Ricostruzione edificio crollato, come si qualifica l’intervento? Restauro o ristrutturazione?

Inoltre, in questa rassegna di sentenze: il Comune può apporre un vincolo storico-artistico-ambientale? E può imporre limiti all’installazione di impianti fotovoltaici? QUale titolo edilizio è necessario per la realizzazione di un campo da golf?

Mario Petrulli 03/07/18
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Gli argomenti della selezione di sentenze per l’edilizia e l’urbanistica pubblicate la scorsa settimana sono… 1) Ricostruzione di un edificio crollato, qualificazione dell’intervento; 2) Apposizione di vincolo storico-artistico-ambientale, facoltà del Comune; 3)
Scelte pianificatorie, discrezionalità e limiti; 4) Impianti fotovoltaici in zona A, limiti imposti dal Comune; 5) Realizzazione di un campo da golf e strutture annesse, necessità del permesso di costruire.

Ricostruzione di un edificio crollato, qualificazione dell’intervento

Estremi della sentenza: TAR Toscana, sez. III, sent. 25 giugno 2018 n. 934
Massima: La ricostruzione di un edificio crollato non è un intervento di restauro o risanamento conservativo ma di ristrutturazione

Il restauro o il risanamento conservativo è costituito da interventi di recupero che conservano le preesistenti strutture, assicurando il rispetto di tipologia, struttura e conformazione del manufatto; esso presuppone concettualmente l’esistenza di un edificio sul quale intervenire, con la conseguenza che, qualora l’edificio stesso sia crollato, per fatto volontario o accidentale, la ricostruzione non potrebbe mai costituire restauro o risanamento conservativo (TAR Toscana, III, 8.3.2012, n. 437) ma potrebbe infatti ascriversi alla categoria della ristrutturazione edilizia.

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Procedure per le ristrutturazioni edilizie residenziali

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Apposizione di vincolo storico-artistico-ambientale, facoltà del Comune

Estremi della sentenza: TAR Marche, sez. I, sent. 25 giugno 2018 n. 467
Massima: La sussistenza di competenze statali e regionali in materia di bellezze naturali non esclude che la tutela di questi stessi beni sia perseguita in sede di adozione e approvazione dello strumento urbanistico comunale; il Comune, perciò, può disporre che determinate aree siano sottoposte a vincoli conservativi, indipendentemente da quelli imposti dalle autorità istituzionalmente preposte alla salvaguardia delle cose di interesse storico, artistico o ambientale

Per costante orientamento giurisprudenziale, ormai risalente nel tempo, l’art. 1 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 – che ha esteso il contenuto del piano regolatore generale anche all’indicazione dei vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico – legittima l’autorità titolare del potere di pianificazione urbanistica a valutare autonomamente tali interessi e, nel rispetto dei vincoli già esistenti posti dalle amministrazioni competenti alla relativa tutela, ad imporre nuove e ulteriori limitazioni. Ne consegue che la sussistenza di competenze statali e regionali in materia di bellezze naturali non esclude che la tutela di questi stessi beni sia perseguita in sede di adozione e approvazione dello strumento urbanistico comunale (Cons. Stato, IV, 5 ottobre 1995, n. 781). Si è del pari ritenuto che il piano regolatore generale, nell’indicare i limiti da osservare per l’edificazione nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico, può disporre che determinate aree siano sottoposte a vincoli conservativi, indipendentemente da quelli imposti dalle autorità istituzionalmente preposte alla salvaguardia delle cose di interesse storico, artistico o ambientale (Cons. Stato, IV, 14 febbraio 1990, n. 78 e 24 aprile 2013, n. 2265).

Ne consegue che non può essere messa in dubbio la competenza del Comune ad imporre il vincolo in discussione. Il Comune di Senigallia ha depositato la scheda dettagliata relativa all’edificio di proprietà delle ricorrenti, che specifica il contenuto del vincolo. Inoltre, la scelta di imporre prescrizioni, con diverse gradazioni di tutela, a un numero rilevante di edifici presenti sulla fascia litoranea è ampiamente discrezionale. Peraltro, il vincolo imposto consente notevoli margini di intervento edilizio, raggiungendo un ragionevole compromesso tra l’interesse del privato alla modifica del bene e quello del Comune alla tutela storica architettonica della zona di riferimento.

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Tenuto conto che questa disciplina vincolistica è parte integrante della normativa dettata con lo strumento urbanistico comunale, deve ritenersi che – quanto alla partecipazione procedimentale e alla pubblicità degli atti – valgano le medesime garanzie dettate dalla legge per l’approvazione degli strumenti urbanistici. Deve quindi escludersi che la scelta di prevedere – in sede di pianificazione urbanistica – una specifica disciplina per alcuni immobili di particolare pregio storico-architettonico richieda la comunicazione, ai relativi proprietari, dell’avvio del procedimento pianificatorio. Ai sensi dell’art. 13, della legge n. 241 del 1990, l’adozione di una variante al piano regolatore generale, in quanto atto normativo e di pianificazione, non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei soggetti interessati. Si fa eccezione quando la variante concerni una singola opera pubblica da realizzare in un’area ben individuata: in tal caso l’avviso va inviato ai diretti interessati, in coerenza con i principi generali sul procedimento, non venendo in considerazione un autentico atto di pianificazione o programmazione del territorio (Cons. Stat, IV 16 settembre 2011, n. 5229).

Scelte pianificatorie, discrezionalità e limiti

Estremi della sentenza: TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 29 giugno 2018 n. 1615
Massima: Le scelte pianificatorie della PA non possono essere condizionate dalla pregressa indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d’uso edificatorie diverse e più favorevoli rispetto a quelle impresse con il nuovo strumento urbanistico, con il solo limite dell’esigenza di una specifica motivazione a sostegno della nuova destinazione in caso di aspettativa qualificata

Le scelte pianificatorie operate dalla Pubblica Amministrazione non possono essere condizionate neppure dalla pregressa indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d’uso edificatorie diverse e più favorevoli rispetto a quelle impresse con il nuovo strumento urbanistico o una sua variante, con il solo limite dell’esigenza di una specifica motivazione a sostegno della nuova destinazione quando quelle indicazioni avevano assunto una prima concretizzazione in uno strumento urbanistico esecutivo (piano di lottizzazione, piano particolareggiato, piano attuativo) approvato o convenzionato o quantomeno adottato e tale, quindi, da aver ingenerato un’aspettativa qualificata alla conservazione della precedente destinazione (ex multis T.A.R. Torino, Piemonte, sez. II, 03/01/2018, n. 11).

Impianti fotovoltaici in zona A, limiti imposti dal Comune

Estremi della sentenza: TAR Friuli Venezia Giulia, sent. 25 giugno 2018 n. 215
Massima: Il limite all’installazione degli impianti fotovoltaici nelle zone A, se visibili dagli spazi pubblici, stabilito in via autonoma da un Comune esula dalle competenze dell’ente

Come già evidenziato dalla giurisprudenza (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, sent. 29 marzo 2018, n. 771), “Nel sistema normativo delineato dal legislatore nazionale in attuazione della Direttiva Europea 2001/77/CE, il quale a sua volta va raccordato alla cornice costituzionale (cfr. art. 117 Cost. anche per l’obbligo di conformarsi ai vincoli eurounitari ed internazionali), come interpretato da plurime decisioni della Corte Costituzionale (cfr. ex multis Corte Cost. 30 gennaio 2014, n. 13), non è previsto alcun potere normativo comunale in materia di localizzazione degli impianti fotovoltaici, tale da sottrarre determinate zone del territorio comunale da tale utilizzazione o da prescrivere vincoli in materia di distanze, sia pure formalmente nell’esercizio del potere di pianificazione urbanistica”.

La stessa potestà normativa primaria e secondaria delle Regioni “subisce, in concreto, stringenti limiti”, come del resto reso evidente da varie pronunce della Corte costituzionale, con cui sono state dichiarate illegittime alcune disposizioni regionali che imponevano criteri sulla localizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile più restrittivi rispetto a quelli stabiliti a livello statale (Corte Cost., sentenze 119 e n. 168 del 2010) o imponevano tetti massimi per la potenza installabile o per il numero degli impianti (Corte Cost. 282 del 2009 e 124 del 2010) o conferivano ai Comuni poteri relativi alle autorizzazioni.

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Ai sensi del punto 1.2. del d.m. 10 settembre 2010 (“Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”), Le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l’installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili ed esclusivamente nell’ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17” ovvero, come precisato al successivo pt. 17.1, “… attraverso un’apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l’insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione”.

La riserva di tale facoltà alle sole Regioni e Province autonome (e non ad ogni singolo Comune), trova, peraltro, evidente giustificazione al successivo pt. 17.2, ove è chiaramente stabilito che “Le Regioni e le Province autonome conciliano le politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di programmazione congruenti con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing), in applicazione dell’articolo 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007, come modificato dall’articolo 8-bis della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, assicurando uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti. Le aree non idonee sono, dunque, individuate dalle Regioni nell’ambito dell’atto di programmazione con cui sono definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing fissati in attuazione delle suddette norme. Con tale atto, la regione individua le aree non idonee tenendo conto di quanto eventualmente già previsto dal piano paesaggistico e in congruenza con lo specifico obiettivo assegnatole”.

Il limite all’installazione degli impianti fotovoltaici nelle zone A (che comprendono le parti di territorio aventi agglomerati urbani di carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti), se visibili dagli spazi pubblici, stabilito in via autonoma da un Comune, perciò, esula dalle competenze dell’ente.

Realizzazione di un campo da golf e strutture annesse,  necessità del permesso di costruire

Estremi della sentenza: Consiglio di Stato, sez. V. sent. 28 giugno 2018 n. 3990
Massima: La realizzazione di un campo da golf con strutture annesse è un’ipotesi di trasformazione del territorio rilevante subordinata al preventivo rilascio del permesso di costruire e ai connessi oneri concessori

La realizzazione di un impianto di carattere ricreativo-sportivo destinato al golf, con annesso parcheggio a servizio della struttura, “con la creazione di fossi, impianti di irrigazione e addirittura di un laghetto”, nonché mediante sbancamento di terreno e opere di modellamento dell’area verde destinata all’allocazione delle buche ed ai percorsi (c.d. “greens”, “avantgreen” e “bunkers”) realizzati mediante creazione di collinette e di alcuni laghetti determina una rilevante alterazione della morfologia del territorio.

Tali opere rientrano nel concetto di trasformazione edilizia, dovendosi ritenere che costituisca attività edificatoria quella che “indipendentemente dall’esecuzione fisica di opere, si rivela produttiva di vantaggi economici connessi all’utilizzazione” (come statuito da Cons. Stato, IV Sezione, 28 giugno 2016, 2915).

La realizzazione di un campo da golf è un’ipotesi ben al di fuori di una mera trasformazione di un terreno agricolo in un prato: la presenza di strutture ed opere determina la trasformazione urbanistica del territorio con conseguente aggravamento del carico urbanistico, e pertanto assoggettabili al predetto contributo “commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione” ai sensi dell’art. 16, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia).

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

Mario Petrulli

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