Direttore lavori: i controlli da fare prima dell’esecuzione delle opere

Il Direttori lavori deve eseguire una serie di controlli e verifiche rivolti anche ad ambiti che rientrano nelle competenze specifiche di altre figure

Marco Agliata 20/09/18
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Quanto accade nella pratica, oltre quello che viene regolato dalle norme, conferma l’entità e l’importanza, per il Direttori lavori, di eseguire una serie di controlli e verifiche rivolti anche ad ambiti che rientrano nelle competenze specifiche di altre figure. Si tratta di un principio di precauzione che può comportare un incremento di mansioni (spesso non retribuite) ma che almeno pone il tecnico al riparo di problematiche che potrebbero avere anche delle conseguenze di una certa gravità.

Da un punto di vista metodologico è possibile individuare tre momenti separati delle attività di controllo che il direttore lavori dovrebbe eseguire prima dell’avvio delle opere:
– il primo relativo alle verifiche sullo stato di fatto del bene fino ad arrivare alle condizioni che precedono l’intervento;
– il secondo che interessa le eventuali situazioni del passato non concluse (emerse dalla verifica indicata al punto precedente) e che richiedono l’ottenimento di pareri o autorizzazioni necessarie a regolarizzare lo stato di fatto;
– il terzo relativo al tipo di intervento da realizzare e alle conseguenti autorizzazioni che dovevano essere richieste per i nuovi lavori da eseguire.

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Sorvolando sull’incomprensibile trasferimento di responsabilità dagli apparati pubblici ai professionisti, vengono riportati di seguito alcuni elementi che ricorrono con maggiore frequenza:

Verifiche di legittimità dei beni oggetto di interventi

Oltre le normative consolidate (d.P.R. 380/2001 e d.lgs. 42/2004) anche l’articolo 26, comma 4 del d.lgs. 50/2016 in merito all’appaltabilità della soluzione progettuale (e quindi completezza dell’iter autorizzativo), ha investito il progettista e il direttore dei lavori di una rilevante mole di responsabilità;

La mancata sussistenza dello stato di legittimità di un bene, in relazione all’operato del tecnico incaricato della realizzazione di nuovi interventi, comporta sanzioni che hanno natura amministrativa (e possono anche confluire in atti o sanzioni pecuniarie o natura penale); in ogni caso si tratta di conseguenze pesanti che portano, oltre alle implicazioni di natura legale, alla certezza di un danno costituito dal tempo – sempre smisurato – e dai costi che dovranno essere sopportati dagli interessati per la soluzione o la gestione del problema.

Direttore lavori, attestazione dello stato dei luoghi

L’articolo 4 del d.M. 49/2018 prevede che prima dell’avvio della procedura di scelta del contraente il direttore dei lavori fornisca al Rup l’attestazione dello stato dei luoghi in merito:
a) all’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b) all’assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto medesimo.

Qualora si verificassero dei cambiamenti che interessino lo stato dei luoghi, prima della firma del contratto, il Rup può chiedere al direttore dei lavori di fornire un aggiornamento dell’attestazione già prodotta.

Il direttore dei lavori dovrà, pertanto, prima dell’avvio delle procedure di scelta del contraente, produrre una dichiarazione in merito ai seguenti aspetti:
– accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
– assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto;
– conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l’esecuzione dei lavori.

Appaltabilità e cantierabilità del progetto

Nelle procedure di finanziamento di opere pubbliche o cofinanziate con risorse comunitarie alcune volte si fa riferimento alla “cantierabilità” dell’opera. A questo proposito è necessario rilevare che lo stato di cantierabilità sussiste, a gara espletata, quando il soggetto risultato affidatario delle opere, dopo l’aggiudicazione, può stipulare (o ha stipulato) il contratto con la stazione appaltante e quindi può procedere alla cantierizzazione dei lavori.

Con un primo livello di sintesi è possibile affermare che:
– lo stato di appaltabilità di un progetto identifica la fase di completamento dell’iter progettuale, verifica e validazione del progetto, completamento iter autorizzativo e approvazione del progetto da parte della stazione appaltante che può, a quel punto, procedere con la predisposizione della gara;
– la condizione di cantierabilità di un’opera  si determina quando sono state espletate tutte le procedure di scelta del contraente identificando il soggetto aggiudicatario che, a seguito della firma del contratto d’appalto, risulta legittimato all’apertura del cantiere e all’esecuzione dei lavori.

Controlli preliminari

Le verifiche tecniche effettuate dal d.l. (e dal responsabile del procedimento) prima e durante l’esecuzione dei lavori assumono un ruolo di grande importanza anche in considerazione delle conseguenti responsabilità che il tecnico chiamato a svolgere questo ruolo viene ad assumere.

Le attività di verifica tecnica sono, pertanto, da organizzare secondo tre momenti principali che corrispondono a:
– prima dell’inizio dei lavori;
– in corso d’opera;
– all’ultimazione dei lavori.

Di seguito un elenco dei controlli preliminari di maggior rilevanza:
– contenuti ed esiti della procedura di approvazione del progetto dell’intervento (opere civili, strutture, impianti, finiture e opere accessorie) – procedura di verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016) e validazione (responsabile del procedimento e attestazione del d.l. sulla realizzabilità – piano di sicurezza e coordinamento – prevenzione incendi sul cantiere;
conformità urbanistica e stato degli adempimenti amministrativi/autorizzativi di competenza della stazione appaltante (autorizzazione comunale, pareri soprintendenza, situazione della vincolistica, pareri ASL, prevenzione incendi sull’opera – esiti o prescrizioni di eventuali conferenze di servizi effettuate per le approvazioni dell’intervento);
– attestazione dello stato dei luoghi con particolare riferimento all’accessibilità delle aree e assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto (art. 4, d.M. 49/2018);
– analisi delle verifiche e degli atti prodotti dal responsabile del procedimento per il coordinamento e completamento delle fasi progettuali e autorizzative del progetto;
– situazione pagamento oneri o realizzazione delle opere per l’urbanizzazione primaria e secondaria;

atti amministrativi di competenza dell’esecutore dei lavori (regolarità personale, piano operativo delle sicurezza, polizze e assicurazioni, richieste allacci provvisori, progetto del cantiere);
– verifica del contratto d’appalto tra la stazione appaltante e l’esecutore dei lavori (clausole generali, emissioni s.a.l., penali, tempi di esecuzione);
– idoneità dei requisiti dell’esecutore delle opere (certificazione della classe e categoria dei lavori);
– presenza di eventuali subappaltatori (verifica dei requisiti, percentuali di subappalto, polizze e regolarità contributiva);

– analisi dei quadri economici e del cronoprogramma (valutazione della coerenza costi-progetto e dell’effettiva eseguibilità delle opere nei tempi previsti dal cronoprogramma);
– progetto ponteggi, manuali attrezzature e macchinari, libretti mezzi di cantiere (queste verifiche sono di competenza del coordinatore dell’esecuzione dei lavori ma si segnala l’importanza che anche il direttore dei lavori sia a conoscenza di questi aspetti);
– conformità delle dotazioni di servizi e attrezzature indicate nel progetto del cantiere (uffici, servizi, spogliatoi, locali per il personale, pronto soccorso – stessa considerazione riportata al punto 8);
– analisi delle problematiche ambientali (terre di scavo, rifiuti speciali, trasporti a discarica, rumore delle lavorazioni, vincoli ambientali specifici, polveri e presenza di lavorazioni potenzialmente nocive, gestione degli scarichi e dei rifiuti di lavorazione);

– esistenza del piano di manutenzione (con relativi manuali d’uso);
sopralluogo per verifica stato dell’area (tracciamenti, capisaldi, fili fissi, presenza di ostacoli, fabbricati in adiacenza a rischio lesioni, praticabilità e accesso dell’area – analisi delle possibili riserve da parte dell’esecutore per eventuali problemi riscontrati sull’area);
– controllo delle eventuali procedure di esproprio che si rendessero necessarie per la piena disponibilità dell’area di intervento;
– valutazione delle eventuali occupazioni temporanee di aree pubbliche o private esterne al cantiere ma funzionalmente collegate con questo;

– valutazione di coerenza complessiva tra il progetto e lo stato dell’area (per ridurre i rischi di varianti e modifiche rilevanti in corso d’opera);
– organizzazione dell’eventuale ufficio di direzione dei lavori (nomina direttori operativi e ispettori di cantiere da inserire nell’ufficio);
– predisposizione di tutte le copie degli elaborati, della documentazione, degli atti e certificati che dovranno essere depositati nell’ufficio di cantiere dove dovranno essere custoditi in modo adeguato;
– eventuali interferenze tra le attività di cantiere e le aree o fabbricati confinanti (viabilità, movimentazione gru con possibili sconfinamenti del braccio di manovra, depositi materiali – presenza di attività speciali nelle aree adiacenti –scuole, ospedali, aree verdi);

– verifica dell’adeguatezza della recinzione di cantiere e dell’organizzazione del servizio di vigilanza diurna e notturna dell’area di cantiere;
– predisposizione e conformità del cartello di cantiere e della segnaletica interna (in coerenza con quanto richiesto dal piano di sicurezza e coordinamento);
– individuazione dei vari responsabili di cantiere per la sicurezza, le aree di lavorazione, movimentazione mezzi, gestione attrezzature.

A proposito dei compiti del Direttore lavori

Piano di qualità di costruzione

L’articolo 3, comma 1, lettera oo) del d.lgs. 50/2016 definisce i «lavori complessi», come i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all’utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali.

In ogni caso per i lavori di particolare complessità, il capitolato deve contenere l’obbligo per l’esecutore, di redigere il piano di qualità di costruzione e di installazione da sottoporre all’approvazione della direzione dei lavori che preveda:
– la programmazione delle condizioni operative;
– le sequenze e le modalità di esecuzione delle opere;
– le strumentazioni e mezzi d’opera previsti;
– le fasi delle attività di controllo da svolgersi durante la fase esecutiva delle opere.

Il piano definisce anche i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali e i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.

Piano per i controlli di cantiere

Nel caso di interventi complessi (come definiti al paragrafo precedente) il capitolato speciale d’appalto preveda un piano per i controlli di cantiere (predisposto dal progettista) che individui e definisca le attività da svolgere durante l’attuazione delle varie fasi dei lavori al fine di una corretta realizzazione dell’opera e delle sue parti. Il piano dei controlli definisce, in particolare, il programma delle verifiche comprendenti, se necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche al fine di rilevare il livello prestazionale qualitativo e quantitativo.

Programma esecutivo dei lavori

L’art. 43, comma 10 del d.P.R. 207/2010, ancora in vigore, prevede l’inserimento, nel capitolato speciale d’appalto, dell’obbligo per l’esecutore di presentare, prima dell’inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato – anche indipendente dal cronoprogramma – nel quale siano riportate per ogni lavorazione:
– le previsioni sul periodo di esecuzione;
– l’ammontare presunto – parziale e progressivo – dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

In sede di capitolato speciale d’appalto è possibile prescrivere anche scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.

Trasmissioni prima dell’inizio dei lavori (prevenzione infortuni)

Ai fini della prevenzione degli infortuni anche se tale aspetto non coinvolge le competenze del direttore dei lavori (a meno che non sia incaricato anche per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori), è necessario ricordare una serie di adempimenti che devono essere svolti prima dell’inizio dei lavori.

Questi adempimenti interessano, sostanzialmente, delle comunicazioni obbligatorie quali:
– la notifica preliminare (All. XII, d.lgs. 81/2008 s.m.i.) all’azienda unità sanitaria locale e direzione provinciale del lavoro;
– comunicazione alle imprese del nominativo del coordinatore per la progettazione e per la esecuzione lavori;
– verifiche e documentazione richiesta alle imprese (All. XVII, d.lgs. 81/2008 s.m.i.).

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Nomina del Direttore tecnico dell’esecutore

La figura del direttore tecnico del cantiere (articolo 84, comma 12-bis, e articolo 146, comma 4, d.lgs. 50/2016) costituisce il punto di snodo organizzativo di tutte le attività dell’esecutore delle opere assunte con l’aggiudicazione dell’appalto.

Direttore lavori, sopralluogo e mansiopni del RUP

Sulla base di quanto disposto dai punti 5 e 6 della Parte II delle linee guida ANAC n. 3/2017, sono previste, tra le mansioni del Rup, anche la verifica dell’esistenza dei presupposti di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire, oltre all’attestazione sullo stato dei luoghi ora assegnata al d.l., la regolarità amministrativa dei titoli delle aree e degli immobili su cui verranno eseguite le opere previste.

Le verifiche interessano:
– la presenza di vincoli non considerati dal progetto e relativo iter autorizzativo;
– gli impedimenti di natura fisica, reti di servizi, impianti;
– le problematiche catastali o di proprietà non evidenziate;
– le eventuali occupazioni di aree esterne da prevedere;
– la viabilità di accesso al cantiere.

Gli elementi da controllare risultano essere:

1) stato del terreno, pendenze, zone di accumulo e deflusso delle acque piovane;
2) presenza di edifici od ostacoli di qualsiasi natura (pali della luce, cabine di trasformazione, reperti archeologici, ecc.);
3) collegamenti stradali ed aree di manovra;
4) verifica della parte di terreno su cui verrà realizzata l’opera, punti di scavo, ecc.;
5) individuazione delle zone per l’allestimento del cantiere;
6) possibili punti di allaccio delle utenze per luce, acqua, telefono;
7) eventuali rilievi fotografici;
8) valutazione dei problemi che potrebbero sorgere con i confinanti (deflusso acque piovane, interruzioni parziali o totali delle vie d’accesso a causa dei lavori, spostamento pali o cabine elettriche, ecc.);
9) presenza di edifici a ridosso dei limiti dell’area (possibili problemi di staticità durante gli scavi e i lavori.

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Verifica e idoneità tecnica di imprese e lavoratori

Le verifiche da effettuare per l’accertamento dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, imprese esecutrici e lavoratori autonomi vengo eseguite in conformità con le modalità previste dall’All. XVII del d.lgs. 81/2008 s.m.i.(art. 90, comma 9, d.lgs. 81/2008 s.m.i.).

Le imprese sono, inoltre, tenute a indicare alla stazione appaltante o al responsabile dei lavori il nominativo del soggetto incaricato per l’assolvimento dei compiti di competenza del datore di lavoro (art. 97, d.lgs. 81/2008).

Nel caso delle imprese la documentazione necessaria è:
– iscrizione Camera di commercio
– documento valutazione rischi
– conformità macchine, attrezzature e opere provvisionali
– elenco dispositivi di protezione individuale (Dpi)
– nomina responsabile servizio prevenzione, medico competente;
– nomina rappresentante lavoratori, incaricato antincendio, evacuazione e primo soccorso
– attestati formazione
– elenco lavoratori libro matricola
– documento regolarità contributiva (INPS; INAIL, organico medio annuo)
– dichiarazione inesistenza provvedimenti sospensivi.

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi la documentazione richiesta è:
– iscrizione Camera di commercio
– conformità macchine, attrezzature e opere provvisionali
– elenco dispositivi di protezione individuale (Dpi)
– attestati formazione
– documento regolarità contributiva (Durc).

Comunicazioni da effettuare prima dell’inizio dei lavori

Le comunicazioni da effettuare prima dell’inizio dei lavori sono le seguenti:

1) per opere soggette a permesso di costruire si deve comunicare l’inizio dei lavori all’autorità comunale;
2) prima dell’inizio dei lavori deve essere presentata presso lo sportello unico una denuncia delle opere strutturali in duplice copia con allegati il progetto strutturale firmato dal progettista e la relazione dei materiali; Nomina del collaudatore statico contestualmente alla denuncia dei lavori (art. 65 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), da presentare presso lo sportello unico e prevista dagli artt. 4 e 6 della legge 1086/1971;

3) verificare il grado di sismicità dell’area che, qualora inserita negli elenchi delle zone soggette (1, 2 e 3) alle disposizioni dell’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, rende obbligatori la progettazione o l’adeguamento sismico degli edifici interessati;
4) dopo la fine dei lavori strutturali il direttore dei lavori dovrà procedere al deposito, sempre presso lo sportello unico, della relazione di struttura ultimata che deve essere presentata entro 60 giorni dal completamento delle strutture;

5) denunce e adempimenti per il contenimento dei consumi energetici secondo la legge 10/1991 e successive integrazioni;
6) per gli appalti pubblici, entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione e, in ogni caso, prima della consegna dei lavori, l’esecutore o il concessionario devono consegnare ai soggetti interessati:

– proposte integrative per il piano di sicurezza e coordinamento;
– un piano di sicurezza e coordinamento sostitutivo quando previsto dal d.lgs. 81/2008 s.m.i.;
– un piano operativo di sicurezza sull’organizzazione del cantiere e l’esecuzione dei lavori che va ad integrare le prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza;

7) nulla osta della Soprintendenza archeologica per i beni soggetti a questo tipo di tutela;
8) nulla osta della Soprintendenza beni ambientali per i beni soggetti a tutela specifica;
9) nulla osta preventivo dei VVF per le attività soggette a tale parere;
10) comunicazione alla Soprintendenza archeologica almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori annunciante l’inizio dei lavori di scavo;
11) trasmissione della la notifica preliminare – competenza relativa alla prevenzione infortuni – (art. 99 del d.lgs. 81/2008) alla ASL e all’Ispettorato territoriale del lavoro.

Denunce delle opere strutturali

Per quanto riguarda la denuncia delle opere strutturali è utile ricordare che, ai fini normativi, le figure dell’esecutore e del costruttore coincidono e saranno specificate nella denuncia stessa insieme a quelle del:

– committente (stazione appaltante pubblica o committente privato);
– progettista delle strutture;
– responsabile del procedimento e del direttore dei lavori. Il direttore dei lavori dovrà firmare per accettazione la denuncia delle opere strutturali e dovrà, inoltre, sottoscrivere la relazione sui materiali da impiegare e le loro caratteristiche previste e specificate dal progetto stesso.

Il direttore dei lavori è chiamato ad una serie di controlli e verifiche (non solo ai fini delle opere strutturali) che riguardano i seguenti punti principali:

– accertarsi che l’esecutore presenti presso lo sportello unico la denuncia corredata del progetto strutturale completo e della relazione dei materiali (art. 4 legge 5 novembre 1971, n. 1086 e art. 65 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modif.), prima dell’inizio dei lavori;
– controllare che alla denuncia delle opere strutturali vengano allegati, in triplice copia, il progetto dell’opera firmato dal progettista e la relazione sulle caratteristiche dei materiali firmata, quest’ultima, anche dal d.l.;
– preparare e depositare, entro 60 giorni dall’ultimazione di lavori strutturali, una relazione sull’effettiva rispondenza dei lavori eseguiti alle prescrizioni di progetto;

– verificare che la stazione appaltante proceda alla nomina di un collaudatore statico in sede di denuncia dei lavori strutturali (nel caso del collaudatore generale la nomina va definita entro 30 giorni dalla data di ultimazione di tutti i lavori per il collaudo finale o entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori per il collaudo in corso d’opera);
– controllare che la stazione appaltante presenti alle autorità competenti, ai fini della legge 10/1991 e successive integrazioni, il progetto e la relazione tecnica degli impianti termici nei modi e con gli elaborati richiesti dagli uffici specifici;

– verificare le zone di rispetto di pozzi e risorse idriche destinate al consumo umano previste in 200 mt dal punto di captazione;
– verificare le fasce di rispetto stradale secondo quanto fissato dalla normativa vigente in materia;

– controllare e richiedere la rigorosa applicazione, da parte dell’esecutore, delle leggi e della normativa vigenti in materia previdenziale (versamento contributi) e prevenzione infortuni;
– accertare l’effettivo deposito in cantiere dei documenti richiesti dalla normativa vigente in materia.

Convocazione di inizio lavori

Dopo l’autorizzazione del responsabile del procedimento al direttore dei lavori per procedere alla consegna dei lavori, quest’ultimo provvede a comunicare in modo formale alla stazione appaltante e all’esecutore delle opere, con congruo anticipo, la data fissata per la consegna convocando le parti presso i luoghi di esecuzione dei lavori.

L’esecutore è tenuto a presentarsi con il personale, attrezzature e materiali necessari per eseguire i tracciamenti dei lavori in coerenza con gli elaborati di progetto. Gli oneri e spese per la consegna sono a carico dell’esecutore.

Nel caso l’esecutore non si presenti il giorno stabilito per la consegna dei lavori, il direttore dei lavori provvederà a fissare una nuova data fermo restando che la decorrenza del termine contrattuale deve essere calcolata dalla data fissata per la prima consegna (alla quale l’esecutore non si è presentato).

Qualora trascorra inutilmente anche il termine assegnato dal direttore dei lavori per la seconda convocazione di consegna dei lavori, la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Marco Agliata

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