Ecobonus e sismabonus, per cessione del credito non occorre solo la parentela

Per l’Agenzia delle Entrate in caso di cessione, il legame familiare non è sufficiente come collegamento ai fini della cedibilità del credito

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In merito all’Ecobonus e Sismabonus, il 31 ottobre 2018, l’Agenzia delle Entrate, prendendo in esame la fattispecie nella quale un contribuente era intenzionato a cedere a titolo gratuito il credito d’imposta al figlio, che al tempo stesso non era collegato al rapporto che aveva dato origine alla detrazione del padre, ha sottolineato che per quanto riguarda i casi di cessione di crediti per il risparmio energetico qualificato o per i lavori antisismici (svolti da contribuenti non incapienti), i cessionari possono essere i fornitori dei lavori o  anche altri soggetti privati, che però devono obbligatoriamente essere “collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione”. Un requisito che non può “ravvisarsi nel mero rapporto di parentela” che intercorre tra il soggetto che ha sostenuto le spese e il cessionario.

Ecobonus, il caso esaminato

Nel caso esaminato, come già annunciato, il credito d’imposta non era collegato al rapporto che aveva originato la detrazione del padre, dal momento in cui il figlio non era comproprietario delle singole unità immobiliari ristrutturate e nemmeno proprietario di altre unità dello stesso edificio. Quindi non aveva i requisiti necessari che avrebbero consentito la cessione del bonus per i lavori sui singoli appartamenti e che avrebbero consentito la cessione del credito per i lavori energetici sulle parti comuni. Inoltre, il collegamento con la detrazione originaria non c’è nemmeno quando, in seguito al pagamento, vi è la donazione al cessionario della nuda proprietà degli immobili riqualificati.

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Ecobonus, cosa fare in questi casi?

Per casi come questi viene suggerita la modalità del “familiare convivente“, dove quest’ultimo ha il compito di fare il bonifico parlante, lasciando perdere la strada della cessione postuma del credito.

Ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 2, del decreto interministeriale 19 febbraio 2007, in caso di cessione o donazione dell’immobile le detrazioni competono direttamente alla persona fisica che riveste la qualifica di acquirente o donante, a meno che non siano stati fatti accordi diversi. L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la normativa inerente alle tre possibili cessioni dei crediti originati dai lavori in casa, vale a dire risparmio energetico qualificato, misure antisismiche o incapienti, non contempla nessuna prescrizione sulle modalità e sulla forma attraverso la quale viene predisposto l’accordo o il contratto di cessione dei crediti stessi.

Dopo la sottoscrizione dell’eventuale accordo o contratto, la cessione del credito deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate. Specialmente, per quanto concerne le cessioni dei crediti riguardo i lavori sulle parti condominiali, entro il 28 febbraio dell’anno seguente va inviata la comunicazione dall’amministratore di condominio. Al tempo stesso, riguardo le nuove cessioni inserite a partire dal 2018, la circolare 18 maggio 2018, 11/E, ha ribadito la necessità dell’emanazione di un nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con le annesse “modalità operative”. Viene ipotizzata l’introduzione di una specifica comunicazione alle Entrate della cessione del credito, effettuata dal cedente.

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Redazione Tecnica

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