Permesso di costruire in deroga, aree degradate: facoltà del Consiglio, non obbligo

Inoltre, nella rassegna di sentenze: urbanistica – tutela ambientale ed ecologica, domanda di condono pendente – interventi sugli immobili.

Mario Petrulli 25/09/18
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Gli argomenti della selezione di sentenze per l’edilizia e l’urbanistica pubblicate la scorsa settimana sono… 1) Permesso di costruire in deroga – facoltà – non obbligo; 2) Urbanistica – tutela ambientale ed ecologica; 3) Domanda di condono pendente – interventi sugli immobili; 4) Recinzione con paletti in ferro e catena – titolo edilizio richiesto; 5) Inottemperanza ordine di demolizione – sanzione – prescrizione.

Permesso di costruire in deroga – facoltà – non obbligo

Estremi della sentenza: TAR Piemonte, sez. II, sent. 18 settembre 2018 n. 1028
Massima: Il rilascio di un permesso di costruire in deroga rimane una facoltà del Consiglio e non un obbligo anche nel caso di aree degradate.

L’art. 5 comma 9 del Decreto Sviluppo n. 70/2011 (convertito in L. 106/2011) si limita ad individuare i presupposti in presenza dei quali l’amministrazione può rilasciare eccezionalmente un permesso di costruire in deroga alla vigente strumentazione urbanistica, senza la necessità di passare attraverso una previa modifica formale dello strumento urbanistico: “può”, non “deve”.

In altre parole, pur in presenza di “aree degradate…con edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare”, l’amministrazione non è obbligata ad accogliere qualsiasi richiesta di edificazione presentata da privati in deroga al vigente piano regolatore comunale, per il solo fatto che questa consenta di razionalizzare il patrimonio edilizio esistente e di riqualificare aree urbane degradate; l’amministrazione può farlo, ma non è vincolata a farlo; il principio di carattere generale è che lo strumento urbanistico va rispettato finchè è in vigore; la possibilità di rilasciare permessi di costruire in deroga al vigente strumento urbanistico costituisce una eccezione a tale principio; eccezione che può essere assentita dall’amministrazione comunale in presenza di taluni presupposti previsti dalla legge, nell’esercizio di poteri ampiamente discrezionali che possono afferire anche agli indirizzi politici di fondo dell’amministrazione in carica in materia di governo del territorio (e che non a caso sono affidati, in prima battuta, al consiglio comunale, ossia all’organo elettivo a cui sono riservate per legge le decisioni più importanti in materia di governo del territorio, quali l’approvazione dei piani territoriali ed urbanistici); per tale motivo, si tratta di valutazioni di merito dell’amministrazione comunale, di carattere latamente politico, che potrebbero persino prescindere da particolari motivazioni di carattere tecnico e che, in ogni caso, sono sindacabili da questo giudice entro i limiti ristrettissimi di cui si è detto; per dirla in breve, è la concessione della deroga che va adeguatamente motivata, rappresentando un’eccezione ai principi generali della materia, non il suo diniego, che al contrario costituisce la mera riaffermazione di tali principi.

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Urbanistica – tutela ambientale ed ecologica

Estremi della sentenza: TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 21 settembre 2018 n. 2121
Massima: All’interno della pianificazione urbanistica devono trovare spazio anche esigenze di tutela ambientale ed ecologica, tra le quali spicca proprio la necessità di evitare l’ulteriore edificazione e di mantenere un equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi

La più recente evoluzione giurisprudenziale ha evidenziato che all’interno della pianificazione urbanistica devono trovare spazio anche esigenze di tutela ambientale ed ecologica, tra le quali spicca proprio la necessità di evitare l’ulteriore edificazione e di mantenere un equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi (così, Consiglio di Stato, IV, 21 dicembre 2012, n. 6656). E ciò in quanto l’urbanistica, ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione, non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, così offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli Enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo, per cui l’esercizio dei poteri di pianificazione territoriale ben può tenere conto delle esigenze legate alla tutela di interessi costituzionalmente primari, tra i quali rientrano quelli contemplati dall’articolo 9 della Costituzione (cfr. Consiglio di Stato, IV, 10 maggio 2012, n. 2710; altresì, 22 febbraio 2017, n. 821; 13 ottobre 2015, n. 4716; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18 giugno 2018, n. 1534).

Domanda di condono pendente – interventi sugli immobili

Estremi della sentenza: TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 17 settembre 2018 n. 5510
Massima: La presentazione della domanda di condono non autorizza certamente l’interessato a completare né tantomeno a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta, i quali, fino al momento dell’eventuale concessione della sanatoria, restano comunque abusivi.

La presentazione della domanda di condono non autorizza certamente l’interessato a completare né tantomeno a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta, i quali, fino al momento dell’eventuale concessione della sanatoria, restano comunque abusivi (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VII, 25 gennaio 2013, n. 614).

Qualora ciò dovesse accadere, il Comune non può pronunciarsi sulla domanda di condono ma è tenuto a sanzionare le opere con l’ordinanza di demolizione (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 14 agosto 2015, n. 3943).

Pertanto, sui manufatti non condonati non è comunque consentita la realizzazione di interventi ulteriori che, sebbene per ipotesi riconducibili nella loro individuale oggettività a categorie che non richiedono il permesso di costruire, assumono le caratteristiche di illiceità dell’abuso principale.

Recinzione con paletti in ferro e catena – titolo edilizio necessario

Estremi della sentenza: TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 20 settembre 2018 n. 1601
Massima: L’apposizione di una recinzione costituta, esclusivamente, da paletti in ferro e catena non richiede il permesso di costruire né la SCIA.

L’apposizione di una recinzione costituta, esclusivamente, da paletti in ferro e catena, non è idonea ad alterare, in modo permanente e durevole, l’assetto urbanistico-edilizio del territorio e, come tale, non necessita né del preventivo rilascio di un permesso di costruire né di una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 23 DPR n. 380/2001, potendo al più annoverarsi tra quelle opere, per così dire minori, di cui all’art. 22 commi 1 e 2 citato D.P.R., il cui mancato preventivo assenso legittima, esclusivamente, la comminazione di una sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 37 DPR n. 380/2001.

Ciò in adesione a quella consolidata giurisprudenza secondo cui “la valutazione in ordine alla necessità della concessione edilizia per la realizzazione di opere di recinzione va effettuata sulla scorta dei seguenti due parametri: natura e dimensioni delle opere e loro destinazione e funzione; in base a tale criterio, dunque, non è necessario il permesso per costruire per modeste recinzioni di fondi rustici senza opere murarie, e cioè per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno senza muretto di sostegno, in quanto entro tali limiti la recinzione rientra solo tra le manifestazioni del diritto di proprietà, che comprende lo ius excludendi alios o comunque la delimitazione e l’assetto delle singole proprietà; occorre, invece, il permesso, quando la recinzione è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica, incidendo esso in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio del territorio. Per la posa in opera di una semplice recinzione con paletti in ferro, non infissi in muratura nel terreno, non è necessaria alcuna richiesta di provvedimento concessorio, trattandosi di installazione precaria e rientrando tale opera tra le attività di mera manutenzione” (così T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 29 dicembre 2009, n. 6266; in termini TAR Salerno, sez. I, 1304.2017, n. 735; T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 15 settembre 2015, n. 1236; T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 15 settembre 2015, n. 1342; T.A.R. Umbria, sez. I, 7 agosto 2013, n. 434; T.A.R. Salerno, sez. I, 7 marzo 2011, n. 430).

Inottemperanza ordine di demolizione – sanzione – prescrizione

Estremi della sentenza: TAR Lazio, Roma, sez. II quater, sent. 21 settembre 2018 n. 9534
Massima: Ai fini dell’irrogazione della sanzione pecuniaria per il caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, la prescrizione quinquennale inizia a decorrere solo dal giorno in cui è cessata la situazione di illiceità, vale a dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni, ovvero – in mancanza delle stesse – con la effettiva demolizione delle opere abusive.

Ai fini dell’irrogazione della sanzione pecuniaria per il caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, la prescrizione quinquennale di cui all’art. 28, l. 24 novembre 1981 n. 689 inizia a decorrere solo dal giorno in cui è cessata la situazione di illiceità, vale a dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni, ovvero – in mancanza delle stesse – con la effettiva demolizione delle opere abusive; infatti, per la decorrenza della prescrizione dell’illecito amministrativo permanente (come quello di specie), trova applicazione il principio relativo al reato permanente, secondo cui il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza (art. 158, comma 1, cod. pen.), con la conseguenza che il potere amministrativo repressivo può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell’esercizio del potere (TAR Lazio, sez. Latina, 16 marzo 2018, n. 115; cfr. altresì T.A.R. Liguria, sez. I, 5 dicembre 2017, n. 907).

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

 

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Mario Petrulli

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