IMU, scadenza del saldo fissata al 17 dicembre

Entro il 18 giugno doveva essere pagato l’acconto del 50% dell’imposta totale

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Entro il 17 dicembre i contribuenti tenuti al versamento dell’IMU 2018, imposta municipale propria, devono procedere ad effettuare il pagamento del saldo ovvero del 50% dell’importo dovuto a titolo di IMU. L’IMU 2018 è la tassa che grava sui beni immobili di proprietà, che deve essere pagata sulla prima casa di lusso, sulle seconde case e su altre tipologie di immobili, quali capannoni, uffici, negozi, terreni, ecc.

IMU, quanto e quando si paga?

Le scadenze previste per il pagamento dell’IMU 2018 sono il 18 giugno e il 17 dicembre 2018. Entro il 18 giugno doveva essere pagato l’acconto del 50% dell’imposta totale, calcolato sulle base delle aliquote IMU 2018 deliberate dal Comune che non possono comunque essere superiori alle aliquote massime previste per le prime case di lusso pari al 4 per mille e per la seconda casa pari al 10,76. Stesso termine del 18 giugno era stabilito anche per chi decideva di pagare in un’unica soluzione.

Per quanto i riguarda i Comuni che hanno deliberato in merito, le aliquote per il calcolo IMU 2018 da utilizzare per l’acconto, erano da considerare quelle applicate l’anno scorso, da conguagliare poi con l’attuale scadenza del secondo acconto nonché saldo del 17 dicembre.

Il versamento, entro le scadenze sopraindicate, deve essere effettuato dai contribuenti tramite il modello F24 Agenzia delle Entrate, bollettino di conto corrente o altre modalità di pagamento elettronico autorizzate.

IMU, rimane sulla seconda casa

L’abolizione dell’IMU sulla prima casa non di lusso e sull’immobile affittato ma solo se adibito ad abitazione principale, già prevista nella Legge di Stabilità 2016, è confermata. Quindi sono esentati dal pagamento del tributo gli immobili rientranti nelle seguenti tipologie, mentre restano assoggettate all’imposta le seconde case e le abitazioni di lusso (A/1, A/8 e A/9 ovvero case signorili, ville e castelli):

Abitazione principale da A/2 a A/7 e relative pertinenze una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7
Unità familiari assimilate alla abitazione principale, vale a dire prima casa di proprietà o detenuta a titolo di usufrutto da parte di anziani o disabili che risiedono presso un Istituto di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile stesso non sia stato concesso in affitto con regolare contratto di locazione
Casa coniugale assegnata all’ex-coniuge con provvedimento emesso dal Tribunale in caso di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione legale del matrimonio
Unico immobile iscritto o iscrivibile al catasto posseduto e non locato dal personale in servizio permanente che appartiene ai corpi delle Forze Armate, della Polizia, dei militari, dei Vigili del Fuoco
Abitazione di proprietà indivise di cooperative edilizie che siano utilizzate a titolo di abitazione principale
Alloggi sociali
Sconto 50% sulla base imponibile IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta (figlio o genitore) che ne usufruiscono come abitazione principale, tramite regolare contratto registrato.

Tuttavia, l’IMU resta obbligatoria per gli altri immobili, negozi, uffici e terreni che rientrano nelle seguenti categorie catastali:

– A/10 uffici e studi privati
– Gruppo B da B/1 a B/8
– C/1 negozi e botteghe
– C/2 cantine, soffitte, magazzini e locali di deposito
– C/3 laboratori per arti e mestieri
– C/4 locali per attività sportiva senza fini di lucro
– C/5 stabilimenti balneari e termali senza scopo di lucro
– C/6 garage, rimesse, stalle, scuderie
– C/7 tettorie chiuse o scoperte
– Gruppo D da D/1 a D/12, esclusi D/5 e D/10
– D/5 istituto di credito e di assicurazioni
– D/10 fabbricati rurali strumentali nell’attività
– Fabbricati rurali non strumentali all’agricoltura
– Aree fabbricabili

Leggi anche IMU fabbricati rurali: quali sono esenti e quali no

IMU, esenzione terreni agricoli 2018

L’esenzione IMU terreni agricoli 2018 è un’agevolazione che permette ai contribuenti di essere esonerati dal versamento dell’IMU agricola dovuta da coloro che possiedono terreni agricoli nel territorio dello Stato italiano indipendentemente dall’uso, qualora il terreno stesso rientri tra i comuni esenti dal tributo.

È stata confermata l’esenzione IMU per i terreni agricoli delle isole minori.

I terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale di proprietà collettiva indivisibile e non usucapibile sono esenti.

Infine sono esenti i terreni agricoli ubicati nei comuni montani, per i quali occorre far riferimento al vecchio elenco contenuto nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata sulla GU n. 141 del 18 giugno 1993.

Pertanto nel 2018 i terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP hanno diritto all’esenzione solo a condizione che sono ubicati nelle zone montane o di collina indicate nel vecchio elenco del MEF.

Inoltre, è stata abolita l’IMU per i terreni agricoli “posseduti o condotti” da coltivatori diretti o Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) indipendentemente dal Comune in cui sono ubicati. In tal caso, con il termine “posseduti” s’intende che il coltivatore che conduce il fondo deve risultarne proprietario o usufruttuario e che non è sufficiente esserne l’affittuario o il comodatario.

IMU, cosa è previsto per i fabbricati agricoli?

Per quanto riguarda i terreni classificati come “edificabili” dal Piano Regolatore non godono dell’esenzione da IMU anche se sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP. In questo caso l’IMU va calcolata sul valore catastale agricolo e non sul valore di mercato dell’area edificabile.

Diverso è il caso dei fabbricati strumentali all’attività agricola, come le stalle, i fienili, i depositi degli attrezzi, gli agriturismi. Questi fabbricati per usufruire dell’esenzione IMU devono essere risultare accatastati nella categoria A/6 (abitazione del coltivatore o del lavoratore), oppure D/10 (fabbricato strumentale all’attività agricola) oppure, se censiti con qualunque altra categoria, devono mostrare sulla visura catastale la dicitura “requisiti di ruralità accertati”.

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Redazione Tecnica

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