Rinnovabili: amianto sostituito con fotovoltaico, ecco gli incentivi

Oltre ai bonus sull’energia elettrica, il premio sarà di 12 €/MWh

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Ci sono importanti novità in merito al Decreto Rinnovabili. Ora, rispetto alla vecchia bozza iniziale, sono state accettate diverse richieste che erano state proposte dagli operatori. Il testo, dopo il confronto avvenuto con gli operatori il 25 settembre, è stato inviato dal Ministero dello Sviluppo Economico al Ministero dell’Ambiente che dovrà valutarlo.

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Rinnovabili, decreto: fotovoltaico al posto dell’amianto

Il Decreto Rinnovabili prevede incentivi riguardo l’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici che saranno realizzati per rimpiazzare le coperture in amianto o eternit. Gli incentivi riguarderanno non solo l’energia immessa in rete, ma pure quella destinata all’autoconsumo, proprio per fare in modo di coprire quegli investimenti che vengono effettuati per sostituire le coperture.

Chi realizzerà impianti fotovoltaici per sostituire le coperture in amianto, oltre agli incentivi sull’energia elettrica, potrà godere di un “premio” di 12 €/MWh. Questo premio verrà erogato nello stesso modo e con gli stessi tempi previsti per gli incentivi sull’energia elettrica appena citati. L’incentivo non è cumulabile con altri bonus inerenti alla rimozione dell’amianto. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) indica le precise modalità secondo cui deve essere rimosso e smaltito l’amianto.

Rinnovabili, decreto: quali sono le altre modifiche

Il testo inviato dal Ministero dello Sviluppo Economico al Ministero dell’Ambiente, ha recepito anche le altre richieste degli operatori:

– L’introduzione di un’aggiuntiva procedura d’asta e registro nel corso del 2021 in modo tale da incrementare l’arco temporale di vigenza del decreto e fornire maggior certezza agli operatori;
– L’incremento del 10% della tariffa incentivante rivolta agli impianti mini idroelettrici e mini eolici;
– La priorità agli impianti realizzati su discariche chiuse e ripristinate nonché su aree dove risulta rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica;
– La facoltà, per impianti idroelettrici ed eolici, di utilizzare componenti rigenerati anche se con una più alta riduzione della tariffa incentivante;
– L’introduzione di uno specifico criterio di salvaguardia tecnologica tale per cui, al verificarsi di condizioni particolarmente sfavorevoli per una fonte in competizione con altre all’interno dello stesso contingente, quest’ultima venga preservata tramite l’attivazione di un contingente dedicato;
– La richiesta di cauzioni a garanzia della concreta realizzazione dei progetti iscritti al registro, in misura comunque adeguatamente inferiore alle cauzioni previste per le aste.

Rinnovabili, decreto: ecco gli incentivi

Gli impianti che possono beneficiare degli incentivi sono stati suddivisi in più gruppi:

Gruppo A: i. impianti eolici; ii. impianti fotovoltaici;
Gruppo A-2: impianti fotovoltaici i cui moduli fotovoltaici sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
Gruppo B: iii. impianti idroelettrici; iv. impianti geotermoelettrici; v. impianti a gas residuati dei processi di depurazione; vi. impianti alimentati da gas di discarica;
Gruppo C: i. impianti oggetto di rifacimento totale o parziale e rientranti nelle tipologie di cui al gruppo A, lettera i) e gruppo B lettere iii) e iv).

Avranno la possibilità di beneficiare degli incentivi per il fotovoltaico, quegli impianti con potenza maggiore a 20 kW che non hanno la facoltà di godere delle detrazioni fiscali destinate agli interventi di riqualificazione edilizia, vale a dire il Bonus Ristrutturazioni.

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