Jobs Act, sentenza della Corte: contiene tratti incostituzionali

La Consulta con la sentenza n. 194 boccia il criterio di indennizzo per il licenziamento ingiustificato

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Con la sentenza n. 194 depositata l’8/11/2018 e pubblicata in G.U., la Corte Costituzionale ha sostanzialmente decretato incostituzionale l’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 04/03/2015 n. 23 che riguarda il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti del Jobs Act (non intaccato dal Decreto Dignità), in quanto i giudici hanno rilevato alcuni tratti incostituzionali all’interno della disciplina, in particolare nella parte in cui viene stabilito che l’indennità di licenziamento è commisurata esclusivamente in riferimento all’anzianità di servizio.

Jobs Act, sentenza della Corte Costituzionale

Già in passato il Jobs Act era stato oggetto di critiche pesanti che sostenevano che fossero più i limiti che presentava piuttosto che le opportunità effettive in grado di offrire per il mondo del lavoro. Ora le critiche nascono dalla constatazione di limiti formali della normativa. L’ultima valutazione è conseguente alla sentenza n. 194 della Corte Costituzionale, che già era stata chiamata ad esprimersi sul giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale nell’udienza pubblica del 25/09/2018 e aveva proceduto con la decisione comunicata il giorno successivo, tramutata ora in una sentenza, che di fatto annulla alcuni capisaldi della norma. Nel mirino c’è il principio che prevede l’anzianità di lavoro come unico parametro di riferimento al fine di determinare l’indennità di fine rapporto di cui ha diritto il lavoratore quando viene ingiustamente licenziato.

Jobs Act, la Corte boccia il criterio di indennizzo.

La Corte Costituzionale ha bocciato il principio stabilito dall’art. 3, comma 1 del decreto legislativo 23/2015, in quanto lo ha reputato contrario ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e in contrasto con il diritto e la tutela del lavoro stabiliti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione, articoli questi ultimi che mirano a garantire un’adeguata tutela del fondamentale diritto al lavoro.

La quantificazione dell’indennità di liquidazione stabilita dall’art. 3 risulta essere uniforme per tutti i lavoratori e stabilita in maniera standard, forfettariamente. Non è compatibile con il principio della ragionevolezza, secondo i giudici, in quanto stabilisce che l’importo dell’indennità risarcitoria che deve essere corrisposta dal datore di lavoro, al lavoratore in caso di licenziamento ingiustificato, è pari a “due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio” considerando un minimo di 4 fino ad un massimo di 24 mensilità e prevede il reintegro al lavoro solo in gravi casi identificabili come licenziamenti discriminatori. Collegare l’ammontare dell’indennità rigidamente e esclusivamente all’anzianità del servizio, secondo i giudici, è assolutamente insufficiente e la fa apparire come “una liquidazione legale forfettizzata”.

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Jobs Act, la Corte decreta personalizzazione del danno

L’imposizione di questo criterio non realizza lo scopo di bilanciare i contrapposti interessi in gioco previsti dal principio di ragionevolezza. La misura dell’indennità dovrebbe risultare invece più adeguata e consistente, e per raggiungere questo obiettivo, occorre considerare anche altri parametri che possono essere desunti “dall’evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’attività economica, comportamento e condizioni delle parti)”.

Così sancisce infatti la Corte Costituzionale: “All’interno di un sistema equilibrato di tutele, bilanciato con i valori dell’impresa, la discrezionalità del giudice risponde, infatti, all’esigenza di personalizzazione del danno subito dal lavoratore, pure essa imposta dal principio di eguaglianza. La previsione di una misura risarcitoria uniforme, indipendente dalle peculiarità e dalla diversità delle vicende dei licenziamenti intimati dal datore di lavoro, si traduce in un’indebita omologazione di situazioni che possono essere – e sono, nell’esperienza concreta – diverse.”

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Redazione Tecnica

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