NTC 2018 e normativa europea, il processo di esecuzione delle opere in acciaio

Che rapporto c’è tra NTC 2018 e leggi europee per quanto riguarda le opere in acciaio? Scoprilo qui

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I punti presi in esame in questo articolo sul rapporto tra NTC 2018 e leggi europee per quanto riguarda le opere in acciaio sono: 1) il processo di “esecuzione” di opere in acciaio (due processi); 2) il componente “strutturale” (due accezioni); 3) l’ulteriore europeizzazione delle NTC-2018 (EN 1090-2); 4) il tema dei “componenti, i sistemi e i prodotti edili od impiantistici, non facenti parte del complesso strutturale, ma che svolgono funzione statica autonoma”; 5) l’ingresso della EN 1090-2 in cantiere: il cap. 9; 6) l’ncoerenza NTC-2018 / UNI circa la norma EN 1090-2.

Le Norme Tecniche per le Costruzioni forniscono l’aggiornamento periodico dei requisiti tecnici che consentono l’attuazione della Legge 5 novembre 1971 n. 1086. Il più recente di tali aggiornamenti è stato allegato al D.M. 17 gennaio 2018, entrato in vigore il 22 marzo scorso e che ha ulteriormente rafforzato il processo di integrazione fra la normativa europea afferente al settore “costruzioni” e le relativa legislazione tecnica nazionale.

NTC 2018: il processo di esecuzione di opere in acciaio

Le NTC “definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità” (rif. par. 1.1).

Si rileva innanzitutto che circa il processo di “esecuzione” di tutte le “costruzioni”, le nuove NTC hanno in generale attuato il recepimento del Regolamento (UE) n. 305 del 9 marzo 2011 (il cosiddetto “Regolamento Prodotti da Costruzione”, abrogativo della precedente omologa Direttiva ed entrato in vigore, in tutti i paesi dello Spazio Economico Europeo, in data 1 luglio 2013).

Oltre a ciò, e circa il processo di “esecuzione” delle particolari “costruzioni” (o parti di esse) che siano individuabili quali “opere in acciaio”, il nuovo aggiornamento delle NTC ha introdotto novità particolarmente rilevanti. Per poterne valutare correttamente la portata occorre preliminarmente evidenziare due aspetti linguistici essenziali:

  1. l’impiego del termine “esecuzione” nell’ambito delle “opere in acciaio” si riferisce, sempre, all’insieme dei due processi specifici di “fabbricazione” (dei componenti presso l’officina) ed “installazione in opera” (di quei componenti presso il cantiere), entrambi evidentemente attuati in modo da risultare rispondenti ai requisiti individuati dal processo di “progettazione” dell’opera;
  2. il significato del termine “strutturale” deve essere precisato nelle due accezioni nelle quali esso può essere impiegato:
    – a: nell’ambito generale dell’ingegneria civile “strutturale significa «dotato di capacità portante» (ovvero tale da costituire il mezzo di trasferimento, mediante un’intrinseca rigidezza ed un derivante stato tensionale interno, di un sistema di azioni ad un sistema di reazioni);
    – b: nell’ambito delle condizioni di applicazione del Reg. 305/2011strutturale” significa «rilevante ai fini del soddisfacimento del Requisito di Base 1: “resistenza meccanica e stabilità dell’opera” di cui all’Allegato I».

Ove un componente che sia “strutturale” nell’accezione b. lo è anche nell’accezione a., mentre un componente che sia “strutturale” nell’accezione a. non lo è necessariamente anche nell’accezione b.

Il par. 4.2 delle nuove NTC dispone: “I requisiti per l’esecuzione di strutture di acciaio, al fine di assicurare un adeguato livello di resistenza meccanica e stabilità, di efficienza e di durata, devono essere conformi alle UNI EN 1090-2:2011, “Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio – Parte 2: Requisiti tecnici per strutture di acciaio”, per quanto non in contrasto con le presenti norme”.

Vediamone dunque schematicamente le conseguenze principali:

  1. il processo di “fabbricazione” in officina di un componente “strutturale” nell’accezione deve (e già doveva sulla base del precedente aggiornamento 2008 delle NTC in quanto ricadente nel campo di applicazione della particolare norma armonizzata EN 1090-1) essere attuato in accordo alla norma tecnica EN 1090-2: ora deve esserlo anche il processo di “installazione” in cantiere;
  2. sulla base di quanto ulteriormente disposto dal par. 2.1 delle NTC: “I componenti, i sistemi e i prodotti edili od impiantistici, non facenti parte del complesso strutturale, ma che svolgono funzione statica autonoma, devono essere progettati ed installati nel rispetto dei livelli di sicurezza e delle prestazioni di seguito prescritti”, il processo di “esecuzione” (ovvero di “fabbricazione” e di “installazione”) di un componente “strutturale” nella sola accezione (e quindi non ricadente nel campo di applicazione della norma armonizzata EN 1090-1) deve essere attuato in accordo alla norma tecnica EN 1090-2.

L’esame del significato dell’espressione “requisiti di esecuzione in accordo a EN 1090-2”, in termini sia operativi che documentali, costituisce un tema molto esteso ed articolato, che non può essere preso in considerazione nel presente articolo.

Qui appare invece senz’altro opportuno sottolineare la particolare rilevanza dell’impatto delle novità sui compiti e sulle responsabilità della figura del Direttore dei Lavori, chiamato a dimostrare una serie di competenze sempre più specialistiche, in relazione ad aspetti essenziali:
– la valutazione preventiva dell’effettivo stato di qualificazione del Fabbricante e dell’Installatore;
– la verifica della documentazione propedeutica all’avvio delle attività di esecuzione (“Specifica di Esecuzione” e “Piano di Controllo dell’Esecuzione” rispettivamente in rif. al par. 4.1 e al par. 4.2.1 della norma);
– la verifica della qualità dei materiali da impiegare, dei relativi requisiti di rintracciabilità di origine, del “Piano dei Collaudi Supplementari” in rif. al par. 11.3.4.11.3 delle NTC;
– la verifica dei requisiti individuati dal “Piano di Saldatura” e dal “Piano dei CND” rispettivamente in rif. al par. 7.2 ed alla Tab. 24 della norma (sia per giunti eseguiti in officina che in cantiere);
– la verifica dei requisiti del processo di protezione dalla corrosione in relazione ai contenuti del cap. 10 e dell’Appendice F (sia per le attività di officina che di cantiere);
– la verifica delle tolleranze geometriche, sia essenziali che funzionali, in accordo ai contenuti del cap. 11 e dell’Appendice D.

Con riferimento alle “opere in acciaio” è possibile affermare che le nuove NTC hanno introdotto ciò che può a buon titolo definirsi un “Eurocodice di Esecuzione (concettualmente omologo ad un “Eurocodice di Progettazione”), del cui rispetto da parte del Costruttore (Fabbricante ed Installatore) è chiamato al controllo appunto il Direttore dei Lavori.

L’ingresso, in particolare, della norma EN 1090-2 in cantiere, fatto che costituisce una novità certamente rilevante, determina la necessità che sia l’Installatore sia il Direttore dei Lavori posseggano le competenze utili al governo dei processi di trasformazione eventualmente previsti in sito (tipicamente: giunzione saldata, giunzione bullonata, completamento del trattamento di protezione dalla corrosione) e di quanto disposto in generale dal cap. 9 della medesima (specificamente dedicato al processo di “installazione”).

A completamento non posso non rilevare anche un altro aspetto formale abbastanza “delicato”:
– il 22 marzo è entrato in vigore il nuovo aggiornamento delle NTC, disponendo tra l’altro la cogenza dell’impiego della norma UNI EN 1090-2:2011;
– il 19 luglio l’UNI ha recepito la norma europea EN 1090-2:2018, con emissione della norma UNI EN 1090-2:2018 e ritiro della precedente edizione UNI EN 1090-2:2011.

Nell’arco di nemmeno 4 mesi il “nuovo” riferimento normativo è risultato superato.

L’edizione cogente sul territorio nazionale è e resta evidentemente quella espressamente citata dalle NTC in vigore. A Progettista, Direttore dei Lavori e Costruttore è richiesta quindi una particolare attenzione, tecnica e formale, nell’eventuale condivisione di requisiti tecnici tratti dalla nuova edizione della norma e modificativi di quelli recati dall’edizione cogente.

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