Abusi edilizi, demolizione in pendenza di sequestro penale

Inoltre, nella rassegna di sentenze: termine di durata del permesso di costruire, urbanistica, recinzione con pali in legno e rete metallica, opere realizzate nei pressi degli argini dei corso d’acqua

Mario Petrulli 24/07/18
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Gli argomenti della selezione di sentenze per l’edilizia e l’urbanistica pubblicate la scorsa settimana sono… 1) Abusi edilizi – ordine di demolizione – esecuzione in pendenza di sequestro penale; 2) Termine di durata del permesso di costruire – sospensione automatica; 3) Urbanistica – tutela ambientale ed ecologia; 4) Recinzione con pali in legno e rete metallica – titolo edilizio necessario; 5) Opere realizzate nei pressi degli argini dei corsi d’acqua – sanabilità

Abusi edilizi, l’ordine di demolizione è sospeso se c’è il sequestro penale?

Estremi della sentenza: TAR Campania, Napoli, sent. 18 luglio 2018 n. 4768
Massima: L’esistenza di un sequestro penale sul manufatto abusivo oggetto di ingiunzione comunale di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi non determina la sospensione del termine di novanta giorni.

Il sequestro penale sul manufatto abusivo oggetto di ingiunzione comunale di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi non provoca la sospensione del termine di novanta giorni, il cui inutile decorso comporta, in caso di inottemperanza, l’acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del Comune. Occorre considerare che il soggetto, il quale intenda evitare l’effetto del provvedimento dell’acquisizione gratuita legato ope legis alla scadenza del termine per ottemperare all’ordine di demolizione, ove il manufatto sia stato sottoposto a sequestro penale, deve osservare un comportamento attivo e collaborativo rivolto comunque ad eliminare l’abuso perpetrato sollecitando il dissequestro all’autorità giudiziaria allo scopo di poter provvedere direttamente alla sua eliminazione (v. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, IV, 6 marzo 2012, n. 1260).

La volontarietà dell’inottemperanza può restare esclusa solo nel caso in cui il destinatario di un ordine di demolizione dimostri di aver attivato tutti gli strumenti predisposti dall’ordinamento per sottrarre l’immobile abusivo al vincolo esistente e provvedere al ripristino dell’ordine giuridico violato.

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Termine di durata del permesso di costruire: sospensione automatica

Estremi della sentenza: TAR Sardegna, sez. II, sent. 19 luglio 2018, n. 670
Massima: Il termine di durata del permesso edilizio non può mai intendersi automaticamente sospeso, essendo al contrario sempre necessaria, a tal fine, la presentazione di una formale istanza di proroga su cui l’Amministrazione si esprimerà.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., ad esempio, TAR Sardegna, sez. II, sent. 22 gennaio 2018, n. 36; sent. 23 maggio 2017, n. 352; sent. 8 novembre 2016, n. 848), «il termine di durata del permesso edilizio non può mai intendersi automaticamente sospeso, essendo al contrario sempre necessaria, a tal fine, la presentazione di una formale istanza di proroga, cui deve comunque seguire un provvedimento da parte della stessa Amministrazione […], che accerti l’impossibilità del rispetto del termine, […] nei casi in cui possa ritenersi sopravvenuto un factum principis ovvero l’insorgenza di una causa di forza maggiore».

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Gli oneri per il rilascio del permesso di costruire – Ebook in pdf

La materia del contributo di costruzione correlato al rilascio del permesso di costruire (ovvero, i cc.dd. oneri concessori) è complessa, di notevole rilevanza pratica e sovente foriera di dubbi ermeneutici e difficoltà interpretative.E’ fondamentale la conoscenza della stessa da parte degli uffici tecnici comunali e dei professionisti (tecnici e legali) che si ritrovano quotidianamente a stretto contatto con l’edilizia e l’urbanistica, a maggior ragione dopo gli ultimi interventi legislativi effettuati tramite il Decreto Sblocca Italia.Questa agevole guida, dal taglio essenzialmente pratico, esamina gli aspetti più rilevanti della materia e fornisce indicazioni utili per risolvere le questioni più problematiche, con opportuni riferimenti normativi e richiami dottrinali, accompagnati da copiosa giurisprudenza. L’ebook è agigornato alle ultime novità della Legge di Stabilità 2016 che lascia ai Comuni l’opportunità di utilizzare per il 2016 e per il 2017 fino al totale dei “proventi delle concessioni edilizie” e la quasi totalità delle sanzioni previste dal T.U. per finanziare spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale e spese di progettazione delle opere pubbliche.Ad esempio: è sufficiente l’accordo verbale per lo scomputo degli oneri di urbanizzazione? L’imprenditore agricolo ha diritto all’esonero del contributo di costruzione per realizzare un intervento edilizio in una zona non agricola? Serve una motivazione nel provvedimento con cui si determina l’importo del contributo dovuto? Che succede se, dopo aver pagato il contributo, l’intervento non viene effettuato? Quali sono le conseguenze della voltura del permesso di costruire sulla sorte del contributo? Qual è la riduzione minima prevista del contributo per gli interventi di recupero edilizio? Nel caso degli interventi su edifici unifamiliari, il limite del 20% deve intendersi riferito al volume o alla superficie?Il testo si divide in quattro parti:il primo capitolo si occupa del contributo di costruzione in generale; il secondo degli oneri di urbanizzazione; il terzo del costo di costruzione, l’ultimo dei casi di esonero e riduzione del contributo.In Appendice vengono riportato alcuni articoli del Testo Unico Edilizia e tre schede riepilogative, ritenute utili quali pratici memorandum.

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Urbanistica: tutela ambientale ed ecologia

Estremi della sentenza: TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 19 luglio 2018 n. 1768
Massima: All’interno della pianificazione urbanistica devono trovare spazio anche esigenze di tutela ambientale ed ecologica, tra le quali spicca proprio la necessità di evitare l’ulteriore edificazione e di mantenere un equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi

La più recente evoluzione giurisprudenziale ha evidenziato che all’interno della pianificazione urbanistica devono trovare spazio anche esigenze di tutela ambientale ed ecologica, tra le quali spicca proprio la necessità di evitare l’ulteriore edificazione e di mantenere un equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi (così, Consiglio di Stato, IV, 21 dicembre 2012, n. 6656). E ciò in quanto l’urbanistica, ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione, non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, così offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli Enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo, per cui l’esercizio dei poteri di pianificazione territoriale ben può tenere conto delle esigenze legate alla tutela di interessi costituzionalmente primari, tra i quali rientrano quelli contemplati dall’articolo 9 della Costituzione; in tale contesto spetta all’Ente esponenziale effettuare una mediazione tra i predetti valori e gli altri interessi coinvolti, quali quelli della produzione o delle attività antropiche più in generale, che comunque non possono ritenersi equiordinati in via assoluta (cfr. Consiglio di Stato, IV, 10 maggio 2012, n. 2710; altresì, 22 febbraio 2017, n. 821; 13 ottobre 2015, n. 4716; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18 giugno 2018, n. 1534).

In ogni caso va ribadito che le scelte riguardanti la classificazione dei suoli sono sorrette da ampia discrezionalità e in tale ambito la posizione dei privati risulta recessiva rispetto alle determinazioni dell’Amministrazione, in quanto scelte di merito non sindacabili dal giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare, potendosi derogare a tale regola solo in presenza di situazioni di affidamento qualificato dei privati ad una specifica destinazione del suolo (Consiglio di Stato, IV, 12 maggio 2016, n. 1907; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 27 febbraio 2017, n. 451).

Recinzione con pali in legno e rete metallica: titolo edilizio necessario

Estremi della sentenza: TAR Toscana, sez. III, sent. 16 luglio 2018 n. 1035
Massima: La recinzione realizzata con pali di sostegno in legno e rete metallica non richiede un titolo edilizio

La recinzione costruita con pali di sostegno in legno e rete metallica costituisce attività che non richiede neanche la D.I.A. perché rientra nel diritto dominicale di delimitare la proprietà privata al fine di escludere l’accesso di estranei; solo laddove vi sia la realizzazione di un sostegno in muratura sarebbe necessario munirsi di un titolo abilitativo.

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Opere realizzate nei pressi degli argini dei corsi d’acqua: sanabilità

Estremi della sentenza: TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 16 luglio 2018 n. 703
Massima: Non è sanabile l’opera realizzazione in violazione del divieto di costruzione nei pressi degli argini dei corsi d’acqua

L’art. 96, lett. f) del R.D. 25 luglio 1904 n. 523, stabilisca che “Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese … le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”.

Secondo la giurisprudenza (cfr., ad esempio, TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 1° agosto 2011, n. 1231), “in linea generale il divieto di costruzione di opere dagli argini dei corsi d’acqua, previsto dall’art. 96, lett. f), t.u. 25.07.1904 n. 523, ha carattere legale, assoluto e inderogabile, ed è diretto al fine di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (cfr. Cassazione civile, sez. un., 30.07.2009, n. 17784, citata dalla Regione nella propria memoria conclusiva); cioè, esso è teso a garantire le normali operazioni di ripulitura/manutenzione e a impedire le esondazioni delle acque”.

La ratio di tale norma risponde all’evidente finalità di scongiurare l’occupazione edificatoria degli spazi prossimi al reticolo idrico, sia a tutela del regolare scorrimento delle acque, sia in funzione preventiva rispetto ai rischi per le persone e le cose che potrebbero derivare da esondazioni.

La natura degli interessi pubblici tutelati comporta, pertanto, che il vincolo operi con un effetto conformativo particolarmente ampio determinando l’inedificabilità assoluta della fascia di rispetto (cfr. T.A.R. Toscana, sez. III, 8 marzo 2012 n. 439).

Nel dare atto dell’esistenza di omogenei riferimenti giurisprudenziali (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2011 n. 3781; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 16 marzo 2016 n. 104), deve escludersi che alcuna opera realizzata in violazione della norma de qua possa essere sanata; dovendosi ribadire altresì – come affermato nella già citata sentenza del TAR Lombardia, Brescia, sent. n. 1231/2011 – “che è legittimo il diniego di rilascio di concessione edilizia in sanatoria relativamente ad un fabbricato realizzato all’interno della c.d. fascia di servitù idraulica, atteso che, nell’ipotesi di costruzione abusiva realizzata in contrasto con tale divieto, trova applicazione l’art. 33 l. 28.02.1985 n. 47 sul condono edilizio, il quale contempla i vincoli di inedificabilità, includendo in tale ambito i casi in cui le norme vietino in modo assoluto di edificare in determinate aree”.

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

Mario Petrulli

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