Gli incentivi 2% per le funzioni tecniche: chi è fuori e chi è dentro

Restano fuori dall’applicazione dell’incentivo le attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione… Quali sono dentro?

Marco Agliata 13/07/18
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Gli incentivi per le funzioni tecniche sono disciplinati dall’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 che, al secondo comma, individua i campi di applicazione del 2% che sono relativi alle seguenti attività:
– programmazione della spesa per investimenti;
– valutazione preventiva dei progetti;
– predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
– svolgimento delle mansioni di Rup;
– direzione dei lavori;
– direzione dell’esecuzione;
– collaudo tecnico amministrativo;
– verifica di conformità;
– collaudatore statico.

Restano, pertanto, fuori dall’applicazione dell’incentivo del 2% le attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e ulteriori altri incarichi (consulenze specialistiche) se ritenute necessarie a supporto dell’attività del Rup e che devono essere conferiti in conformità con le procedure indicate dal codice.

Incentivi 2% per funzioni tecniche: come funzionano?

Per quanto riguarda le amministrazioni che decidono di avvalersi di una centrale di committenza (v. articolo 38 del d.lgs. 50/2016) queste possono destinare la quota del 2% per incentivi o parte della stessa ai dipendenti di tale centrale. In particolare il successivo comma 5 dell’articolo 113 specifica che per i compiti svolti dal personale di una centrale di committenza nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale di committenza, una quota parte non superiore a un quarto dell’incentivo del 2% previsto dall’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 per le funzioni tecniche.

Ulteriore novità è che ora l’incentivo del 2% è previsto anche nel caso di appalti relativi a servizi e forniture quando viene nominato il direttore dell’esecuzione. Per la copertura finanziaria degli incentivi (altra modifica introdotta dal correttivo) viene disposta con la creazione un apposito fondo nella misura non superiore al 2% dell’importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara.

Questo fondo del 2% è ripartito, per ciascuna opera, in una quota dell’ 80% da destinare alle funzioni tecniche indicate e una quota del 20% da accantonare per l’acquisto, da parte dell’ente, di beni, strumentazioni e tecnologie finalizzati a progetti di innovazione, modellazione elettronica, banche dati e procedure informatizzate per il miglioramento della capacità di spesa dell’ente.

Resta la previsione già contenuta nel precedente codice e riportata dal comma 3 dell’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 che prevede che gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente interessato.

La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente previo accertamento delle specifiche attività effettivamente svolte dai dipendenti interessati. Ai fini dell’erogazione degli importi imputabili agli incentivi per le attività tecniche e amministrative la documentazione da predisporre risulta essere:
– la determina di nomina del Rup;
– la determina di approvazione ad attività ultimate (con riferimento al regolamento approvato dall’amministrazione) del dirigente o del Rup che documenti l’effettivo completamento delle attività con l’indicazione delle persone impegnate e dei singoli importi assegnati a ciascun soggetto inclusa specifica dichiarazione di non superamento dell’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo per ciascun dipendente.

Leggi anche Progettisti PA, incentivi per la progettazione solo prima del 19/4/2016

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Marco Agliata

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