DPI, Dispositivi di Protezione Individuale. Ecco le nuove regole

Via libera al Dlgs n.17/2019 che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE del 2016 sui Dispositivi di Protezione Individuale. Più chiari i requisiti per la progettazione, la fabbricazione, l’uso

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In tema di sicurezza sul lavoro è sempre bene rimanere aggiornati. Le principali novità del Dlgs pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 dell’11 marzo 2019 riguardano la normativa italiana in materia di Dispositivi di Protezione Individuale, rendendola conforme al regolamento UE 2016/425. Vediamone alcuni punti.

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Sicurezza sul Lavoro: regole e sanzioni sui DPI

L’argomento è così importante che questo Dlgs titolato “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio”, sembra giustamente prolisso.

L’obiettivo generale è però semplice, semplificare e chiarire il quadro di insieme per i DPI, e prevede:
– il coordinamento alle disposizioni generali in materia di mercato, sicurezza e conformità dei prodotti;
– l’inclusione nell’ambito di applicazione della nuova disciplina di alcuni prodotti sul mercato che svolgono una funzione protettiva per l’utilizzatore, in precedenza invece esclusi;
– la maggiore responsabilizzazione di tutti gli operatori economici interessati;
– la semplificazione e l’adeguamento di alcuni requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme vigenti, secondo criteri di praticabilità e proporzionalità;
– la maggiore qualificazione dei requisiti da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nella sorveglianza degli organismi notificati.

Clicca qui per scaricare il Dlgs n.17 del 19 febbraio 2019

Le tre categorie previste per i DPI

La prima delle tre categorie previste dal Regolamento è per i DPI che proteggono da rischi minimi, ad esempio le lesioni meccaniche superficiali. Saltiamo poi alla terza, che delinea quelli che proteggono da rischi che potrebbero causare conseguenze gravi tra cui morte o condizioni croniche irreversibili di salute, perché la seconda categoria è mal trattata o quanto meno non specifica quanto le altre. Riporta infatti la dicitura “rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III”.

Le sanzioni previste

Arrivano a 150 mila euro le multe previste pre chi non eseguirà le verifiche previste dal Regolamento UE.

Pesanti le conseguenze anche per produttori e importatori che immetteranno sul mercato prodotti non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza (contenuti nell’Allegato II del Regolamento): arresto fino a
tre anni
.

Infine per i distributori le sanzioni arriveranno anche a 60 mila euro se non verificheranno i requisiti dei prodotti prima dell’immissione sul mercato.

Per saperne di più

Redazione Tecnica

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