Detrazione 65%: e se il nominativo non coincide con intestatario bonifico?

Ecco a chi spetta la detrazione quando il nominativo indicato nella scheda informativa per l’Enea non coincide con l’intestatario del bonifico di pagamento.

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Coloro che hanno la possibilità di beneficiare della detrazione 65% Irpef per gli interventi rivolti al risparmio energetico, sono indicati nella scheda informativa che va consegnata all’Enea. Qualora non ci fosse alcuna coincidenza fra il nominativo citato nella scheda informativa e l’intestazione del bonifico o della fattura, può beneficiare della detrazione colui che si è fatto carico della spesa, tralasciando il fatto che il bonifico sia stato ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che appaia, invece, intestatario dei suddetti documenti.

A tal proposito, appare essenziale che i documenti di spesa debbano essere opportunamente integrati con il nominativo di colui che ha effettuato la spesa e con la segnalazione della relativa percentuale di sostenimento.

Le integrazioni devono essere eseguite dal primo anno di godimento del beneficio. Non viene ammessa, infatti, la facoltà di variare, nei periodi d’imposta successivi, la ripartizione della spesa sostenuta (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, pagina 306). Leggi anche Detrazione 65 e 50% Ecobonus riqualificazione energetica

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Redazione Tecnica

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