Vespaio: che titolo edilizio serve per costruirne uno?

Nella rassegna di sentenze oggi parliamo di titoli edilizi necessari alla realizzazione di vari interventi: primo fra tutti, un vespaio per l’isolamento dall’umidità. E tanto altro..

Mario Petrulli 05/02/19
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Ecco la rassegna di sentenze! Questa settimana parliamo di: titolo edilizio necessario per la realizzazione di impianti di telecomunicazione, di un vespaio, di una scalinata in legno di rilevanti dimensioni e di varianti essenziali incompatibili quali-quantitativamente con il progetto edificatorio originario rispetto ai parametri indicati dall’art. 32 del Testo Unico dell’Edilizia. Inoltre, si parla anche di motivazione per la variante allo strumento urbanistico.

Realizzazione di impianti di telecomunicazione: che titolo è necessario?

TAR Lazio, sez. Latina, sent. 28 gennaio 2019 n. 35

La realizzazione di impianti di telecomunicazione è subordinata soltanto all’autorizzazione prevista dall’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, che pone una normativa speciale ed esaustiva che include anche la valutazione della compatibilità edilizio – urbanistica dell’intervento.

Secondo la giurisprudenza consolidata, in base alla procedura delineata dall’art. 87 comma 9 del d.lgs. 1º agosto 2003 n. 259, il decorso del termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di installazione di un impianto di telefonia mobile e la mancanza di un provvedimento di diniego comunicato entro detto termine comportano la formazione del silenzio-assenso sulla relativa istanza, che costituisce titolo abilitativo per la realizzazione dell’impianto stesso, con conseguente illegittimità del provvedimento di diniego, rimuovibile solo in sede di autotutela, nel rispetto dei requisiti formali e sostanziali previsti per l’esercizio del suddetto potere, senza che alla formazione del silenzio-assenso di cui si tratta ostino le disposizioni di cui all’art. 20 comma 4 l. 7 agosto 1990 n. 241, stante il principio di specialità vigente nel nostro ordinamento giuridico” (ex multis T.A.R. Lazio Latina 16 luglio 2013 n. 625).

Secondo la costante giurisprudenza successiva all’entrata in vigore del d.lgs n. 259/2003, la realizzazione di impianti di telecomunicazione è subordinata soltanto all’autorizzazione prevista dall’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, che pone una normativa speciale ed esaustiva che include anche la valutazione della compatibilità edilizio – urbanistica dell’intervento.

Vespaio: che titolo edilizio serve per costruirne uno?

TAR Veneto, sez. II, sent. 28 gennaio 2019 n. 101

Serve il permesso di costruire per il “vespaio” di rilevanti dimensioni

Le costruzioni interrate, in via generale, sono annoverabili nella nozione di nuova costruzione quando, per la loro incidenza sull’assetto urbanistico, comportano una trasformazione del territorio. In tali casi è necessaria la concessione edilizia, ora permesso a costruire (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 05/09/2017, n. 4243).

Un “vespaio”, ossia uno spazio che può essere costituito anche da un volume di significative dimensioni, avente come precipuo scopo quello di proteggere l’edificio sovrastante isolandolo dall’umidità proveniente dal terreno e dal sottosuolo, deve considerarsi nuova costruzione quando di dimensioni rilevanti e, come tale, necessitante del permesso di costruire.

Costruire una scalinata di circa 90 scalini

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 29 gennaio 2019 n. 203

Una scalinata in legno composta da varie rampe (circa 90 scalini) che si snoda lungo un costone roccioso fino a raggiungere l’estremità della roccia a picco sul mare richiede il permesso di costruire.

Una scalinata in legno composta da varie rampe (circa 90 scalini) che si snoda lungo un costone roccioso fino a raggiungere l’estremità della roccia a picco sul mare richiede il permesso di costruire; trattasi, infatti, di una struttura non precaria, in quanto stabilmente ancorata al suolo e, nell’ultima parte, inchiodata alla roccia.

Ne consegue che deve essere considerata un’opera stabile e funzionalmente autonoma in quanto destinata a rendere percorribile il naturale, considerevole dislivello fra la proprietà e il mare. Essa costituisce, pertanto, un’opera di trasformazione del territorio per la quale è necessario il rilascio della concessione edilizia.

Varianti essenziali al progetto originali: che titolo serve?

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 29 gennaio 2019 n. 204

Le varianti essenziali sono soggette al rilascio di permesso a costruire del tutto nuovo ed autonomo, rispetto a quello originario.

Mentre le “varianti in senso proprio”, ovvero le modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato, tali da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione, sono soggette al rilascio di permesso in variante, complementare ed accessorio, anche sotto il profilo temporale della normativa operante, rispetto all’originario permesso a costruire, le “varianti essenziali”, ovvero quelle caratterizzate da incompatibilità quali–quantitativa con il progetto edificatorio originario rispetto ai parametri indicati dall’art. 32 t. u. e., sono soggette al rilascio di permesso a costruire del tutto nuovo ed autonomo rispetto a quello originario e per il quale valgono le disposizioni vigenti al momento di realizzazione della variante (Cassazione penale, Sez. III, 13/06/2018, n. 34148).

E l’art. 32 T. U. E., citato nella massima che precede, considera varianti essenziali, al comma 1 lett. b), quelle che comportano un “aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato”, come nel caso di una sopraelevazione di un piano mansardato.

Pertanto, le varianti essenziali sono soggette al rilascio di permesso a costruire del tutto nuovo ed autonomo, rispetto a quello originario e per il quale valgono le disposizioni vigenti al momento di realizzazione della variante.

Variante allo strumento urbanistico: serve apposita motivazione

TAR Toscana, sez. I, sent. 30 gennaio 2019 n. 139

La variante di uno strumento urbanistico primario che imprime una nuova destinazione ad aree già urbanisticamente classificate necessita di un’apposita motivazione soltanto se le classificazioni preesistenti siano assistite da specifiche aspettative.

La variante di uno strumento urbanistico primario che imprime una nuova destinazione ad aree che sono state già urbanisticamente classificate per effetto della strumentazione urbanistica previgente necessita di un’apposita motivazione soltanto se le classificazioni preesistenti siano assistite da specifiche aspettative in capo ai rispettivi titolari che risultano fondate su atti di contenuto concreto, nel senso che deve trattarsi di scelte che incidano su particolari situazioni di affidamento, come quelle derivanti da un piano di lottizzazione approvato, da un giudicato di annullamento di un diniego di concessione edilizia o dalla reiterazione di un vincolo scaduto (Cons. Stato Sez. IV Sent., 26/10/2012, n. 5492).

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

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