Direttore lavori: tutte le responsabilità

Analisi delle responsabilità del Direttore lavori: presupposti, prinicipi, livelli, responsabilità nei confronti di terzi, tipologie di colpe e prescrizione

Marco Agliata 05/09/18
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Qual è il presupposto della responsabilità del Direttore lavori? Il rapporto che si stabilisce tra il destinatario di una prestazione d’opera professionale e il soggetto tecnico (ingegnere, architetto e geometra) che la realizza, equivale ad un’obbligazione di mezzi o di risultato (in relazione al tipo di mansioni affidate e al tipo di incarico che dovrà essere svolto); questo significa che, sulla base di un contratto d’opera professionale, viene affidato al tecnico lo svolgimento di un determinato lavoro con tutti i mezzi e le capacità di cui dispone il professionista stesso (direzione dei lavori) oppure viene richiesto di produrre una serie di atti ed elaborati (progetto) destinati ad ottenere un preciso risultato voluto dal committente.

I principi di responsabilità nella direzione dei lavori

Nel caso della responsabilità del direttore dei lavori si tratta di un’obbligazione di mezzi e non di risultato; questo significa che la prestazione svolta dal D.L. non ha per oggetto la realizzazione di un’opera ben definita ma si concretizza esclusivamente in un’attività di controllo dei lavori compiuti dall’esecutore in attuazione del contratto d’appalto stipulato tra il committente dell’opera e l’esecutore dei lavori.

Gli ambiti principali sottoposti al controllo e quindi alla responsabilità diretta del direttore dei lavori sono:
– attività di sorveglianza all’esecuzione delle opere;
verifiche sulle modalità di realizzazione delle singole parti;
conformità tecnica e amministrativa;
– tenuta della contabilità e controllo della spesa.

Questa attività viene svolta a garanzia della stazione appaltante in merito alla piena attuazione del progetto in tutti i suoi aspetti.

I livelli di responsabilità del direttore dei lavori sono, quindi, direttamente connessi con l’entità e le conseguenze che possono derivare dall’esercizio inadeguato della propria funzione o dall’omissione di interventi richiesti da uno svolgimento diligente e appropriato delle proprie mansioni.

Esiste, ed è riconosciuto, un diretto rapporto tra caratteristiche del danno e le condizioni che hanno portato alla sua manifestazione con particolare riguardo al ruolo attivo che le varie figure impegnate hanno avuto nel verificarsi del danno stesso.

Sulla Direzione lavori:

Direzione lavori, gestione della contabilità secondo il dM 49/2018

Sia nel caso di opere in cui il committente è costituito dalla pubblica amministrazione che in quello in cui il committente si identifica con un privato, i compiti, i doveri e quindi anche le ipotesi di responsabilità sono gli stessi, con un’unica differenza che riguarda le sanzioni da applicare ad un funzionario amministrativo nominato D.L. di un’opera pubblica: in questo caso, essendo il funzionario amministrativo sottoposto anche alla potestà disciplinare dell’amministrazione, l’eventuale giudizio dei danni subiti dalla P.A. stessa è affidato alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 52 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, mentre nel caso del professionista che svolga una direzione dei lavori per un committente privato la competenza spetta alla magistratura ordinaria.

Ai fini della definizione delle responsabilità di un direttore dei lavori di un’opera pubblica si devono considerare gli orientamenti della Corte dei conti in materia di contabilità e conseguenti responsabilità amministrative che pongono il D.L., anche se privato professionista, nelle vesti di depositario di responsabilità di natura pubblica e quindi, in un certo senso, assimilando questa figura a quella di un tecnico con funzioni pubbliche.

Le principali fattispecie in cui è ravvisabile la responsabilità del direttore dei lavori sono, pertanto, riconducibili ai seguenti ambiti:
mancata sorveglianza durante lo svolgimento dei lavori;
– eventuali danni derivanti da mancate o erronee direttive;
– vizi dell’opera per omessi controlli sui lavori o materiali;
– ritardi o errori nella gestione della contabilità e tempi di liquidazione;
– responsabilità per infortuni solo nel caso di ingerenza diretta del d.l. con direttive sbagliate;
mancata osservanza delle norme edilizie e urbanistiche;
– situazioni connesse all’attuazione delle prove in fase di collaudo (finale o in corso d’opera).

Responsabilità nei confronti di terzi

Le due condizioni che prevedono la responsabilità del d.l. nei confronti di terzi interessano:
– danni derivanti da errori progettuali che il d.l. avrebbe dovuto rifiutare di eseguire almeno nella parte la cui realizzazione poteva palesemente provocare situazioni di pericolo o danneggiamenti;
– danni causati da istruzioni impartite dal d.l. stesso e successivamente attuate dall’esecutore.

Colpa lieve e colpa grave

Le condizioni necessarie per il riconoscimento della colpa lieve ricorrono nei casi in cui l’opera del d.l. non viene svolta con la necessaria cura e attenzione determinando conseguenze di ordine tecnico-amministrativo difformi dai risultati attesi o richiesti ma in un ordine di grandezza contenuto.

La valutazione della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del dolo o colpa grave, fatta slava la possibilità del d.l. di dimostrare la propria estraneità, e riconducibile ad una attività di verifica finalizzata, nelle sedi opportune, al riconoscimento di due aspetti fondamentali: la tipologia del danno in rapporto alla complessità dell’opera e l’effettiva volontarietà del d.l. nel compimento delle azioni che hanno prodotto quel tipo di conseguenze.

La prescrizione dell’azione di responsabilità

In termini di prescrizione dell’azione nei confronti del direttore dei lavori è necessario ricordare che tale aspetto è disciplinato dall’articolo 2226 del codice civile che prescrive un termine di 8 giorni, dalla loro scoperta, per la denuncia delle difformità o vizi dell’opera da parte del committente; trascorso tale termine decade il diritto del committente stesso a rivalersi sull’esecutore, ma fermo restando il fatto che l’azione di responsabilità si prescrive entro un anno dalla consegna delle opere.

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