese. Ricordiamo quindi che la maggior parte di questi problemi si possono risolvere determinando chi sia effettivamente proprietario di muro o siepe.
Di base bisogna distinguere tra muri di edifici e muri di fondi agricoli e citando il Codice Civile possiamo dire che il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto. Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi.
Quindi, almeno in prima battuta, sussiste presunzione di comproprietà.

Sempre citando gli articoli 880 e 881 del c.c. Si presume che il muro divisorio tra campi, cortili, giardini od orti appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente e in ragione del piovente medesimo. Se esistono sporti, come cornicioni, mensole e simili, o vani che si addentrano oltre la metà della grossezza del muro, e gli uni e gli altri risultano costruiti col muro stesso, si presume che questo spetti al proprietario dalla cui parte gli sporti o i vani si presentano, anche se vi sia soltanto qualcuno di tali segni. Se uno o più di essi sono da una parte, e uno o più dalla parte opposta, il muro è reputato comune: in ogni caso la positura del piovente prevale su tutti gli altri indizi.

Chiariamo che nel caso in cui il muro ricada su proprietà di uno dei due confinanti non è necessario ricorrere alla presunzione prevista dagli articoli 880 o 881 del c.c.

Ma quindi a chi spetta pagare la manutenzione?

In pratica solo al proprietario, per questo è determinante stabilire a monte chi sia dei contendenti. Se di fatto però il muro è di comproprietà, la manutenzione spetterà ad entrambi. Di fatto, l’art. 882 c.c. stabilisce che Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti. Il comproprietario di un muro comune può esimersi dall’obbligo di contribuire nelle spese di riparazione e ricostruzione, rinunziando al diritto di comunione, purché il muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza. La rinunzia non libera il rinunziante dall’obbligo delle riparazioni e ricostruzioni a cui abbia dato causa col fatto proprio.

Lite al confine, c’è una soluzione?

Gli abitanti di Scandiano, località presso la quale è avvenuto l’ultimo delitto causato da una lite degenerata, dichiarano che la diatriba proseguiva da anni per problemi legati ai confini, e che tra vittima e killer erano in ballo anche questioni legali.
Probabilmente anche se i “contendenti” avessero giocato a Cluedo da piccoli l’evolversi dei fatti non sarebbe cambiato, ma forse la conoscenza e una lettura attenta del Codice Civile, in alcuni casi, potrebbe attenuare il corso degli eventi.

Ricordiamocelo (soprattutto quando e se andremo in pensione): proviamo a vedere oltre la siepe, e non solo pretendere che sia potata a regola d’arte dal vicino.

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Redazione Tecnica

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