Sismabonus, niente detrazione quando asseverazione è tardiva

Lo ha sottolineato l’Agenzia delle Entrate attraverso l’interpello 31/2018

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L’Agenzia delle Entrate, tramite l’interpello 31/2018, replicando alla domanda di un contribuente, ha spiegato che il professionista che svolge l’asseverazione inerente al miglioramento della classe di rischio, per poter beneficiare del Sismabonus, deve assolutamente allegarla alla Scia (segnalazione certificata di inizio attività) proprio nel momento stesso della sua presentazione.

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Sismabonus, asseverazione: quando si può presentare?

L’Agenzia delle Entrate ci ha tenuto a ricordare le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, stabilite dal Mit, in grado di definire le modalità di attestazioni da parte dei professionisti abilitati. Seguendo le linee guida, il progettista deve asseverare la classe di rischio dell’edificio precedente e successiva all’intervento progettato.

Queste linee guida, in merito all’asseverazione pre-intervento, prevedono che oltre alla Scia (segnalazione certificata di inizio attività) da far pervenire allo sportello unico competente, vada anche allegato il progetto degli interventi per ridurre il rischio sismico, con asseverazione inclusa. Mentre per quanto concerne l’asseverazione post-intervento “il direttore dei lavori e il collaudatore statico, all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista”. E inoltre: “l’asseverazione e le attestazioni sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali”.

Sismabonus, con asseverazione tardiva no detrazione

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che non può essere accettata l’asseverazione tardiva, dal momento in cui la disciplina contempla che il progetto sia allegato contestualmente alla Scia nel momento della sua presentazione presso lo sportello unico.

L’Agenzia delle entrate ha sottolineato che i lavori di demolizione e ricostruzione degli edifici adibiti ad abitazioni ad attività produttive o private, hanno la facoltà di rientrare nel perimetro dell’applicazione della detrazione, solo nel caso in cui rispettino le condizioni sancite dalla specifica normativa. Inoltre, questi lavori non devono contemplare una nuova costruzione, ma un intervento di ristrutturazione. Infine, prima dei lavori il progettista ha il compito di asseverare la classe di rischio dell’edificio, mentre quella conseguibile in seguito all’esecuzione dell’intervento.

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Redazione Tecnica

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