Circolare NTC, interventi sull’esistente: cosa cambia?

Nella Circolare delle NTC, la classificazione degli interventi sull’esistente sembra uguale alle NTC, in realtà ci sono alcune sottili variazioni

Andrea Barocci 14/02/19
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L’11 febbraio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Circolare esplicatica delle NTC. Al suo interno ci sono indicazioni importanti per quanto riguarda la classificazione degli interventi sugli edifici esistenti.

La classificazione degli interventi sull’esistente sembra la stessa, in realtà sono presenti alcune sottili variazioni, non da ultima la definizione dei provvedimenti in fondazione. Si individuano le seguenti categorie di intervento:

interventi di riparazione o locali: interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti;
interventi di miglioramento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati al §8.4.3;
interventi di adeguamento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, conseguendo i livelli di sicurezza fissati al paragrafo 8.4.3.

Circolare NTC: gli interventi sull’esistente

Solo gli interventi di miglioramento ed adeguamento sono sottoposti a collaudo statico. Per gli interventi di miglioramento e di adeguamento l’esclusione di provvedimenti in fondazione dovrà essere in tutti i casi motivata esplicitamente dal progettista, attraverso una verifica di idoneità del sistema di fondazione in base ai criteri indicati nel §8.3. Qualora l’intervento preveda l’inserimento di nuovi elementi che richiedano apposite fondazioni, queste ultime dovranno essere verificate con i criteri generali di cui ai precedenti Capitoli 6 e 7, così come richiesto per le nuove costruzioni.

Per prima cosa si può notare che, rispetto al VT, è invertito l’ordine nell’elencare le categorie di intervento.

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Per le fondazioni vi è un obbligo di verifica esplicita, contrariamente a quanto previsto nel VT: per gli interventi di miglioramento e di adeguamento l’esclusione di provvedimenti in fondazione dovrà essere in tutti i casi motivata esplicitamente dal progettista, attraverso una verifica di idoneità del sistema di fondazione in base ai criteri indicati nel §8.3.

Per gli interventi di riparazione o locali si specifica che non devono ridurre le condizioni di sicurezza preesistenti, mentre il VT recitava che comunque comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.

Infine, aspetto fondamentale, sia per gli interventi di miglioramento che per quelli di adeguamento, è che è stato eliminato l’obbligo del raggiungimento dei livelli richiesti dalle presenti norme. Vedremo nel seguito cosa comporta questo aspetto.

La Circolare (qui il testo) precisa che è opportuno che gli interventi in progetto siano primariamente finalizzati all’individuazione e all’eliminazione o riduzione di carenze e criticità locali che possano incidere sulla capacità strutturale, per poi prevedere l’eventuale rafforzamento della costruzione nel suo complesso. Interventi mirati all’eliminazione di specifiche criticità locali, pur con opere di modesto impatto economico e senza alterare sistemi d’equilibrio venutisi a creare nel tempo, possono infatti produrre aumenti sensibili della sicurezza. Gli interventi possibili sulle costruzioni esistenti possono essere rappresentati nell’immagine che segue.

circolare ntc esistente

Riparazione o intervento locale

Come si può facilmente osservare, è stato di molto ampliato il concetto di RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE.

Gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura. Essi non debbono cambiare significativamente il comportamento globale della costruzione e sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità:
ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate;
migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati;
impedire meccanismi di collasso locale;
modificare un elemento o una porzione limitata della struttura.

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Intervento di miglioramento

La valutazione della sicurezza e il progetto di intervento dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme.

Per la combinazione sismica delle azioni, il valore di ζE può essere minore dell’unità. A meno di specifiche situazioni relative ai beni culturali, per le costruzioni di classe IV il valore di ζE, a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere comunque non minore di 0,6, mentre per le rimanenti costruzioni di classe III e per quelle di classe II il valore di ζE, sempre a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere incrementato di un valore comunque non minore di 0,1.

Intervento di adeguamento

L’intervento di adeguamento della costruzione è obbligatorio quando si intenda:

a) sopraelevare la costruzione;
b) ampliare la costruzione mediante opere ad essa strutturalmente connesse e tali da alterarne significativamente la risposta;
c) apportare variazioni di classe e/o di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori al 10%, valutati secondo la combinazione caratteristica di cui alla Equazione 2.5.2 includendo i soli carichi gravitazionali. Resta comunque fermo l’obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione;

d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un sistema strutturale diverso dal precedente; nel caso degli edifici, effettuare interventi strutturali che trasformano il sistema strutturale mediante l’impiego di nuovi elementi verticali portanti su cui grava almeno il 50% dei carichi gravitazionali complessivi riferiti ai singoli piani;
e) apportare modifiche di classe d’uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV.

Per approfondire il contenuto della Circolare abbiamo organizzato una videoconferenza! Ecco i dettagli:

NTC 2018 E CIRCOLARE ESPLICATIVA n. 7/2019:
NOVITÀ CONTENUTI E APPLICAZIONE

Videoconferenza – Giovedì 28 febbraio 2019, ore 11,00 – 13,00
La Circolare esplicativa delle NTC 2018 del 21 gennaio 2019, n. 7, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, è un documento importantissimo, che fornisce ai progettisti e agli operatori pubblici e privati nel settore delle costruzioni orientamenti e integrazioni delle norme tecniche delle costruzioni pubblicate con d.m. 17  gennaio 2018.

La videoconferenza fornirà un inquadramento della Circolare, focalizzandosi sulle novità del testo e commentando i passaggi più importanti (p.es. più efficace applicazione del Sisma Bonus, parti non strutturali, impiantistica, pavimentazioni industriali, ecc.)

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Andrea Barocci

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