Decreto fiscale, sarà più semplice la gestione della propria partita IVA

Tutte le novità contenute nel Decreto fiscale per alleggerire la burocrazia. Le nuove norme negli articoli da 11 a 14 del decreto

Lisa De Simone 01/11/18
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Con il decreto fiscale in vigore dal 24 ottobre scorso, d’ora in poi sarà più semplice la gestione della propria partita IVA. Come? Il decreto contiene una serie di novità che vanno nella direzione di un complessivo alleggerimento della burocrazia, anche alla luce della prossima entrata in vigore della fattura elettronica.

Con l’arrivo dell’e-fattura sparisce l’obbligo di numerazione dei documenti di acquisto, si allungano i tempi per annotare nei libri contabili le fatture emesse e diventa più semplice detrarre l’IVA anche per quelle che arrivano oltre il termine del mese. Infine dal prossimo luglio ci sarà più tempo per predisporre e inviare i documenti, non solo per i professionisti obbligati alla fatturazione elettronica ma tutti i titolari di partita IVA, quindi anche per chi ha effettuato l’opzione per il regime forfettario.

Le nuove norme negli articoli da 10 a 14 del decreto. Vediamole una a una.

Decreto fiscale, niente sanzioni da gennaio a giugno per chi emette la fattura in ritardo

Andando con ordine, grazie all’articolo 10  per i primi sei mesi dell’anno non si applicherà nessuna sanzione a chi emette la fattura elettronica in ritardo, ma comunque entro la data necessaria per far concorrere l’IVA indicata alla liquidazione di periodo, ossia entro il 16 del mese.  Se invece il ritardo comporta il versamento dell’Iva alla liquidazione del periodo successivo, si applica la sanzione compresa fra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato, ridotta al 20%. Terminata la prima fase di rodaggio ci saranno comunque tempi più lunghi per emettere la fattura.

Quali tempi ci sono per i documenti?

L’articolo 11 consente infatti  a tutti i contribuenti IVA l’emissione delle fatture entro 10 giorni,  e non più il giorno stesso, a partire dal 1° luglio. Così, ad esempio se si tratta di una prestazione effettuata, ad esempio, il giorno 25 del mese, la relativa fattura può essere emessa fino al giorno 5 del mese successivo, e sarà sufficiente annotare sul documento le due date per essere in regola. Allo stesso modo le fatture elettroniche potranno essere trasmesse entro 10 giorni.

Quanto tempo c’è per annotare le fatture emesse?

Riguardano invece solo i professionisti nel regime ordinario le semplificazioni sulla gestione dei libri contabili contenute nei successivi articoli, dato che chi si trova nel forfettario di base non è tenuto a nessuno di questi adempimenti. L’articolo 12, dunque, modifica i termini di annotazione delle fatture emesse, lasciando fino a 15 giorni di tempo. Il nuovo termine si riferisce a tutte le tipologie di fatture, anche quelle cosiddette differite/riepilogative, per cui chi emette pochi documenti al mese potrà preoccuparsi delle annotazioni solo una o due volte ogni 30 giorni e non di più.

Stop alla numerazione della fatture di acquisto

Con il successivo articolo 13 arriva poi l’abrogazione dell’obbligo di numerazione progressiva dei documenti di acquisto. Anche in questo caso si riduce la burocrazia e non ci sono più complicazioni, ad esempio in merito alla numerazione da adottare nel passaggio da un anno all’altro. Non occorre più questa annotazione aggiuntiva perché l’invio delle fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio rende possibile il collegamento diretto tra il documento ricevuto e la registrazione contabile risultante dal registro degli acquisti.

IVA detraibile subito anche per le fatture che arrivano dopo fine mese

Infine l’articolo 14 interviene sulle modalità di detrazione IVA, rendendo più semplice scontare l’imposta anche quando le fatture arrivano il mese successivo a quello di acquisto. Le nuove norme stabiliscono infatti che potrà essere esercitato il diritto alla detrazione per i documenti di acquisto relativi al mese precedente, anche se la fattura viene emessa scavalcando il mese, a patto che la fattura stesa sia annotata entro il giorno 16, ossia entro la data prevista per la liquidazione. Si evita, quindi, di dover rimandare di un mese la detrazione come accaduto finora. Una eccezione a questa disposizione quella di documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente. In questo caso la detrazione a gennaio sarà possibile solo per i documenti effettivamente arrivati entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

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In particolare, per le novità sulla fattura fiscale: Decreto fiscale, fattura elettronica a partire da gennaio 2019

Lisa De Simone

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