Intermediazione immobiliare: detraibili le spese prima del preliminare?

Scarica PDF Stampa

Possono essere considerate detraibili le spese per intermediazione immobiliare che sono state sopportate nel tempo antecedente rispetto alla stipula del preliminare? Ecco la risposta desunta dal Tuir (Testo Unico delle imposte sui redditi) di cui al Decreto emanato dal Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

Intermediazione immobiliare, quando si può detrarre

Dal 1°gennaio 2007 risulta possibile detrarre dall’Irpef lorda, per un importo pari al 19%, i compensi che sono stati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in relazione all’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo che sia inferiore a 1.000 euro per ogni annualità, (come stabilito dall’articolo 15, comma 1, lett. B-bis, Tuir).

Leggi anche Breve guida per vendere casa: l’importanza della valorizzazione immobiliare

La detrazione è prevista anche nel caso di sottoscrizione del contratto preliminare, però solo se quest’ultimo è stato registrato. Inoltre, ci si può appellare al diritto di ottenere l’agevolazione pure nell’ipotesi in cui le spese per l’intermediazione immobiliare sono state effettuate nell’anno antecedente la stipula del preliminare, vale a dire al momento dell’accettazione della proposta di acquisto, solo se, alla data di presentazione della dichiarazione in cui la detrazione è fatta valere, il preliminare di vendita o il rogito risulti già stipulato e registrato (circolare n.7/E del 27 aprile 2018, pagina 121).

Sull’intermediazione immobiliare vi consigliamo:

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento