Testo unico edilizia: revisione subito dopo la Circolare NTC

Il Testo Unico Edilizia verrà totalmente riscritto, dichiara Carlea Presidente CSLLPP. In che termini verrà modificato?

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Carlea, presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha dichiarato che dopo l’uscita della Circolare NTC settimana prossima, il Consiglio si metterà al lavoro per aggiornare il Testo unico dell’edilizia. Dobbiamo modificare il 380/2001 perché fa ancora riferimento alla legge n. 1086 del ’71. I gruppi di lavoro sono stati creati ma ci vorranno ancora dei mesi per il nuovo testo unico“. Bisogna modificare la 1086, per eliminare una contraddizione forte tra le norme. Il problema riguarda molti aspetti, i diversi materiali per esempio e non solo il cemento armato. L’obiettivo è di giungere a un nuovo articolato.

Testo Unico Edilizia, totale riscrittura

Già da mesi, anche nel pre-Carlea, era iniziato l’iter per la revisione del Testo Unico dell’Edilizia con riunione del tavolo di lavoro composto da Ministeri, Conferenza delle Regioni e Rete delle Professioni Tecniche, istituito dal Ministero delle Infrastrutture con lo scopo di fare ordine nella normativa e togliere eventuali incongruenze.

Il Testo Unico dell’Edilizia verrà totalmente riscritto e, forse, si ipotizzava all’inizio della discussione sulla revisione, nel pre-Carlea, si passerà al Testo Unico delle Costruzioni. Anche Carlea ha questa intenzione? Lo scopriremo. Sicuramente, la revisione ci sarà. Anche perchè il Dpr 380/2001 Testo Unico Edilizia ha già subito numerose modifiche dal 2010 ad oggi: ben 9 provvedimenti hanno contribuito a riformulare la normativa con un totale di oltre 70 disposizioni corrette e modificate.

Testo Unico Edilizia, principali modifiche

Le principali modifiche riguarderanno appunto l’abrogazione della Legge 1086/71 e della Legge 64/74, motivata nel caso di quest’ultima soprattutto dal fatto che richiede l’autorizzazione per poter procedere a qualsiasi tipo di opera in zona sismica. Il Testo Unico Edilizia, approvato con DPR 380 del 2001, prevede in base all’attuale testo la competenza degli uffici regionali per il rilascio dell’autorizzazione sismica. La Legge Regionale n° 1/2018 ne ha, invece, delegato la competenza ai comuni previa istruttoria sostanziale e non solo formale.

Anche l’ex Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Ing. Massimo Sessa aveva ribadito la necessità di procedere a una revisione del testo del 2001 “[…] che nasceva a seguito di eventi sismici in un contesto in cui la normativa tecnica non è quella di oggi […]” e per questo “ […] è stato avviato un gruppo di lavoro e, uno degli obiettivi, è proprio quello di superare l’iter attuale per l’Autorizzazione sismica […]”. Superare la logica dell’autorizzazione sismica per le strutture comuni dell’edilizia civile, prevedendola solamente per le grandi infrastrutture e le opere di 3° o 4° categoria (come ad esempio scuole).

Verrà probabilmente abrogata anche l’ordinanza PCM 3274. Il nuovo DPR dovrà inoltre uniformarsi necessariamente alle direttive e norme europee. Infine, per quanto riguarda le opere minori, è previsto uno specifico articolato.

Testo Unico Edilizia: principi condivisi

Tutti gli attori interessati nella revisione del Testo Unico dell’Edilizia condividono il principio secondo il quale occorre rendere obbligatoria l’autorizzazione sismica solo per gli edifici di classe III e IV. Concordano altresì sulla necessita di intervenire sul collaudo per collegarlo alle responsabilità che possono derivare dagli elementi non strutturali e di prevedere uno specifico collaudo per questi ultimi, per quanto concerne le Opere Pubbliche, seguendo un iter specifico e con l’attribuzione di idonei incarichi.

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Nel nuovo testo verrà inserito il fascicolo del fabbricato? Sembrava di si, secondo quanto voleva Sessa. Sessa aveva impotizzato una suddivisione del fascicolo più organica e un ripartizione in capitoli distinti che riguarderanno separatamente edifici nuovi ed edifici già esistenti, prestando altresì particolare attenzione alle sanatorie ed alle difformità. L’indice di rischio dovrà essere regolamentato molto chiaramente: dovrà essere chiaramente specificato quando un edificio può restare aperto o meno. Tutti gli attori interessati nella revisione sono d’accordo sull’esigenza di ridefinire i profili di responsabilità, in particolare dal punto di vista temporale, in quanto non può essere valido il principio secondo il quale si continua ad essere responsabili “sine die”.

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Redazione Tecnica

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