Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti

Il nuovo Regolamento rappresenta oggi l’unico strumento normativo applicabile per consentire l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti: cosa dice?

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Con il fine di assicurare gli obiettivi di razionalizzazione e semplificazione delle modalità di utilizzo delle terre e rocce da scavo, il nuovo Regolamento rappresenta oggi l’unico strumento normativo applicabile per consentire l’utilizzo delle stesse come sottoprodotti, provenienti sia da grandi che da piccoli cantieri, compresi quelli finalizzati alla costituzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture.

Qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti

L’obiettivo principale è quello di agevolare e incrementare il ricorso alla gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, semplificando le procedure e riducendo gli oneri documentali. Una disposizione ha fatto parlare di sé in questi primi mesi di vigenza: il richiamo va all’art. 27 che, rubricato “disposizioni intertemporali transitorie e finali”, costruisce il regime transitorio su tre fattispecie diverse:

i piani e i progetti di utilizzo già approvati al momento dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento restano disciplinati dalla normativa previgente, anche qualora intervenissero modifiche o aggiornamenti successivi (art. 27, del D.P.R. 120/2017);
i materiali riconducibili alla definizione di “terre e rocce da scavo”, utilizzati e gestiti in conformità ai progetti o ai piani di utilizzo approvati ai sensi della disciplina previgente (art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e D.M. 161/2012) sono considerati a tutti gli effetti sottoprodotti e legittimamente allocati nei siti di destinazione (art. 27, del D.P.R. 120/2017);
i progetti per i quali alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati dalle relative disposizioni, ma è fatta salva la facoltà di assoggettarli alla nuova disciplina presentando il Piano di utilizzo o la Dichiarazione di utilizzo entro 180 giorni dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento (art. 27, del D.P.R. 120/2017).

Il caso dei materiali da riporto

Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all’allegato 10 del DPR 13 giugno 2017, n. 120.

Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale, le matrici materiali di riporto sono sottoposte al test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell’ambiente del 5 febbraio 1998, recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero“, per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo.

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Verifica di non contaminazione

Non sempre, tuttavia, il legislatore è riuscito a centrare tutti gli obiettivi prefissati. Si è già avuto modo di trattare il tema relativo alla verifica della non contaminazione di cui all’art. 24 del Regolamento, e di sottolinearne le criticità proprio dal punto di vista della semplificazione. Nonostante nei documenti informativi diffusi dalle Regioni non sia presente un esplicito riferimento alla natura della verifica di non contaminazione, di cui all’art. 24 del DPR, risultano frequenti i riferimenti all’autocertificazione.

Basti, a tal proposito, pensare alle risposte al quesito “La Dichiarazione richiede un’approvazione”, in merito alle quali sia Arpa Veneto, sia Arpa Piemonte, statuiscono espressamente che la dichiarazione non costituisce una richiesta di autorizzazione, bensì una attestazione del rispetto delle condizioni previste dalla norma sotto la responsabilità del dichiarante, sicché non richiede alcuna approvazione.

L’Arpa Piemonte precisa, già nell’illustrare le generalità e le principali novità del DPR 120/2017, che “la nuova norma prevede che il proponente o il produttore attesti il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 4 mediante una “autocertificazione” (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000) da presentare all’Arpa territorialmente competente e al Comune del luogo di produzione  (all’autorità competente nel caso di “cantieri di grandi dimensioni”) utilizzando il modello di cui all’Allegato 6”. Allo stesso modo, anche l’Arpa Toscana ha scritto, espressamente, che “il Piano di Utilizzo deve essere redatto in conformità alle specifiche dell’allegato 5 e viene trasmesso all’Autorità competente (che autorizza l’opera) e ad Arpa e contiene autocertificazione che attesta i requisiti di sottoprodotto”.

Infine, Arpa Piemonte segnala che il produttore “si assume la responsabilità anche penale di rispettare i limiti qualitativi previsti dalla norma, per cui è opportuno che disponga di valide informazioni tecniche a supporto dei dati inseriti nella dichiarazione, da esibire in fase di eventuali controlli. Evidentemente una certificazione analitica che attesti la qualità del materiale è un valido supporto a quanto dichiarato.” Allo stesso modo, successivamente, in risposta al quesito “Cosa deve esibire all’Arpa il soggetto eventualmente controllato” include nella documentazione anche quella che “supporti la veridicità di quanto dichiarato, tenendo presente che le dichiarazioni non veritiere sono suscettibili, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, di sanzioni penali.” Di conseguenza, si può dedurre che il produttore, assumendosi la responsabilità di quanto inserito nel modulo predisposto per la Dichiarazione, produca una vera e propria autocertificazione.

Terre e rocce da scavo

Dopo il successo riscosso dalle precedenti edizioni, questo manuale vuole confermarsi quale principale riferimento tecnico nel panorama editoriale nel campo delle terre e rocce da scavo. Il testo non solo espone le procedure dettate dal nuovissimo regolamento in materia (decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 13 giugno 2017), ma fornisce ul- teriori elementi di conoscenza sull’intera filiera di settore: macchine per il movimento terra, pianificazione degli scavi, recuperi ambientali di aree estrattive e caratteristiche prestazionali dei materiali da scavo per l’utilizzo nelle opere edili e civili. Il manuale è arricchito anche dalla modulistica di riferimento e dalla principale normativa pertinente in campo ambientale, con commenti originali e aggiornati alla luce delle considerazioni e delle riflessioni che muovono dalla lettura delle nuove norme. Il testo si propone come utile strumento operativo per il consulente ambientale, il tecnico dell’edilizia e delle opere civili, le imprese di smaltimento nonché per gli organi e gli enti di controllo.   Roberto Pizzi, Geologo, Master in ingegneria ed economia dell’ambiente e del territorio e in ingegneria dell’impresa, vanta una qualificata esperienza nel campo delle tematiche ambientali. Componente di numerose commissioni e comitati tecnico scientifici di livello nazionale nonché autore di pubblicazioni e articoli sulla gestione dei rifiuti, si è occupato tra l’altro di emergenze ambientali e bonifiche di siti inquinati, in particolare di quelle in Campania e nel Lazio, della gestione delle macerie e delle terre e rocce da scavo del post sisma aquilano del 2009 e di recuperi ambientali di cave attive e dismesse. È co-inventore di un innovativo sistema per il disin- quinamento multimateriale in ambiente acquatico, brevettato anche a livello internazionale. www.trsconsultants.net  / info@trsconsultants.net

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Modulistica

Tutte le Regioni riportano quanto previsto dal nuovo Regolamento: in primo luogo, si segnala che il nuovo Regolamento prevede che sia il proponente/produttore ad attestare, mediante la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il rispetto dei requisiti necessari, ai sensi dell’art. 4, affinché i materiali da scavo siano qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti. Tale dichiarazione deve essere resa servendosi dell’apposito modello di cui all’Allegato 6 del DPR 120/2017.

Modulistica per terre e rocce da scavo

Quanto alle attività di scavo, e di riutilizzo, in quanto attività edilizie, il procedimento dovrà essere coordinato con l’iter edilizio. Deve essere attestato, obbligatoriamente, anche l’avvenuto utilizzo, mediante l’apposita Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (DAU, di cui all’Allegato 8) all’autorità competente, all’Arpa competente per il sito di destinazione, al Comune del sito di produzione e a quello del sito di destinazione, entro il termine di validità della dichiarazione (Piano o Dichiarazione di Utilizzo, a seconda del caso). L’omessa dichiarazione entro il termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce come sottoprodotto. Anche per il trasporto fuori sito è prevista apposita documentazione, predisposta all’Allegato 7 del DPR.

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Tutto ciò che il produttore indica nella pertinente modulistica deve contenere i dati obbligatori richiesti dal nuovo Regolamento, pena l’invalidità della dichiarazione, a cui consegue l’applicazione della disciplina dei rifiuti. È fondamentale sapere che è il produttore che si assume la responsabilità anche penale di rispettare i limiti qualitativi previsti dalla norma, per cui è opportuno che disponga di valide informazioni tecniche a supporto dei dati inseriti nella dichiarazione, da esibire in caso di eventuali controlli.

Dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo (22 agosto 2017), contenuta nel DPR 13 giugno 2017, n. 120, alcune Regioni (Emilia Romagna, Friuli, Liguria, Piemonte, Toscana, Veneto, Provincia Autonoma di Trento) hanno predisposto una serie di documenti informativi e operativi utili a fornire una guida ai produttori interessati dalla nuova normativa.

Si tratta, nella maggior parte dei casi, di una prima lettura in chiave pratica e dalla portata generale, tesa, sostanzialmente, a inquadrare le procedure nei relativi termini e nei rispettivi campi di applicazione (limiti quantitativi dei cantieri e rispettive modalità di gestione).

In questo caso è prevista una procedura simile a quella prevista dal DM 161/2012 (abrogato dal 22 agosto 2017), consistente nella presentazione, almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori, di un Piano di utilizzo, che deve essere inviato per via telematica all’Autorità competente ed all’Arpa territorialmente competente, con la novità che il Piano non richiede più esplicita autorizzazione. Il Piano include la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il proponente attesta la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4, compresi gli aspetti legati alla normale pratica industriale di cui all’Allegato 3. Si tenga presente che per le opere sottoposte a VIA o AIA la trasmissione deve avvenire prima della chiusura del procedimento.

L’autorità competente può, comunque, richiedere integrazioni entro 30 giorni dalla presentazione del Piano, avvalendosi dell’Arpa, ma una volta decorsi 90 giorni dalla presentazione, o dall’eventuale integrazione, il proponente può avviare la gestione.

Quest’ultimo può, in ogni caso, decidere autonomamente di richiedere l’intervento dell’Arpa in fase di predisposizione del Piano, affinché esegua verifiche istruttorie tecniche e amministrative finalizzate alla validazione preliminare del Piano di Utilizzo. In tal caso la tempistica di attesa per l’avvio dei lavori si riduce a 45 giorni. Inoltre, una volta presentato il Piano, il proponente può chiedere all’Arpa lo svolgimento di controlli di carattere preventivo.

Si computano 10 allegati del DPR 13 giugno 2017, n. 120:

Allegato 1 – Caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo
Allegato 2 – Procedure di campionamento in fase di progettazione
Allegato 3 – Normale pratica industriale
Allegato 4 – Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali
Allegato 5 – Piano di utilizzo
Allegato 6 – Dichiarazione di utilizzo di cui all’articolo 21
Allegato 7 – Documento di trasporto
Allegato 8 – Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.)
Allegato 9 – Procedure di campionamento in corso d’opera e per i controlli e le ispezioni
Allegato 10 – Metodologia per la quantificazione dei materiali di origine antropica di cui all’articolo 4, comma 3

Patrizia Cinquina

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