Cosa succede se dichiaro il falso quando richiedo un titolo edilizio?

Le conseguenze delle false dichiarazioni in sede di richiesta di un titolo edilizio. E ancora in questa rassegna di sentenze: proroga del permesso di costruire, istanza di concessione in sanatoria, abusi edilizi e ordini di demolizione, installazione di impianti radio.

Mario Petrulli 19/06/18
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Gli argomenti della selezione di sentenze di interesse per l’edilizia e l’urbanistica pubblicate la scorsa settimana sono… 1) Conseguenza delle false dichiarazioni in sede di richiesta di un titolo edilizio; 2) Permesso di costruire, proroga: necessità dell’istanza dell’interessato; 3) Istanza di concessione in sanatoria: natura del silenzio; 4) Sequestro penale di manufatto abusivo: ottemperanza all’ordine di demolizione; 5) Ordinanza di demolizione: comunicazione di avvio del procedimento; 6) Installazione di impianti radio base: peculiarità del procedimento.

False dichiarazioni in sede di richiesta di un titolo edilizio: conseguenze

Estremi della sentenza: TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 12 giugno 2018 n. 574
Massima: Nel caso di dichiarazioni false alla base del richiesta del titolo edilizio, la PA può intervenire anche dopo la scadenza del termine di 18 mesi previsto per l’annullamento

Il nostro ordinamento vede con particolare disfavore l’ottenimento di benefici originato da dichiarazioni false, e secondo l’indirizzo del Consiglio di Stato, sez. V – 15/3/2017 n. 1172 (che richiama sez. V – 3/2/2016 n. 404), in base all’art. 75 predetto “la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, senza che tale disposizione (per la cui applicazione si prescinde dalla condizione soggettiva del dichiarante, rispetto alla quale sono irrilevanti il complesso delle giustificazioni addotte) lasci alcun margine di discrezionalità alle Amministrazioni; pertanto la norma in parola non richiede alcuna valutazione circa il dolo o la grave colpa del dichiarante, facendo invece leva sul principio di auto responsabilità”. Il comma 2-bis all’art. 21-nonies, introdotto dall’art. 6 comma 1 lett. d) n. 2 della L. 124/2015, statuisce che l’amministrazione conserva il potere di intervenire dopo la scadenza del richiamato termine per l’annullamento d’ufficio (18 mesi) proprio nel caso in cui i provvedimenti amministrativi siano stati “conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato”, seppur previo accertamento con sentenza passata in giudicato.

Sul punto il T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, nella sentenza 9/6/2017 n. 765 ha avuto modo di chiarire che “laddove una concessione edilizia sia stata ottenuta in base ad una falsa rappresentazione dello stato effettivo dei luoghi negli elaborati progettuali, al Comune è consentito di esercitare il proprio potere di autotutela ritirando l’atto concess-OMISSIS- senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. III – 7/11/2016 n. 5141 – che risulta appellata – e la giurisprudenza citata, tra cui la pronuncia di questo T.A.R. – 20/11/2002 e T.A.R. Campania Napoli, sez. VI – 12/05/2016 n. 2416, ad avviso del quale in materia di annullamento d’ufficio dei titoli edilizi, quando l’operato dell’amministrazione sia stato fuorviato dall’erronea o falsa rappresentazione dei luoghi, non occorre una specifica ed espressa motivazione sull’interesse pubblico, che va individuato nell’aspirazione della collettività al rispetto della disciplina urbanistica, e in questi casi, si è quindi al cospetto di un atto vincolato); – che, in definitiva, l’interesse pubblico all’eliminazione dell’atto illegittimo è in re ipsa nel caso ritiro di un titolo abilitativo a fronte di falsa, infedele, erronea o inesatta rappresentazione dolosa o colposa, della realtà da parte del relativo destinatario, risultata rilevante o decisiva ai fini del provvedimento autorizzativo (T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII – 13/6/2017 n. 3213, che risulta appellata; si veda anche T.A.R. Reggio Calabria – 7/6/2017 n. 527); – che la discrezionalità dell’amministrazione in materia si azzera, vanificando sia l’interesse del destinatario del provvedimento ampliativo da annullare, sia il tempo trascorso (Consiglio di Stato, sez. IV – 14/6/2017 n. 2885)”.

Secondo il C.G.A. Sicilia – sez. riunite – 13/3/2018 n. 11, “la dottrina e la giurisprudenza, specificamente in materia urbanistica ed edilizia, non hanno mai avuto alcuna esitazione nel considerare pienamente legittimo e doveroso l’annullamento d’ufficio di atti autorizzativi o concessori rilasciati sulla base di una falsa rappresentazione della realtà fornita dal richiedente, affermando che in tal caso l’annullamento non richiede una particolare motivazione in ordine all’interesse pubblico. Inoltre, è stato più volte ribadito che, in riferimento all’esercizio del potere di autotutela da parte della P.A., non può essere considerato incolpevole l’affidamento di chi abbia prodotto un documento non veritiero e che l’affidamento tutelabile passa attraverso l’accertamento di un comportamento improntato ai canoni della lealtà e della salvaguardia, tipici della buona fede, in capo al privato”.

Gli interventi edilizi: definizioni e titoli abilitativi – II edizione

Le recenti novità normative contenute nel c.d. Decreto SCIA 2 (decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222, Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) hanno imposto un aggiornamento dell’e-book ed un rivisitazione del contenuto.L’occasione ha consentito, inoltre, di aggiungere alcuni nuovi riferimenti giurisprudenziali e modificare l’appendice normativa.Quale titolo edilizio deve richiedersi per trasformare una porta in una finestra? O per aggiungere un balcone ad una parete? O per rifare i servizi igienici ormai vetusti? O, ancora, per modificare la distribuzione interna dei locali dell’appartamento?Sono alcuni dei dubbi che possono accompagnare le decisioni di effettuare determinati interventi edilizi nella propria abitazione e che, se non correttamente risolti, possono comportare il pagamento di sanzioni e, in taluni casi, anche la demolizione di quanto realizzato.Questa Guida in formato ebook ha lo scopo di fornire indicazioni sulle diverse tipologie di interventi edilizi secondo la classificazione fornita dal Testo Unico Edilizia, sui titoli necessari da richiedere e sulle possibili sanzioniOgni capitolo si occupa di una diversa tipologia di intervento, evidenziando gli aspetti peculiari di ciascuno, con un linguaggio semplice ed uno stile agile e veloce e con la rassegna di relativa casistica.La struttura semplice e chiara e gli esempi riportati rendono l’opera utile al cittadino che, prima di effettuare un intervento, vuole informarsi e decidere con cognizione di causa; i riferimenti normativi e giurisprudenziali rendono l’opera interessante anche per gli uffici tecnici comunali e per i professionisti tecnici e legali nello svolgimento delle proprie funzioni e attività.Contiene una tabella riepilogativa per attività edilizia libera, Cila e Scia, aggiornata ai recenti decreti SCIA 1 e SCIA 2.Antonella Mafrica, Dottoressa in giurisprudenza, esperta in edilizia, urbanistica e diritto degli enti locali, collabora con siti giuridici (tra i quali www.ediliziaurbanistica.it) e società di consulenza; è coautrice, insieme a Mario Petrulli, di pubblicazioni per Maggioli Editore.Mario Petrulli, Dottore in giurisprudenza, abilitato alla professione di avvocato, esperto in edilizia, urbanistica e diritto degli enti locali; è coautore, insieme ad Antonella Mafrica, di pubblicazioni per Maggioli Editore.

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Proroga permesso di costruire: necessità dell’istanza dell’interessato

Estremi della sentenza: TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 15 giugno 2018 n. 961
Massima: Non è ammissibile una proroga automatica del termine di durata del permesso di costruire ma è necessaria un’istanza dell’interessato

Deve ritenersi inammissibile una proroga automatica del termine di durata del permesso di costruire: al contrario, deve ritenersi necessario che l’interessato presenti una apposita richiesta in tal senso.

Ed invero, secondo quanto previsto dall’art 15 comma 2 del Testo Unico Edilizia (D.p.r. n. 380/2001), “il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive”.

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Istanza di concessione in sanatoria: natura del silenzio

Estremi della sentenza: TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 14 giugno 2018 n. 1239
Massima: Il silenzio della P.A. sulla richiesta di concessione in sanatoria e sulla istanza di accertamento di conformità ha un valore legale tipico di rigetto

Per consolidata giurisprudenza, “il silenzio della p.a. sulla richiesta di concessione in sanatoria e sulla istanza di accertamento di conformità, di cui all’art. 36 D.P.R. n. 380/2001, ha un valore legale tipico di rigetto, costituisce cioè una ipotesi di silenzio significativo al quale vengono collegati gli effetti di un provvedimento esplicito di diniego” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 febbraio 2017, n. 410).

Sequestro penale di manufatto abusivo: ottemperanza all’ordine di demolizione

Estremi della sentenza: TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 15 giugno 2018 n. 958
Massima: La sottoposizione di un manufatto abusivo a sequestro penale non costituisce impedimento assoluto a ottemperare a un ordine di demolizione, né integra causa di forza maggiore impeditiva della demolizione, dato che sussiste la possibilità di ottenere il dissequestro dell’immobile proprio al fine di ottemperare all’ingiunzione di demolizione

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (su cui cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 3626 del 2013 e sez. IV, n. 1260 del 2012), la sottoposizione di un manufatto abusivo a sequestro penale non costituisce impedimento assoluto a ottemperare a un ordine di demolizione, né integra causa di forza maggiore impeditiva della demolizione, dato che sussiste la possibilità di ottenere il dissequestro dell’immobile proprio al fine di ottemperare all’ingiunzione di demolizione.

L’inottemperanza all’ordine di demolizione non può essere, cioè, giustificata dalla circostanza che le opere abusive abbiano formato oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria, in quanto, nelle ipotesi suddette, è sempre possibile richiedere all’Autorità medesima il dissequestro allo scopo di eseguire l’ordine stesso (cfr. Cons. di Stato, sez. VI, n. 283).

Né il mancato esercizio di una facoltà rimessa alla disponibilità della parte (richiesta di dissequestro) può inficiare la legittimità del provvedimento demolitorio.

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Ordinanza di demolizione: comunicazione di avvio del procedimento

Estremi della sentenza: TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, sent. 14 giugno 2018 n. 357
Massima: L’ordinanza di demolizione non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241

Secondo costante giurisprudenza, i provvedimenti aventi natura di “atto vincolato” (come l’ordinanza di demolizione), non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 non essendo prevista la possibilità per l’amministrazione di effettuare valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione del bene. È stato, infatti, affermato che “L’ordine di demolizione conseguente all’accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto e, in quanto tale, non deve essere preceduto dall’avviso ex art. 7 L. 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di una misura sanzionatoria per l’accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge; pertanto, trattandosi di un atto volto a reprimere un abuso edilizio, esso sorge in virtù di un presupposto di fatto, ossia l’abuso, di cui il ricorrente deve essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo” (Tar Lazio, Sez. II quater, sentenza n. 5355 del 14 maggio 2018; Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 2681 del 5 giugno 2017; Sez. V, sentenza n. 2194 del 28 aprile 2014.

Installazione di impianti radio base: peculiarità del procedimento

Estremi della sentenza: TAR Abruzzo, Pescara, sent. 14 giugno 2018 n. 200
Massima: Il procedimento di autorizzazione per l’installazione degli impianti radio base si caratterizza come procedimento unico nel quale confluiscono anche valutazioni relative alla compatibilità urbanistico edilizia delle infrastrutture; tale procedimento sostituisce quello previsto dalle norme in materia edilizia

L’art. 87, comma 9, del Decreto Leg.vo 1 agosto 2003 n. 259, prevede che “Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo (…) si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda (…) non sia stato comunicato un provvedimento di diniego (…)”.

Ne consegue che l’inutile decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione o della denuncia di attività determina la formazione del silenzio assenso e la conseguente formazione del titolo abilitativo per la realizzazione dell’impianto; difatti il procedimento di autorizzazione di cui all’art. 87 del D.lgs n. 259 del 2003 si caratterizza come procedimento unico nel quale confluiscono, accanto a valutazioni tipicamente radioprotezionistiche, anche valutazioni relative alla compatibilità urbanistico edilizia delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche; nel senso che tale procedimento non è destinato ad abbinarsi, ma a sostituire quello previsto dalle norme in materia edilizia, concentrando al suo interno tutte le relative valutazioni (Cfr. Tar Catania 711 del 2008; Consiglio di Stato 1387 del 2010; Consiglio di Stato 1887 del 2018).

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

Mario Petrulli

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