
Arriva il primo intervento dello Stato per il post terremoto in Emilia.
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 131 del 7 giugno s il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”.
Il provvedimento, composto da 21 articoli e un allegato, dispone gli interventi immediati per superare l’emergenza, per la ripresa economica e sui rifiuti e l’ambiente.
In particolare l’articolo 3 si occupa della “Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale” risolvendo la questione nata con l’ordinanza della Protezione Civile n.2/2012 sull’obbligo dei proprietari degli edifici situati nelle zone del sisma di “acquisire la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, da un professionista abilitato.”
Al comma 7 dell’articolo 3 il d.l. precisa che “Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, di cui all’allegato 1 al presente decreto, il titolare dell’attivita’ produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, deve acquisire la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti (cap. 8 – costruzioni esistenti, del decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente.
I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno”.
Nel successivo comma si precisa che “il certificato di agibilita’ sismica potra’ essere rilasciato in assenza delle carenze strutturali di seguito precisate, o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato, o dopo che tali carenze siano state adeguatamente risolte:
1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
2) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
3) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.
Sarà quindi un primo certificato di agibilità sismica provvisorio che potrà essere rilasciato successivamente alla soluzione dei problemi, ma che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in argomento e, quindi, entro il 6 dicembre 2012, dovrà essere sostituito da un certificato di agibilità sismica definitivo e successivo alle citate verifiche di sicurezza effettuate.
Con il comma 9 il d.l. predispone che la verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovra’ essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Infine con il comma 10 si precisa che “In analogia a quanto disposto in occasione di precedenti eventi sismici che hanno interessato vaste porzioni del territorio nazionale, il livello di sicurezza dovra’ essere definito in misura pari almeno al 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo”.
Tale valore dovra’ essere comunque raggiunto nel caso si rendano necessari interventi di miglioramento sismico. Gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori diciotto mesi”.
Il “metodo” semplificato per la valutazione di agibilità sismica, pur essendo un approccio superficiale, ma giustificato dal dover conciliare una sufficiente sicurezza nelle valutazioni con la rapidità necessaria a garantire la prosecuzione delle attività lavorative (finalizzato soprattutto ad una più approfondita analisi comunque necessaria), rimane un tema, che così come proposto dal Decreto Legge, potrebbe/dovrebbe essere esteso anche alle altre aree industriali italiane: del resto tale primo approccio potrebbe mettere quanto meno a conoscenza i datori di lavoro e gli occupanti in genere di vulnerabilità e rischi insiti in molti capannoni costruiti in epoche in cui la classificazione sismica non imponeva dettagli costruttivi adeguati alle più recenti classificazioni.
Il nuovo decreto legge sulla agibilità sismica è semplicemente demenziale e denota assoluta incompetenza e cultura sismica da parte di chi lo ha redatto per non parlare delle implicazioni economico-sociali che necessariamente si creeranno.
a dir ciò tutte le imprese di questi 7 comuni da Lunedì, senza certificazione non potranno esser produttive….non mi voglio dilungare parlando dei danni irreparabili che questo comporterà….io ho l’ultima azienda di confine dell’ultimo comune classificato come zona a rischio, 20 mt passo la strada e sono in un comune che non necessita dell’agibilità immediata !!! non ho nessun danno ne strutturale ne parziale ma la mia struttura è degli anni 80, quindi costruita con i criteri edilizi di allora, in che situazione sono ? se i costi della messa a norma supereranno quelli di una nuova costruzione la mia azienda pur fin ad ora”sicura” dovrà chiudere ….non voglio pensare come spiegarlo ad i miei 20 dipendenti ed alle loro famiglie !! potete darmi qualche consiglio per trovare un professionista abilitato con competenze in questi 3 punti che possa aiutarci nel più breve tempo possibile ?
grazie in bocca al lupo a tutti e buona vita
Gent.le sig. Carretti,
vorrei proprio aiutarla ma posso assicurare che se il decreto legge appena uscito non sarà annullato, nessun ingegnere potrà farlo senza costringerla a sostenere notevoli spese e la quasi sicura sospensione della attività per eseguire lavori pesanti su tutte le opere strutturali e non.
Questo per l’obbligo di adeguare il Suo edificio alle nuove norme almeno al 60%.
Bastava imporre qualche piccolo intervento per migliorare la risposta sismica dell’edificio.
Purtroppo chi ha concepito questo decreto non si è reso conto delle gravissime conseguenze che avrebbe causato alle aziende.
La sola via di uscita è una decisa azione collegiale delle categorie interessate affinchè venga annullato o modificato.
Abbiamo a che fare con irresponsabili senza alcuna cultura sismica che obbligano le imprese a risolvere il problema sismico a loro spese ed in breve tempo quando Loro , in tanti anni non sono stati nemmeno in grado di mettere in sicurezza ed adeguare sismicamente scuole ed ospedali.
Si dovrebbero vergognare ed almeno fare ragionare il cervello prima di prendere decisioni sciagurate.
Comunque in bocca al lupo.