Split Payment cancellato per i professionisti dal 14 luglio

Lo prevede il Decreto dignità (Decreto n.87 /2018), già pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

Lisa De Simone 16/07/18
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Per tutte le fatture emesse nei confronti degli enti pubblici torna il diritto ad applicare l’Iva. E’ stato infatti pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. del 13 luglio il Decreto dignità (Decreto n.87 /2018), che ha cancellato lo split payment, l’obbligo per i professionisti di applicare il meccanismo e poter tornare quindi ad incassare l’IVA. Il decreto è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione e per espressa indicazione e norme si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Addio a Split Payment per i professionisti

Con l’articolo 12 del provvedimento è stata dunque cancellata la categoria dei professionisti dall’ambito dei soggetti per i quali per le fatture emesse in favore della pubblica amministrazione l’IVA relativa agli acquisti di beni e servizi è versata direttamente all’Erario dagli acquirenti.

L’ampliamento a tutte le categorie di contribuenti Iva di questo sistema era stata introdotto il 1° luglio del 2017, e in un anno ha penalizzato non poco chi si vede per legge già decurtare la fattura del 20% a titolo di ritenuta d’acconto. Un conto salato che risulta dai dati stessi del governo.

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L’articolo 12 del decreto, oltre a cancellare la norma, contiene infatti anche la copertura delle mancate entrate immediate previste per lo Stato dal versamento dell’Iva da parte dell’acquirente. Si tratta di un importo di tutto rilievo: 35 milioni di euro per l’anno 2018, a 70 milioni di euro per l’anno 2019, a 35 milioni di euro per l’anno 2020, somme di fatto fino a metà luglio destinate ad essere “anticipate” da chi ha fornito servizi alla pubblica amministrazione.

In base all’art. 17 ter del decreto Iva, chi effettuava operazioni nei confronti della Pa, aveva l’onere di riportare nella fattura la dicitura “scissione di pagamento”, in modo tale che fosse l’acquirente a versare l’Iva direttamente allo Stato. Questo sistema creava situazioni onerose per gli esercenti arti e professioni che lavoravano con la Pa, perché oltre a subire la ritenuta d’acconto del 20%, non potevano beneficiare dell’Iva a credito.

Ora invece torna il meccanismo ordinario per cui nella fattura non dovrà essere più riportata la dicitura “scissione di pagamento” e quindi ai soggetti le cui prestazioni sono soggette a ritenuta d’acconto, l’Iva verrà corrisposta dal committente. Questo beneficio si applica oltre ai professionisti, agli agenti di commercio, mediatori e procacciatori d’affari. Gli stessi professionisti potranno versare l’Iva sulle fatture una volta detratta l’imposta pagata sugli acquisti evitando così il rischio di essere a credito per lunghi periodi e le complicazioni stesse previste per la compensazione del credito in questione.

Lisa De Simone

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