Distanze tra edifici: ma alla fine, i balconi contano?

Le celle frigorifere sono volumi tecnici? I gazebo sono strutture precarie? Questo e altro ancora nella nostra rassegna settimanale

Mario Petrulli 09/04/19
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Ecco la selezione delle sentenze pubblicate la scorsa settimana. Gli argomenti oggetto delle pronunce sono i seguenti. Le celle frigorifere sono volumi tecnici? I gazebo sono strutture precarie? La destinazione a verde agricolo ha sempre finalità agricole? Per una piccola tettoia serve un’autorizzazione paesaggistica?

E per il calcolo delle distanze i balconi sono rilevanti?

Celle frigorifere: sono volumi tecnici?

TAR Lazio, Latina, sent. 2 aprile 2019 n. 217
Due celle frigorifere, di ridotte dimensioni, a servizio di un’attività commerciale sono qualificabili come volumi tecnici

Due celle frigorifere, di ridotte dimensioni (la prima appoggiata su ruote avente la dimensione di ml. 2,80 x 2,93 x alt. 2,58 e la seconda, adiacente alla prima, di ml. 3,60 x ml. 1,80 x alt. 2,40), per la dimensione minima e la destinazione a servizio di attività commerciale costituiscono un volume tecnico e rientrano nella nozione urbanistica di pertinenza, rispetto alla quale non è comminabile la sanzione della demolizione.

In materia, la giurisprudenza spiega che la nozione di pertinenza ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica, trattandosi infatti di un’opera preordinata ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato e dotata di un volume minimo; si tratta quindi di qualifica applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia (Consiglio di Stato sez. V 24 luglio 2014 n. 3952).

Inoltre, si definisce volume tecnico il volume non impiegabile né adattabile ad uso abitativo e comunque privo di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all’interno dell’edificio (TAR Latina n. 828 del 15/12/2015).

Leggi.. Volume tecnico, definizione e quando non si calcola nella volumetria

Un gazebo ha rilevanza edilizia?

TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 1 aprile 2019 n. 1783
Un gazebo di dimensioni importanti e copertura in coppi non è una struttura precaria

Un gazebo in legno delle dimensioni in pianta pari a m. 4,5 x 3,00 e in altezza m. 2,20, ultimato ed in uso, con tetto a spiovente, copertura in coppi, grondaia per il convogliamento dell’acqua pluviale e sottostanti travi in legno non è una struttura precaria.
Nelle ipotesi in cui il gazebo costituisce una struttura funzionale a soddisfare esigenze permanenti, va considerato come manufatto in grado di alterare lo stato dei luoghi, con riflessi non solo per il profilo urbanistico ma anche per quello paesaggistico-ambientale.

Ad avviso di costante e condivisa giurisprudenza, un’opera può essere qualificata come precaria ove sia destinata ad essere rimossa non appena siano venuti meno i bisogni, meramente occasionali, che ne hanno determinato l’installazione, viceversa, ove la costruzione sia precostituita al soddisfacimento di interessi stabili e permanenti, come accade nell’ipotesi in esame, viene meno il requisito della precarietà (cfr. ex multis, TAR Firenze. Sez. III, 17 aprile 2018, n. 556).

Destinazione a verde agricolo: quali finalità

TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 4 aprile 2019 n. 751
La destinazione di un’area a verde agricolo non implica necessariamente che la stessa soddisfi in modo diretto e immediato interessi agricoli

La destinazione di un’area a verde agricolo non implica necessariamente che la stessa soddisfi in modo diretto e immediato interessi agricoli, ben potendo giustificarsi con le esigenze dell’ordinato governo del territorio, quale la necessità di impedire ulteriori edificazioni, ovvero di garantire l’equilibrio delle condizioni di vivibilità, assicurando la quota di valori naturalistici e ambientali necessaria a compensare gli effetti dell’espansione dell’aggregato urbano (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, IV, 12 febbraio 2013, n. 830; 16 novembre 2011, n. 6049; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 22 gennaio 2019, n. 122; 27 febbraio 2017, n. 451).

Piccola tettoia: è necessità autorizzazione paesaggistica?

TAR Lazio, Latina, sez. I, sent. 2 aprile 2019 n. 218
Non necessaria l’autorizzazione paesaggistica per una piccola tettoia al servizio di un supermercato con finalità di ricovero carrelli né per i motori e la ventola di raffreddamento del relativo impianto

Il DPR 13.2.2017 n. 31, nell’Allegato A punto A.17, esclude dal preventivo parere paesaggistico le strutture a servizio di attività commerciali le installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo”: di conseguenza, non serve l’autorizzazione urbanistica per una piccola tettoia di 10 mq. al servizio di un supermercato con finalità di ricovero carrelli.

Soluzione identica vale anche per i motori e la ventola di raffreddamento: infatti, il citato DPR 13.2.2017 n. 31, nell’Allegato A punto A. 5, esclude le “installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici”.

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Calcolo delle distanze: rilevanza dei balconi

TAR Puglia, Bari, sez. III, sent. 2 aprile 2019 n. 485
I balconi rilevano ai fini del calcolo delle distanze fra edifici

Ai fini del computo delle distanze assumono rilievo tutti gli elementi costruttivi, anche accessori, qualunque ne sia la funzione, aventi i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione, salvo che non si tratti di sporti e di aggetti di modeste dimensioni con funzione meramente decorativa e di rifinitura, tali da potersi definire di entità trascurabile rispetto all’interesse tutelato dalla norma riguardata nel suo triplice aspetto della sicurezza, della salubrità e dell’igiene.

Conseguentemente, nel calcolo delle distanze devono prendersi in considerazione anche i balconi larghi 2 metri, tenuto conto della loro apprezzabile consistenza e visto che possono considerarsi come ampliamento dell’edificio in superficie e volume.

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In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

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Gli interventi edilizi: definizioni e titoli abilitativi – II edizione

Le recenti novità normative contenute nel c.d. Decreto SCIA 2 (decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222, Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) hanno imposto un aggiornamento dell’e-book ed un rivisitazione del contenuto.L’occasione ha consentito, inoltre, di aggiungere alcuni nuovi riferimenti giurisprudenziali e modificare l’appendice normativa.Quale titolo edilizio deve richiedersi per trasformare una porta in una finestra? O per aggiungere un balcone ad una parete? O per rifare i servizi igienici ormai vetusti? O, ancora, per modificare la distribuzione interna dei locali dell’appartamento?Sono alcuni dei dubbi che possono accompagnare le decisioni di effettuare determinati interventi edilizi nella propria abitazione e che, se non correttamente risolti, possono comportare il pagamento di sanzioni e, in taluni casi, anche la demolizione di quanto realizzato.Questa Guida in formato ebook ha lo scopo di fornire indicazioni sulle diverse tipologie di interventi edilizi secondo la classificazione fornita dal Testo Unico Edilizia, sui titoli necessari da richiedere e sulle possibili sanzioniOgni capitolo si occupa di una diversa tipologia di intervento, evidenziando gli aspetti peculiari di ciascuno, con un linguaggio semplice ed uno stile agile e veloce e con la rassegna di relativa casistica.La struttura semplice e chiara e gli esempi riportati rendono l’opera utile al cittadino che, prima di effettuare un intervento, vuole informarsi e decidere con cognizione di causa; i riferimenti normativi e giurisprudenziali rendono l’opera interessante anche per gli uffici tecnici comunali e per i professionisti tecnici e legali nello svolgimento delle proprie funzioni e attività.Contiene una tabella riepilogativa per attività edilizia libera, Cila e Scia, aggiornata ai recenti decreti SCIA 1 e SCIA 2.Antonella Mafrica, Dottoressa in giurisprudenza, esperta in edilizia, urbanistica e diritto degli enti locali, collabora con siti giuridici (tra i quali www.ediliziaurbanistica.it) e società di consulenza; è coautrice, insieme a Mario Petrulli, di pubblicazioni per Maggioli Editore.Mario Petrulli, Dottore in giurisprudenza, abilitato alla professione di avvocato, esperto in edilizia, urbanistica e diritto degli enti locali; è coautore, insieme ad Antonella Mafrica, di pubblicazioni per Maggioli Editore.

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