Ecobonus: no alla detrazione del recupero dell’energia in eccesso

Il richiedente pensava di poter accedere all’ecobonus poiché il sistema che voleva installare è una soluzione ecologica per scaldare l’acqua. Ma le Entrate hanno detto no.

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Il sistema fototermico è escluso dall’ecobonus. Ciò significa che le spese sostenute per la fornitura e la posa in opera del sistema di recupero dell’energia prodotta in eccesso da un impianto fotovoltaico non può fruire della detrazione prevista per gli interventi di riqualificazione energetica. Lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 135/2018.

Ecobonus, vale per le spese di recupero dell’energia di troppo?

Il richiedente riteneva di poter accedere al beneficio poiché il sistema che intendeva installare rappresenta una soluzione innovativa ed ecologica per scaldare l’acqua esclusivamente tramite il surplus di energia rinnovabile e una soluzione d’integrazione termica ai comuni sistemi di produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento. È quindi una soluzione più efficiente dei comuni impianti solari, nei periodi autunnali, invernali e primaverili e non assorbe energia dalla rete elettrica nazionale.

Nella descrizione del richiedente si legge che “gli obiettivi principali del sistema sono la conversione e relativo accumulo di tutta l’energia rinnovabile inutilizzata in energia termica. Il sistema è classificato impianto elettrico. L’accumulo termico è utilizzato per l’integrazione di tutti i comuni sistemi per la produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento, in alta e bassa temperatura”.

NO! La risposta delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate risponde (qui la risposta nella versione integrale) che il sistema in esame “sembra si sostanzi in un sistema di recupero dell’energia prodotta in eccesso da un impianto fotovoltaico per riscaldare delle resistenze poste all’interno di boiler e/o accumulatori. Pertanto, ferme restando le necessarie valutazioni tecniche, ne consegue che ai fini dell’eventuale godimento della detrazione IRPEF il sistema in esame, finalizzato alla produzione e recupero di energia elettrica, non possa fruire della detrazione prevista per gli interventi di riqualificazione energetica di cui alla legge n. 296 del 2006”.

Eventualmente, la fornitura e la posa in opera del sistema in esame potranno fruire della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). In particolare, alla lettera h) dell’articolo 16-bis sono detraibili gli interventi “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia” prevedendo che “tali opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette acquisendo un’idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente” (cfr. anche pag. 245 della circolare 27 aprile 2018, n. 7)”.

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Ecobonus, chiarimenti delle Entrate su cessione del credito

L’Agenzia delle Entrate, tramite la risoluzione n.84/E del 5 dicembre 2018, ha chiarito le modalità applicative dell’ecobonus e del sismabonus, rispondendo alla richiesta di chiarimenti pervenuti in riferimento alla cessione del credito costituito dalle detrazioni che competono in ordine ad interventi che mirano alla riqualificazione energetica degli immobili e alla riduzione del rischio sismico. Ha specificato che l’atto di cessione medesimo non è assoggettato all’obbligo di registrazione, nemmeno se è reso sotto forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata. Leggi tutto l’articolo.

Redazione Tecnica

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