Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS: come sceglierlo?

L’articolo 47 del D. Lgs. 81/2008 riporta che “in tutte le aziende o unità produttive” debba essere eletto un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, o RLS.

Tommaso Barone 03/07/18
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Tuttavia, le modalità di designazione di questa figura, cambiano rispetto alle dimensioni dell’azienda. Per aziende o unità produttive che contano fino a un massimo di 15 dipendenti, il RLS è eletto dai lavoratori stessi.

In aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti, il RLS è eletto o designato dai lavoratori all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali (RSU).

RLS: chi lo nomina

La designazione del RLS è dunque di esclusiva competenza dei lavoratori o delle loro rappresentanze sindacali e non del Dirigente scolastico o del Servizio di Prevenzione e Protezione. Nel caso di istituzioni scolastiche, la RSU, dunque, designa al proprio interno il RLS, secondo le modalità previste dal CCNQ del 07/05/97. Una volta nominato il loro rappresentante, il nominativo verrà comunicato  ufficialmente al Dirigente Scolastico.

RLS: comunicazione all’INAIL

A questo punto, il Dirigente Scolastico ha l’obbligo di comunicare in via telematica all’INAIL il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 18, comma 1, lettera aa del D. Lgs. 81/2008).

RLS: e se non viene nominato?

Nel caso in cui la RSU, fra tutti i docenti e il personale ATA della scuola, non abbia individuato alcun soggetto disponibile ad accettare la designazione di RLS, il Dirigente scolastico dovrà farsi rilasciare dalla stessa RSU una dichiarazione scritta dalla quale emerga che alcun lavoratore dell’istituzione scolastica, dopo ogni possibile tentativo, si è dichiarato disponibile a ricoprire il ruolo di RLS.

Pertanto, trattandosi di una questione meramente endosindacale, il Dirigente scolastico dovrà segnalarla a tutte le Organizzazioni Sindacali presenti sul Territorio. Inoltre, per le operazioni in materia di sicurezza per cui risulta obbligatorio consultare il RLS (V. art. 50, D.Lgs. 81/08), lo stesso D.S. redigerà un apposito verbale da cui emerga chiaramente che il RLS non è stato consultato per mancata designazione da parte della RSU di Istituto.

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