Codice Appalti: il sopralluogo può essere richiesto solo a gara iniziata

L’Anac ricordando l’articolo 79, comma 2 del Codice Appalti, ha specificato che il sopralluogo può essere previsto solo a gara iniziata. Scopri di più.

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01L’Anac (Autorità nazionale anticorruzione), ricordando l’articolo 79, comma 2 del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), ha specificato che la Stazione Appaltante, nelle procedure negoziate, non deve chiedere che il sopralluogo venga effettuato durante la fase della manifestazione di interesse, poiché il sopralluogo può essere previsto nella fase di presentazione delle offerte, quando le procedure di gara sono già iniziate.

Codice Appalti, cosa dice la disposizione sul sopralluogo

L’Anac ha spiegato che il sopralluogo è collegato alla fase di presentazione dell’offerta. E infatti, la disposizione prevede che: “quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte”.

Al paragrafo 14 della nota illustrativa, il bando tipo Anac 1/2017 in riferimento ai contratti di importo non inferiore alla soglia comunitaria, da affidare per mezzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, stabilisce che il sopralluogo obbligatorio può essere richiesto quando l’oggetto del contratto è caratterizzato da una stretta relazione con le strutture edilizie.

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Codice Appalti, tutti i limiti al sopralluogo

L’Anac, dopo diverse richieste di chiarimento, ha approfondito le casistiche in cui le Stazioni Appaltanti nelle procedure negoziate, hanno contemplato (a carico degli operatori economici) l’obbligo di effettuare il sopralluogo quale indispensabile condizione da realizzare già nella fase preliminare della manifestazione di interesse, ad esempio dopo un avviso di indagine di mercato.

L’impresa che voleva partecipare, aveva l’assoluta sicurezza che, in assenza dell’esecuzione del sopralluogo, non sarebbe mai stata invitata alla procedura. L’Anac ha criticato questo sistema e la richiesta del sopralluogo in un momento antecedente alla presentazione delle offerte è stata dichiarata illegittima, spiegando poi che il sopralluogo obbligatorio preliminare viola i principi della concorrenza e non è contemplato dal Codice Appalti, che viceversa associa il sopralluogo alla presentazione dell’offerta.

Per questo motivo, l’Anac ha chiarito che la richiesta del sopralluogo preliminare provoca: “un significativo ostacolo per gli operatori economici, sotto il profilo organizzativo e finanziario”. Per poi concludere affermando che chi presenta la manifestazione di interesse  potrebbe non essere invitato dalla Stazione Appaltante o successivamente decidere di non presentare offerta, avendo così sostenuto invano il costo del sopralluogo.

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Redazione Tecnica

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