Contratti locazione breve: invio dati entro 20 agosto

Prorogata ad oggi la scadenza per inviare la comunicazione annuale dei dati relativi ai contratti locazione breve

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Scade oggi 20 agosto il termine per l’invio della comunicazione annuale prevista per i soggetti intermediari intervenuti nella stipulazione di contratti locazione breve conclusi dal 1° giugno al 31 dicembre 2017. In effetti, il termine stabilito dalla normativa è il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto (quest’anno sarebbe stato il 2 luglio in quanto il 30 giugno cadeva di sabato), ma relativamente al 2017 è stata concessa una proroga agli interessati, poichè le modalità tecniche che rendono possibile l’invio telematico della comunicazione sono risultate accessibili solo dal 12 giugno, in prossimità della scadenza “ordinaria”.

Contratti locazione breve: requisiti

Sono considerate locazioni brevi i contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo di durata inferiore a 30 giorni, compresi quelli che contemplano il servizio di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, conclusi da persone fisiche non titolari di reddito d’impresa, direttamente o attraverso intermediari immobiliari o soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto la domanda di unità immobiliari da locare con l’offerta.

Contratti locazione breve: da chi va trasmessa la comunicazione?

Sono i soggetti che esercitano l’attività di intermediazione immobiliare e le piattaforme che gestiscono portali telematici con l’obiettivo di mettere in contatto chi è alla ricerca di un immobile con chi offre immobili da locare, ad essere obbligati all’invio di tale comunicazione. Non tutti gli intermediari immobiliari però sono obbligati; la condizione necessaria affinché sussista tale obbligo è che tali intermediari provvedano anche a supportare le parti, professionalmente o a livello informatico, nel momento in cui viene perfezionato l’accordo. Quindi l’intermediario immobiliare è tenuto all’invio della comunicazione se il conduttore ha accettato la proposta di locazione tramite l’intermediario stesso o attraverso la piattaforma on line; viceversa nel caso in cui il locatore si sia avvalso dell’intermediario solo per piazzare sul mercato la propria unità immobiliare da locare e successivamente il conduttore abbia concluso l’accordo direttamente con il locatore, l’intermediario non deve procedere alla comunicazione dei dati.

Contratto locazione breve: quali dati vanno trasmessi?

Nella comunicazione vanno indicati cognome, nome e codice fiscale del locatore, durata del contratto di locazione, importo del corrispettivo lordo e ubicazione dell’immobile.

Contratto locazione breve: modalità di trasmissione della comunicazione dati

I dati relativi ai contratti di locazione breve vanno trasmessi tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate con l’ausilio dei software di compilazione e di controllo, con le rispettive specifiche tecniche, messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

La comunicazione relativa a contratti riguardanti lo stesso immobile e stipulati dallo stesso locatore, è ammessa anche in forma aggregata. Sono tenuti all’invio della comunicazione sia gli intermediari residenti in Italia che quelli non residenti; nel caso questi ultimi siano in possesso di una stabile organizzazione in Italia adempiono attraverso la stessa, qualora invece ne siano privi, possono avvalersi di un rappresentante fiscale che agisce in qualità di responsabile d’imposta anche provvedendo a richiedere l’attribuzione del codice fiscale se i soggetti rappresentati non ne sono titolari.

Contratti locazione breve: recesso

Nel caso si verifichi il recesso dal contratto di locazione breve, non vi è l’obbligo di invio dei dati del contratto da parte dell’intermediario. Se invece il recesso si verifica dopo che la comunicazione è già stata trasmessa, l’intermediario è tenuto a rettificarla.

Contratto di locazione: sanzioni per mancata trasmissione

La sanzione prevista nel caso in cui la trasmissione dei dati sia omessa, infedele o incompleta va da 250 a 2 mila euro ed è ridotta alla metà se l’intermediario provvede alla trasmissione o se trasmette i dati corretti entro i quindici giorni successivi alla scadenza. Non è sanzionabile se tale inadempienza è imputabile al comportamento del locatore.

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Redazione Tecnica

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