Riqualificazione energetica, Enea indica i requisiti per usufruire dell’ecobonus

Il vademecum dell’Enea ricorda i requisiti tecnici degli interventi su parti comuni degli edifici condominiali

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L’Enea, nel vademecum sulla riqualificazione energetica dei condomini, ha citato i requisiti tecnici che sono indispensabili per gli interventi su parti comuni degli edifici condominiali, per aver la possibilità di usufruire dell’ecobonus condomini. Innanzitutto l’Enea ha fatto presente che per godere dell’agevolazione, l’intervento deve interessare le parti comuni di edifici che delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, i vani non riscaldati, il terreno e deve riguardare oltre il 25% della superficie disperdente. Inoltre non deve configurarsi come una nuova realizzazione in ampliamento, ma come sostituzione o modifica di elementi già esistenti.

Riqualificazione energetica, requisiti interventi agevolabili

Viene ricordato anche che i valori delle trasmittanze termiche dei vecchi elementi strutturali, sono tenuti ad essere superiori rispetto a quelli indicati nella tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11 marzo 2008 (modificato dal D.M. 26 gennaio 2010).  I valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali, invece, sono tenuti a non superare i pertinenti limiti indicati nella medesima tabella.

Nel vademecum, l’Enea ha sottolineato che l’involucro edilizio dell’intero edificio, prima dell’intervento, necessita di avere la qualità bassa, mentre in seguito all’intervento la qualità media. Questo vale sia per la prestazione energetica invernale che estiva.

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Le spese per le prestazioni professionali indispensabili alla realizzazione della documentazione tecnica necessaria e alla realizzazione degli interventi e le opere provvisionali ed accessorie legate alla realizzazione degli interventi come ponteggi, davanzali, rifacimento intonaci, sono comprese tra gli interventi agevolabili.

Riqualificazione energetica, documenti necessari

I documenti necessari, come ricorda l’Enea, sono l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato che contenga la dichiarazione che l’intervento interessi parti comuni dell’edificio e che la sua incidenza sia maggiore del 25% della superficie, i valori delle trasmittanze termiche e la verifica che i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali siano conformi ai limiti consentiti. È indispensabile anche la dichiarazione che attesti che tutti gli interventi realizzati, siano stati svolti secondo la legge e le normative locali e nazionali sulla sicurezza, l’efficienza energetica e l’APE.

Riqualificazione energetica, accedere all’ecobonus

All’ecobonus possono usufruire i contribuenti che effettuano spese di riqualificazione energetica e sono in possesso di un diritto reale sulle unità immobiliari che costituiscono l’edificio.

Inoltre, si può ottenere l’agevolazione per gli edifici che siano esistenti e dotati di impianto termico, alla data della richiesta della detrazione. L’agevolazione consente una detrazione compresa tra il 70 e l’85% riguardo alle spese svolte dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

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Redazione Tecnica

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