ZFU 2019: prorogati di pagamenti, mutui e adempimenti

Le Zone Franche Urbane ZFU riconfermate dalla Legge di Bilancio 2019 con proroga dei pagamenti, mutui e adempimenti

Monica Greco 13/02/19
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Le disposizioni previste per le zone colpite da eventi calamitosi, tra cui il sisma che ha colpito i territori dell’isola di Ischia e il crollo del Ponte Morandi della città di Genova, sono state oggetto dell’ultima Legge di Bilancio 2019 approvata. Grazie a questo intervento normativo il primo appuntamento con le “casse” del governo, previsto per gennaio 2019 è saltato o, meglio, è stato rinviato a giugno 2019.

Le novità inserite nella Legge di Bilancio 2019 non riguardano solo proroga dei termini, ma la disciplina delle zone franche urbane cioè quelle porzioni di territori – ovvero specifiche aree infra-comunali di dimensione minima – che insistono in luoghi colpiti da eventi calamitosi in cui è possibile fruire di programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese.

Per avere un quadro omnicomprensivo delle novità occorre individuare i principali articoli che regolamentano la materia nella Legge di Bilancio approvata, ovvero la Legge n.145/2018 e precisamente all’articolo 1:

ZFU:

    • comma 759: Zona Franca Urbana relativa al Sisma del Centro Italia
    • comma 1020 : Zona franca urbana della Città Metropolitana di Genova
    • ESENZIONI:
      • commi 997 e 998: disposizioni inerenti l’esenzione da alcune imposte
      • commi 985 e 987: esenzione IMU e proroga sospensione mutui su immobili inagibili sisma 2012
      • comma 996: contributo per i comuni colpiti dagli eventi sismici dell’aprile 2009 diversi dal Comune dell’Aquila

Proroga dei termini

  • commi 991 e 993: proroga e relativa sospensione dei termini in materia di adempimenti e di versamenti tributari e contributivi;
  • comma 992: Recupero di somme eccedenti i contributi dovuti in caso di contenzioso sugli interventi sostitutivi per la ricostruzione nelle regioni Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici iniziati nel 1997)
  • commi 994 e 995: proroga in materia di riscossione delle somme
  • commi 999 e 1000: proroga Convenzione Fintecna sisma 2012
  • commi 1006-1009: proroga sospensione pagamento ratei mutui – sisma 2012

Ricordiamo che i principali dispositivi in materia sono il DL n.189/2016 e del DL n.8/2017, in materia di “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” e il DL n.109/2018 relativo alle “Disposizioni urgenti per la citta’ di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.

Vediamo in dettaglio.

Le ZFU: riassumiamo cosa sono

L’istituzione delle zone franche urbane (ZFU) è stata voluta dal legislatore per favorire l’imprenditorialità nei luoghi colpiti da eventi calamitosi, con lo scopo di poter anche evitare l’abbandono dei territori, sotto un profilo sociale e economico.

Le agevolazioni previste per le ZFU sono riservate alle agevolazioni le piccole e micro imprese che alla data di presentazione della domanda:

  • hanno la sede principale o l’unità locale dove si svolge l’attività all’interno della ZFU
  • sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese
  • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti
  • non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali

Nel caso della ZFU “Sisma Centro Italia” accedono ai benefici le imprese di qualsiasi dimensione, nonché i titolari di reddito di lavoro autonomo.

In seguito al decreto interministeriale del 5 giugno 2017 l’accesso alle agevolazioni è esteso anche ai professionisti.

Ecco di seguito le novità apportate con la nuova Legge di Bilancio 2019.

ZFU Centro Italia

Ampliata la platea dei beneficiari, con la Manovra di fine anno fruiscono delle agevolazioni previste dalla normativa vigente per le ZFU Sisma del Centro Italia anche le imprese che intraprendono entro il 31 dicembre 2019 una nuova iniziativa economica all’interno della stessa zona franca urbana (ZFU), a esclusione delle imprese operanti nel settore dell’edilizia e dell’impiantistica che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede nei territori colpiti.

Il testo pre-vigente riconosceva l’agevolazione alle imprese che cominciavano una attività solo fino al 31 dicembre 2017 e identificava quale periodo agevolabile il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 50/2017 e per quello successivo.

Grazie a questo intervento, dunque, le norme in materia di ZFU Centro Italia prevedono questo quadro agevolativo:

  1. la proroga al 31/12/2019 del termine entro il quale le imprese possono intraprendere un’attività per fruire dei benefici previsti nelle ZFU
  2. la proroga fino al periodo di imposta 2020 per la fruibilità delle agevolazioni riconosciute all’interno della ZFU
  3. l’esclusione dai citati benefici per le imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 – ovvero le imprese operanti nel settore dell’edilizia e dell’impiantistica – che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale ovvero operativa nei cosiddetti “comuni del cratere”, cioè quelli individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis
  4. la disposizione che è direttamente l’INPS a disciplinare con propri provvedimenti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni.

ZFU Genova

La zona franca nel territorio della Città metropolitana di Genova è stata disposta a suo tempo, in seguito al crollo del Ponte Morandi, dall’articolo 8 del DL n.109 del 28 settembre 2018.

La norma riconosce alle imprese con sede principale o operativa all’interno di detta “zona franca” che hanno subìto a causa dell’evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo dell’ultimo triennio 2015-2017, specifiche agevolazioni al fine di proseguire e mantenere le proprie attività nel Comune di Genova.

La legge di Bilancio 2019 protrae i benefici riconosciuti alle ZFU in questione anche per l’esercizio 2019.

Nello specifico, dunque, risultano prorogate:

  • l’esenzione delle seguenti imposte :
    • imposte sui redditi del reddito derivante dall’attività d’impresa svolta nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell’importo di euro 100 mila riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca;
    • imposta regionale sulle attività produttive (irap) del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella ZFU, nel limite di 200 mila euro per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
    • imposte municipali proprie per gli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati dai soggetti per l’esercizio dell’attività economica
  • l’esonero dal esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente ovvero dei contributi previdenziali e assistenziali, esclusi i premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L’esonero è riconosciuto, sempre nel rispetto delle stesse condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca.

Le esenzioni sopracitate spettano, altresì, grazie alla Manovra di fine anno anche alle imprese che avviano la propria attività all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, limitatamente al primo anno di attività; il termine precedentemente era previsto fino al 31 dicembre 2018.

A questo scopo è stata autorizza una spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Le proroghe: quali sono?

La proroga di maggior interesse per gli addetti ai lavori è senz’altro la proroga anche all’anno 2020, dell’applicazione delle disposizioni relative alla stipula della convenzione con Fintecna o con una società da questa interamente controllata, con lo scopo di assicurare alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, il supporto necessario unicamente per le attività tecnico-ingegneristiche, dirette a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012.

Si tratta di una modifica della norma specifica di cui all’art.10 del D.L. 83/2012 in materia di convenzione con Fintecna o con una società da questa interamente controllata

Si ricorda che ‘oggetto della convenzione con Fintecna è la disponibilità fino ad un massimo di 20 unità di personale, dotate delle necessarie competenze professionali tecnico-ingegneristiche, per la realizzazione delle attività necessarie al ripristino dell’operatività degli impianti, degli edifici e delle infrastrutture oggetto degli interventi per il terremoto. A tal fine, Fintecna può anche stipulare contratti di prestazione di servizi, anche professionali e contratti di collaborazione a progetto con soggetti professionalmente qualificati.

Per la copertura dei relativi oneri connessi a questa proroga, stabiliti in 2 milioni di euro, è previsto l’utilizzo del fondo di parte corrente del Ministero dell’economia e delle finanze

Per tutti i contribuente un altro slittamento dei termini di grande interesse è certamente quella in materia di adempimenti e versamenti tributari. Nello specifico con la Legge di Bilancio 2019 è stabilita per i contribuenti interessati agli eventi sismici del Centro Italia del 2016, diversi da:

  • titolari di reddito di impresa
  • titolari di reddito di lavoro autonomo
  • esercenti attività agricole

che la sospensione dei termini è prorogata alla data del 1° giugno 2019 e il numero delle rate previsto, in  caso di pagamento dilazionato, disposto fino a un massimo di 120 rate.

Precedentemente il termine era il 16 gennaio 2019 e il numero delle rate era 60.

È prorogata alla data del 1° giugno 2019 anche la sospensione dei termini degli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria – in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017 – precedentemente era previsto il pagamento al 31 gennaio 2019.

Il pagamento potrà essere effettuato in modo dilazionato in un massimo di 120 rate, in luogo delle 60 previste precedentemente.

L’applicazione di questa misura è applicata ai comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del DL n.189/2016 e, dunque, anche per i comuni colpiti dagli eventi calamitosi del 18 gennaio 2017.

È disposta una proroga fino alla data 1° gennaio 2020 per quanto riguarda la sospensione in materia di riscossione e, nello specifico, lo slittamento attiene ai termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute all’INPS (DL n. 78/2010), nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.

È disposta la proroga dell’esenzione IMU per i comuni dell’Emilia Romagna, colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (individuati dall’articolo 2-bis c. 43 del DL n.148/2017), e relativa agli immobili distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 30/11/2012.

La proroga è stabilita fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019

È proroga al 31 dicembre 2019 la sospensione delle rate dei mutui in essere con banche o intermediari finanziari, precedentemente il termine ultimo era il 31/12/2018.

Si ricorda che detta disposizione riguarda i soggetti con residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni:

  • dell’Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012,
  • in un comune colpito dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014
  • in comuni colpiti da eccezionali eventi atmosferici nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014

titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici.

Sempre in materia di mutui la Legge di bilancio 2019 proroga all’anno 2020, per gli enti locali di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. da corrispondere nell’anno 2019, incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015. Inoltre, è stato dispsoto che a decorrere dal 2020 tali oneri siano pagati, senza sanzioni e interessi, in rate di pari importo per 10 anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

La Legge di Bilancio interviene anche in materia di ricostruzione nelle regioni Marche e Umbria colpite dal sisma a partire dal 1997 stabilendo che qualora sorga un contenzioso relativo alla progettazione, direzione o realizzazione dei lavori di ricostruzione, per inadempimenti non imputabili al soggetto privato beneficiario del contributo stesso, è fatto obbligo a carico del medesimo beneficiario di restituire al Comune le somme eccedenti il contributo dovuto, per le spese sostenute dal medesimo Comune per l’effettuazione dell’intervento sostitutivo, ad eccezione dei maggiori costi conseguenti agli inadempimenti oggetto di contenzioso.

Esenzione: chi ne ha diritto?

È disposta l’esenzione da Irpef e Ires del reddito dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, laddove distrutti o oggetto di sgombero in quanto inagibili

L’esenzione è disposta sino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati e, in ogni caso, fino all’anno di imposta 2020.

L’esenzione riguarda il reddito degli immobili distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente; nonché ubicati nelle zone colpite dal sisma, così come individuate dagli allegati al decreto-legge n. 189 del 2016.

Per questi immobili è già prevista l’esenzione da TASI e IMU dalla rata che scadeva il 16 dicembre 2016  fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020.

Esenzioni anche per i contribuenti con attività localizzate nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (zone indicate negli allegati 1, 2 e 2-bis del DL n.189/2016)  interessate dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016 in poi. Detti soggetti non dovranno pagare:

  • l’imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi
  • la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

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