Modello F24 per imposte ipotecarie e catastali: quando si può usare?

Meno complicazioni per chi deve pagare le imposte ipotecarie e catastali a seguito di notifica di avvisi di liquidazione, atti di contestazione e sanzioni.

Lisa De Simone 06/07/18
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Dal 1° luglio di quest’anno, infatti, anche per questi versamenti va utilizzato il modello F24. La novità è un ulteriore passo in direzione della semplificazione degli obblighi di pagamento. In questo caso, poi, per chi utilizza per queste operazioni i servizi di home banking si tratta anche di un risparmio sui costi dal momento che i versamenti tramite modello F24 sono gratuiti, mentre nel caso del modello F23 è di norma prevista una commissione di almeno 2 euro.

In base a quanto stabilisce il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 26 giugno scorso, dunque, il modello F24 potrà essere utilizzato per versare imposte ipotecarie, imposte di bollo, tasse ipotecarie, sanzioni amministrative tributarie e spese di notifica. Resta tuttavia esclusa, precisa il provvedimento, la possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti derivanti dai versamenti eccedenti in relazione alle stesse somme. In dettaglio si tratta delle somme dovute a seguito di notifica per il pagamento di:
– imposta ipotecaria;
– imposta di bollo;
– tasse ipotecarie;
– sanzioni amministrative tributarie;
– spese di notifica.

Modello F24 per ipoteca e catasto: i codici di pagamento

Istituiti anche i codici tributo necessari per il pagamento:
– T020 – Imposta di bollo (avviso di liquidazione)
– T021 – Imposta ipotecaria (avviso di liquidazione)
– T022 – Tassa ipotecaria (avviso di liquidazione)
– T023 – Sanzione articolo 16, Dlgs 472/1997 (atto di contestazione e irrogazione sanzioni).

Per versare le spese di notifica, è sempre valido il codice tributo 806T, già in vigore. I codici vanno indicati nella sezione “Erario” dell’F24, in corrispondenza delle somme esposte nella colonna “importi a debito versati”. I dati da riportare nei campi “codice atto” e “anno di riferimento” devono essere prelevati dall’atto notificato.

Le somme richieste ai notai, agli ufficiali giudiziari, ai segretari o delegati della pubblica amministrazione e agli altri pubblici ufficiali, per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati, con avvisi di liquidazione emessi ai sensi dell’articolo 3-ter del decreto legislativo n. 463 del 1997, continuano a essere corrisposte con le modalità precedenti.

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Lisa De Simone

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