TU Sicurezza sul Lavoro: il Rappresentante dei Lavoratori

Le attribuzioni dei RLS coniugate anche alla consultazione nella quale dovranno essere necessariamente parte in causa

Danilo Rigoli 07/03/19
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Nello svolgere il tema di questo mese, ho ritenuto opportuno dividere l’argomento in due parti interessandomi, per non andare “fuori tema”, solo dell’art.50 Dlgs 81/2008, non perché questo elaborato sia più importante degli altri, ma gli argomenti precedenti, seppur ridotti, non perdevano la loro “consistenza didattica”, mentre, a mio avviso, questo non avrebbe potuto essere “liquidato” con poco, anche perché viene coinvolto un attore della sicurezza che è terzo rispetto alle altre figure che appartengono all’azienda (vedi Medico Competente, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, etc.) [nota 1].

Per questo, è necessario analizzare dettagliatamente il dettato normativo per capirne meglio la funzione di tale Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito RLS).

Nell’81/2008 si parla di consultazione dei RLS oltre che nell’articolo 50, anche negli articoli:
– 15, comma 1 – Misure generali di tutela;
– 18, co.1 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente;
– 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi.

Per non ingenerare confusione nei novizi della materia, ho appunto preferito analizzare, per ora, solo l’articolo 50, dove si elencano le attribuzioni dei RLS coniugate anche alla consultazione nella quale dovranno essere, necessariamente, parte in causa.

Testo Unico Sicurezza sul Lavoro: RLS e l’art.50

Consultare, secondo la comune accezione, vuol dire: “interrogare una persona o un collegio di persone per averne un parere, un giudizio, una risposta su determinate questioni”; quindi il Datore di Lavoro (di seguito DL) sarà obbligato a consultare i RLS per conoscere il loro parere in merito ad un problema, ma potrà decidere autonomamente assumendosi ogni responsabilità sulla “scelta finale” e, amministrativamente parlando, si tratterà quindi di un parere obbligatorio ma non vincolante.

Bene, nell’argomentazione suindicata è presente sia la funzione del DL sia quella dei RLS.

È noto, infatti, che nello sviluppo della trattazione di qualsiasi atto inerente alla sicurezza sul lavoro, come in ogni altra “espressione di volontà” a livello giuridico- formale, dovremo sempre rendere conto del nostro operato.

Premesso ciò, nel Testo Unico della Sicurezza si ha un esplicito articolo di legge che ci rammenta i doveri dei RLS; mi riferisco al già citato articolo 50 – del D.L.vo 9 aprile 2008, n.81, così rubricato:”Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.

In questo articolo, si elencano una serie di obblighi, ovviamente tutti importanti, ma quello che secondo me colpisce di più a prima vista è quello della consultazione preventiva e tempestiva (dei RLS n.d.r.) in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, nonché alla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva (art. 50, co.1, lett. b, D.L.vo 81/2008).

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Questa alinea dimostra che allorquando il DL valuterà tutti i rischi, come richiamato dall’art.17, n.1, lett.a), dovrà operare tale stima coinvolgendo necessariamente anche i RLS anche perché l’azienda li farà accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni (art. 50, co.1, lett. a, D.L.vo 81/2008) e questo per vedere ictu oculi, quindi immediatamente e senza neanche la necessità di uno sforzo ulteriore, quei difetti che potrebbero influire sulla sicurezza e quindi danneggiare il prestatore di lavoro nell’attività di tutti i giorni; infatti ricordiamo che una cosa è raccontare [2] e un’altra è vivere con una costante preoccupazione che potrebbe portare nel tempo a mancati incidenti o peggio a danni permanenti.

In merito agli infortuni o ai “mancati incidenti”, ricordiamo che, da tempo nel mondo anglosassone e, in particolare negli USA, si è sperimentata  la Behavior Based Safety (BB-S), ovvero la cd. “sicurezza comportamentale”, mentre in Italia è stata applicata a partire dall’anno 2000. Sulla BB-S molto è stato detto e si continua a discutere perché è necessario far comprendere al lavoratore che, non perché si ha una percezione del rischio bassa, saremo sicuri che non ci saranno rischi d’incidente [3] e poi,  come potrà funzionare bene una macchina se la meccanica della stessa non sarà sufficientemente coordinata e alla guida non vi sarà un esperto guidatore opportunamente addestrato?

Anche per quanto attiene alla nostra materia tutto dev’essere coordinato affinchè la “macchina della sicurezza” possa essere efficiente ed efficace e, per questo sarà necessaria un’ottima formazione, oltre che un’informazione e un addestramento altrettanto validi.

A proposito della formazione, come esplicitato nell’art. 50, co.1, lett. d, Dlgs 81/2008, questo attore della sicurezza è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37, D.L.vo cit..

Proprio in ordine a tale compito, a mio avviso, è importante la locuzione “organizzazione” infatti sarebbe opportuno che i RLS siano consultati, non in via principale in merito ai contenuti della formazione, tra l’altro, vincolati all’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 e che sono di stretta competenza del Formatore, del RSPP e  del MC, ma gli stessi potranno firmare i programmi per dare evidenza della loro consultazione, poi se i RLS, saranno in grado di dare un apporto significativo alla formazione ben venga il loro contributo, ma per esperienza personale, è difficile trovare tra di loro degli “appassionati” a questa disciplina, anche perché gli stessi ragionano (fortunatamente in una piccola percentuale) in “veste sindacale” che sappiamo essere, storicamente, in contrapposizione dialettica con il DL.

Invece i RLS, in sede di consultazione, è bene che presidino, oltre ai contenuti, anche altre modalità, come ad esempio:

  • la numerosità delle persone in aula;
  • le tecniche didattiche adottate;
  • le modalità previste per il recupero delle assenze;
  • la tempestività dell’attivazione della formazione per i nuovi assunti e in caso di cambio mansione;
  • le modalità di verifica di apprendimento e la previsione di eventuali percorsi di recupero;
  • l’attenzione ai problemi dalla lingua, in caso siano presenti lavoratori stranieri[4].

Continua…

Per ora fermiamoci qui perché, come dicevo, continuerò la trattazione dell’art. 50 nel prossimo articolo.

Note

[1] Per una più ampia trattazione, rimando all’articolo “Sicurezza sul lavoro: ecco l’organigramma”

[2] Si ricordi la funzione della riunione periodica come sede naturale dove si risolvono queste problematiche. Per un approfondimento della presente trattazione, ci si riporta all’articolo su questa Rivista: D. Rigoli. “Sopralluoghi e riunione periodica per la sicurezza sul lavoro”, del 30 ottobre 2018.

[3] La B-BS (Behavior – Based Safety), ovvero, sicurezza basata sui comportamenti, rappresenta allo stato attuale la più efficace metodologia per ridurre gli infortuni sul lavoro attraverso la riduzione  dei comportamenti e delle azioni insicure aumentando i comportamenti in sicurezza . Poiché è provato che ben oltre l’80% degli infortuni in azienda, si verifica a causa di comportamenti non consoni e non per carenza di dispositivi o per condizioni strutturali insicure, ma per eccessiva sicurezza che può sfociare in imprudenza.

In merito alla B B-S, vedi anche dell’11° Congresso Europeo di BBS – tenutosi a Roma presso l’Università Urbaniana,  il 13 giugno 2017 qui. Tale incontro si è ripetuto il 14 e il 15 giugno 2018 a Como, dando vita al 12° Congresso Europeo sull’argomento. Si legga anche articolo “BBS: Manager, Leader e Follower” su Rivista “Punto Sicuro”, n.4321 del 2 ottobre 2018.

[4] Cfr. Punto Sicuro, n.3547, del 18 maggio 2015.

Danilo Rigoli

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