Stufe e caldaie: le nuove restrizioni arrivano anche in Lombardia

Ecco le nuove regole previste dall’Accordo di Bacino Padano

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Le restrizioni che riguardano stufe e caldaie a legna o pellet, sancite dall’Accordo di Bacino Padano 2017 e finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria, dal primo ottobre 2018 sono arrivate anche in Emilia Romagna e Lombardia. In Lombardia, con la D.g.r 18 settembre 2017 – n. X/7095, è stato previsto che i generatori di calore alimentati da biomassa legnosa, abbiano la facoltà di rimanere in esercizio solo nel caso in cui siano superiori a queste classi di appartenenza:

Due stelle, per i generatori che saranno in esercizio dal primo ottobre 2018
Tre stelle, per i generatori che saranno in esercizio dal primo gennaio 2020

Stufe e caldaie, cosa è cambiato in Lombardia

A partire dal primo ottobre, per quanto riguarda i generatori di calore a pellet con potenza termine nominale non superiore ai 35 kW, è ammesso esclusivamente l’uso di pellet che rientri nelle condizioni specificate dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del decreto legislativo n.152/2006, e del quale sia stata accertata la conformità alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da dimostrare attraverso la relativa documentazione che l’utilizzatore è tenuto a conservare.

Inoltre, viene previsto il divieto di una nuova installazione di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive non superiori a quelle individuate riguardo le classi di appartenenza tre stelle (per i generatori che saranno installati a partire dal primo ottobre 2018) e quattro stelle (per i generatori che saranno installati a partire dal primo gennaio 2020).

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La D.g.r. contempla tra le disposizioni regionali il ricorso ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse al fine di garantire il conseguimento dei valori (di cui all’allegato 3 del d.lgs. 28/2011 su tutto il territorio regionale, ad eccezione della zona classificata come C2, ai sensi della d.g.r. n. 2605/11). Questa disposizione può essere applicata anche nel caso di ristrutturazione rilevante degli edifici.

Viene previsto, infine, di non incentivare gli interventi di installazione di impianti termici a biomassa legnosa nei provvedimenti regionali di prossima emanazione di utilizzo dei fondi strutturali dedicati all’efficientamento energetico, all’interno del territorio regionale fatta eccezione della zona classificata come C2.

Redazione Tecnica

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