Terremoto Emilia, nel d.l. 74 la certificazione di agibilità sismica

Scarica PDF Stampa

Arriva il primo intervento dello Stato per il post terremoto in Emilia.

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 131 del 7 giugno s il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”.

Il provvedimento, composto da 21 articoli e un allegato,  dispone gli interventi immediati per superare l’emergenza, per la ripresa economica e sui rifiuti e l’ambiente.

In particolare l’articolo 3  si occupa della “Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale” risolvendo la questione nata con l’ordinanza della Protezione Civile n.2/2012 sull’obbligo dei proprietari degli edifici situati nelle zone del sisma di  “acquisire la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, da un professionista abilitato.”

Al comma 7 dell’articolo 3 il d.l. precisa che  “Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita  e  di  lavoro  in  condizioni  di sicurezza adeguate,  nei  comuni  interessati  dai  fenomeni  sismici iniziati il 20  maggio  2012,  di  cui  all’allegato  1  al  presente decreto,   il   titolare   dell’attivita’   produttiva,   in   quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e  successive  modifiche  e  integrazioni,  deve acquisire la  certificazione  di  agibilità  sismica  rilasciata,  a seguito di verifica di sicurezza  effettuata  ai  sensi  delle  norme tecniche  vigenti  (cap.  8  –  costruzioni  esistenti,  del  decreto ministeriale 14 gennaio 2008),  da  un  professionista  abilitato,  e depositare la  predetta  certificazione  al  Comune  territorialmente competente.

I Comuni trasmettono  periodicamente  alle  strutture  di coordinamento istituite a  livello  territoriale  gli  elenchi  delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente  comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno”.

Nel successivo comma si precisa che “il certificato di agibilita’  sismica  potra’  essere  rilasciato  in assenza delle carenze strutturali di seguito precisate,  o  eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate  dal  tecnico incaricato,  o  dopo  che  tali  carenze  siano  state  adeguatamente risolte:
1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali  e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
2)  presenza  di  elementi  di  tamponatura   prefabbricati   non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
3) presenza di scaffalature non controventate portanti  materiali pesanti che possano, nel  loro  collasso,  coinvolgere  la  struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

Sarà quindi un primo certificato di agibilità sismica provvisorio che potrà essere rilasciato successivamente alla soluzione dei problemi, ma che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in argomento e, quindi, entro il 6 dicembre 2012, dovrà essere  sostituito da un certificato di agibilità sismica definitivo e successivo alle citate verifiche di sicurezza effettuate.

Con il comma 9 il d.l. predispone che la verifica di sicurezza ai sensi  delle  norme  vigenti  dovra’ essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  del presente decreto.

Infine con il comma 10 si precisa che “In analogia a quanto disposto in occasione di precedenti eventi sismici  che  hanno  interessato  vaste   porzioni   del   territorio nazionale, il livello di sicurezza dovra’ essere definito  in  misura pari almeno al 60% della sicurezza richiesta ad  un  edificio  nuovo”.

Tale valore dovra’ essere comunque  raggiunto  nel  caso  si  rendano necessari  interventi  di  miglioramento  sismico.   Gli   interventi eventualmente  richiesti  per  il  conseguimento  del   miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori diciotto mesi”.

 

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento