Edilizia scolastica: verifiche di vulnerabilità sismica nelle scuole

Su richiesta dell’ANCI, scadenza per le verifiche di vulnerabilità sismica dell’edilizia scolastica slittata al 31 dicembre 2018

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Su richiesta dell’ANCI, è stato prorogato al 31 dicembre 2018 il termine per le verifiche di vulnerabilità sismica dell’edilizia scolastica nelle zone classificate a rischio sismico 1 e 2, nonché per la progettazione degli eventuali interventi che saranno ritenuti indispensabili dopo le verifiche. La proroga era stata richiesta perché, ad oggi, tramite il decreto direttoriale del 18 luglio 2018, era stata pubblicata sul sito del MIUR la graduatoria degli interventi dei Comuni beneficiari dei contributi per la verifica di vulnerabilità sismica inerenti alle zone sismiche 1 e 2. Ancora non è stata resa nota la data di assegnazione delle risorse e perciò una proroga di soli 4 mesi è inadeguata. Viene fatto presente che le risorse a disposizione saranno sufficienti a finanziare una sola parte dei Comuni che hanno depositato la richiesta, mentre circa 3.000 Comuni saranno costretti ad autofinanziarsi. Non è esclusa l’ipotesi che si renda necessario un differimento aggiuntivo, senza contare il velo di incertezza che rimane in riferimento alle zone sismiche 3 e 4 che potrebbero esigere una direzione ancora più importante.

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Edilizia scolastica, adeguamento antincendio

Inoltre, grazie all’emendamento approvato e che era stato presentato dalla Taverna, il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e dei locali destinati a scuola, è slittato al 31 dicembre 2018. Perciò, a partire dal 1 gennaio 2019, le scuole saranno tenute ad essere in possesso del Certificato Prevenzione Incendi e dovranno attenersi alle disposizioni delle “Norme prescrittive di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”, oppure delle “Norme tecniche prestazionali di prevenzione incendi per le attività scolastiche”.

Per quanto riguarda gli asili nido, si fa riferimento alla proroga del 31 dicembre 2018, esclusivamente per i requisiti contemplati dall’art. 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministero dell’Interno del 16 luglio 2014. Mentre per i requisiti citati dal medesimo articolo, alle lettere b e c, i termini per l’adeguamento sono rispettivamente il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2023.

Sempre sul medesimo argomento, l’ANCI si è fatta più volte promotrice della richiesta di superare la logica delle proroghe di anno in anno, attraverso la soluzione di una pianificazione pluriennale con un progressivo adeguamento alla normativa, mettendo a disposizione le risorse occorrenti per avvalorare questa programmazione.

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Edilizia scolastica, quanti alunni per classe

Invece, grazie ad un altro emendamento, la possibilità per i dirigenti scolastici, nei comuni interessati dal sisma, di derogare al numero minimo e massimo di alunni previsto per classe, per ciascun tipo e grado di scuola, è stato prorogato per l’anno scolastico 2018-2019. Tramite questa modifica si evita il rischio concreto dello spopolamento dei territori colpiti dagli eventi sismici, le cui popolazioni sono ancora oggi alloggiate in territori diversi dal comune di appartenenza.

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Redazione Tecnica

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