Riqualificazione in Piemonte: cosa dice la nuova legge regionale

Recupero dei sottotetti, decostruzione, ampliamenti: cosa contiene la nuova legge del Piemonte? Prima di tutto, una nuova mentalità.

Davide Galfrè 31/10/18
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Il consumo di suolo (e di energie in generale) è divenuto negli ultimi tempi un fattore importante; il suolo viene ritenuto ora un elemento da tutelare poiché non è infinito e le mode delle coltivazioni moderne e del “bio”, unitamente al rallentamento dell’edilizia in seguito alla crisi finanziaria degli scorsi anni hanno fatto sì che si facessero maggiori riflessioni in merito.

Riqualificazione in Piemonte: le novità

Proprio sulla scia di queste riflessioni la Regione Piemonte ha approvato la Legge Regionale n. 16 del 04/10/2018 sul riuso e riqualificazione degli edifici esistenti, nonché per la rigenerazione di parti di città, il tutto con l’obiettivo di innovare l’edilizia con scelte che promuovano il recupero come opzione prioritaria rispetto all’occupazione di suolo libero. Il testo della Legge è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 41 del 11/10/2018 (consultabile tramite il sito della Regione Piemonte), ma già dal comunicato stampa diramato il 25 settembre scorso emergeva tutta la volontà di semplificare il riuso e limitare la cementificazione.

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Cosa dice la legge?

La Legge, infatti, pone le basi per eliminare la deroga che era prevista per gli ampliamenti del 20% tramite il cosiddetto “Piano Casa” previsto dalla L.R. 20/2009 trasformandolo in una possibilità stabile non solo per villette uni-bifamiliari, ma anche per edifici più ampi o per complessi organici di edifici con una programmazione che potrà essere anche di carattere comunale. Tutto sul Piano Casa in Piemonte, ultimi giorni

Un capo del Disegno di Legge è destinato alle misure per il recupero dei sottotetti e dei rustici ai fini abitativi; in tale porzione di testo vengono richiamati i principi già dettati dalla precedente Legge Regionale in materia di recupero dei sottotetti ai fini abitativi, la L.R. 21/1998, che prevedeva un’altezza minima pari a metri 1,60 ed un’altezza media lorda dei locali abitabili pari a metri 2,40. La possibilità del recupero del sottotetto è subordinata all’esistenza dello stesso da almeno 5 anni e non più a date specifiche (ad esempio 31/12/2012). Leggi anche Sottotetto: per fare un recupero abitativo, quali caratteristiche deve avere?

È interessantissima l’introduzione del concetto di “decostruzione”: il testo prevedrebbe, infatti, che per i fabbricati situati in zona agricola ci sia possibilità di demolire porzioni di edifici, restituendoli all’ambiente e ricollocare il 25% della superficie esistente in un’altra area urbanizzata del medesimo comune non più utili al fine di restituirli all’ambiente, riqualificando così il paesaggio con possibilità, dunque, di incrementare l’indice urbanistico di un’area già urbanizzata.

Riqualificazione in Piemonte: la nuova prospettiva

Queste le impressioni dell’Assessore Regionale all’Urbanistica, Alberto Valmaggia: “Il disegno di legge rappresenta un sostanziale cambiamento di prospettiva rispetto alla normativa finora vigente, in quanto si passa da un principio di deroga riservato ai singoli interventi dei privati, all’elaborazione di strumenti comunali sistematici che hanno impatto sull’intero tessuto urbano”.

“Si è pertanto voluto coniugare le esigenze di ripresa economica del settore delle costruzioni alle più cogenti necessità di attenzione alla tutela ambientale, alla sicurezza e all’efficientamento energetico degli edifici, nonché all’esigenza di riqualificazione del territorio e di decoro urbano di cui necessitano soprattutto le periferie cittadine. In quasi dieci anni in cui la legge regionale 20 del 2009 è stata in vigore, chi ha voluto usufruire degli incentivi in deroga del cosiddetto Piano Casa, lo ha fatto” prosegue Valmaggia.

“Ora si tratta di prevedere strumenti organici di portata comunale o sovra-comunale che valorizzino l’edificato esistente e il patrimonio ambientale circostante”.

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Davide Galfrè

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