Cambio destinazione d’uso, quando serve il permesso di costruire?

La rassegna di sentenze di questa settimana ci parla di cambio di destinazione d’uso ma anche di alterazione della destinazione d’uso: può essere abuso edilizio? E poi ancora finalità della destinazione agricola e diritti di segreteria sulle pratiche edilizie.

Mario Petrulli 05/06/18
Scarica PDF Stampa

Gli argomenti della selezione di sentenze di interesse per le materie dell’edilizia e dell’urbanistica pubblicate la scorsa settimana sono… 1) Cambio destinazione d’uso e permesso di costruire; 2) Modifica della destinazione d’uso: è abuso edilizio? 3) Destinazione agricola e consumo di suolo; 4) Pregressa destinazione urbanistica, affidamento; 5) Diritti di segreteria su pratiche edilizie, richiesta connessa a specifica attività istruttoria.

Cambio destinazione uso: serve il permesso di costruire?

Estremi della sentenza: TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 29 maggio 2018 n. 846
Massima: Solo il cambio di destinazione d’uso tra categorie omogenee non necessita del permesso di costruire

Il nuovo art. 23 ter del D.p.r. n. 380/01, introdotto dal Decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014, nel definire la nozione di mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, e nulla stabilendo circa il titolo edilizio necessario per la sua realizzazione, prevede che costituisca mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante “ogni forma di utilizzo degli immobili diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, che ne comporti l’assegnazione ad una categoria funzionale diversa” nell’ambito di quelle espressamente elencate, tra le quali la categoria commerciale risulta ben distinta da quella industriale.

Orbene, quanto al cambio di destinazione d’uso tra una categoria e l’altra, deve ritenersi, in conformità con il prevalente indirizzo giurisprudenziale, che solo il cambio di destinazione d’uso tra categorie omogenee non necessiti del permesso di costruire mentre, allorché intervenga tra categorie edilizie autonome, lo stesso integri una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, assoggettata al regime del permesso di costruire (cfr., ex pluris, TAR Lazio, Roma. Sez. II bis, sent. 13 aprile 2017, n. 4577).

La semplificazione delle attività edilizie voluta dal Legislatore, infatti, non si è spinta al punto di rendere tra loro omogenee tutte le categorie funzionali, le quali, al contrario, rimangono tra loro non assimilabili (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, sent. 6 febbraio 2017, n. 745; TAR Campania, Napoli, III, sent 5 settembre 2017, n. 4249), con la conseguenza che il passaggio dall’una all’altra costituisce mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, non assentibile mediante SCIA (nello stesso senso, cfr., da ultimo, Cons. di Stato, VI, n. 2295/2017).

Leggi anche l’approfondimento
Cambio destinazione uso tra categorie autonome non omogenee, serve il permesso di costruire?

Alterazione della destinazione d’uso: è abuso edilizio?

Estremi della sentenza: TAR Molise, sent. 1 giugno 2018 n. 326
Massima: Anche l’alterazione della destinazione d’uso è un abuso edilizio

Nel concetto di abuso rientra pacificamente anche l’alterazione della destinazione d’uso, atteso che essa incide profondamente sul carico urbanistico e sulla relativa pianificazione oltre che sulle previsioni antisismiche.

Destinazione agricola e consumo di suolo

Estremi della sentenza: TAR Lombardia, Milano, sez. IV, sent. 28 maggio 2018 n. 1344
Massima: La destinazione agricola dei fondi è ammissibile anche per contenere il cosiddetto consumo di suolo

La destinazione agricola dei fondi è ammissibile non solo per finalità di conservazione o di sviluppo dell’impresa agricola ma anche per il mantenimento di aree a verde non edificate e quindi per contenere il c.d. consumo di suolo (cfr., fra le più recenti, Consiglio di Stato, sez. IV, 22.1.2018, n. 407).

Pregressa destinazione urbanistica, affidamento

Estremi della sentenza: TAR Toscana, sez, I, sent. 29 maggio 2018 n. 758
Massima: Nessun affidamento in una certa scelta dell’Amministrazione può derivare dalla diversa destinazione urbanistica pregressa della medesima area

Costituisce orientamento consolidato che “con riferimento alle scelte di pianificazione, nessun affidamento in una certa scelta dell’Amministrazione può derivare dalla diversa destinazione urbanistica pregressa della medesima area: pure rispetto ad essa, infatti, l’amministrazione conserva ampia discrezionalità, ben potendo apportare modificazioni peggiorative rispetto agli interessi del proprietario, titolare di una generica aspettativa al mantenimento della destinazione urbanistica gradita, ovvero a una “reformatio in melius” analoga a quella di ogni altro proprietario di aree che aspiri ad una utilizzazione comunque proficua dell’immobile (TAR Toscana, Sez. I, 1 febbraio 2016, n. 176)”.

Diritti di segreteria su pratiche edilizie, richiesta connessa a specifica attività istruttoria

Estremi della sentenza: TAR Sardegna, sez. II, sent. 31 maggio 2018 n. 538
Massima: Non possono essere richiesti diritti di segreteria in occasione di comunicazioni dei privati di rilievo edilizio (es. di inizio o di fine lavori) che non comportino una specifica attività istruttoria finalizzata al rilascio di un atto o provvedimento da parte dell’ufficio

I diritti di segreteria che il Comune può istituire attengono a corrispettivi per l’attività di istruttoria di specifiche pratiche edilizie e devono essere determinati nel loro ammontare in relazione alle varie tipologie di atti e alla complessità dall’attività istruttoria normalmente richiesta.

Ciò implica che non possono essere richiesti diritti di segreteria per attività non rientranti tra le tipologie previste, né somme sproporzionate nel loro ammontare all’attività istruttoria né, a maggior ragione, possono essere pretesi detti diritti in occasione di comunicazioni dei privati (es. di inizio o di fine lavori) che non comportino una specifica attività istruttoria finalizzata al rilascio di un atto o provvedimento da parte dell’ufficio.

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

Mario Petrulli

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento