Posa di un cancello, che titolo edilizio serve? E per una recinzione in muratura?

La rassegna settimanale di sentenze ci porta ancora a parlare di titoli edilizi: cosa devo fare per montare un cancello o realizzare una recinzione in muratura? E cosa succede in caso di annullamento del permesso di costruire? E poi ancora abusi.

Mario Petrulli 29/05/18
Scarica PDF Stampa

Gli argomenti della selezione di sentenze di interesse per le materie dell’edilizia e dell’urbanistica pubblicate la settimana scorsa sono… 1) Posa di un cancello: quale titolo edilizio è necessario? 2) Recinzione in muratura, serve il permesso di costruire? 3) Annullamento del permesso di costruire, sanzione pecuniaria in caso di vizi sostanziali. 4) Sequestro penale di un manufatto abusivo, esecuzione dell’ordine di demolizione. 5) Accesso ad un verbale di Polizia Municipale in materia di abusi edilizi di rilevanza penale.

Posa cancello: quale titolo edilizio è necessario?

Estremi della sentenza: TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 21 maggio 2018 n. 3298
Massima: Per la posa di un cancello, di norma, è sufficiente la SCIA

Con riferimento al regime edilizio applicabile ai cancelli, giova richiamare l’orientamento giurisprudenziale prevalente secondo il quale, in assenza di precise indicazioni ritraibili dal testo unico in materia di edilizia, le opere funzionali alla delimitazione dei confini dei terreni, quali recinzioni, muri di cinta e cancellate, non devono essere riguardate in base all’astratta tipologia di intervento che incarnano, ma sulla scorta dell’impatto effettivo che determinano sul preesistente assetto territoriale: ne deriva, in linea generale, che tali opere restano sottoposte al regime della SCIA (già DIA) ove non superino in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, per essersi tradotte in manufatti di corpo ed altezza modesti, mentre il permesso di costruire è necessario nel caso in cui detta soglia risulta superata in ragione dell’importanza dimensionale dell’intervento (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2016 n. 10 e 4 luglio 2014 n. 3408; Cass. Pen., Sez. III, 11 novembre 2014 n. 52040).

Di conseguenza, serve il permesso di costruire per un cancello di notevoli dimensioni, tale da permettere l’agevole ingresso di grossi camion all’interno di un’area adibita a parcheggio di automezzi.

Leggi anche Edilizia libera, senza CILA o Scia: per quali opere?

Recinzione in muratura, serve il permesso di costruire?

Estremi della sentenza: TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. 22 maggio 2018 n. 851
Massima: Serve il permesso di costruire per una recinzione in muratura

La realizzazione di una recinzione costituisce manifestazione dello ius excludendi alios e non necessita di permesso di costruire, a patto che le opere di recinzione non consistano in vere e proprie opere di muratura, nel qual caso detto principio va temperato con l’opposta esigenza di sottoporre al regime abilitativo previsto dall’art. 10 DPR 380/2001 gli interventi che determinano un’irreversibile trasformazione del suolo.

Di conseguenza, serve il permesso di costruire per una nuova recinzione con muratura di conci di tufo dell’altezza di 2 metri, in area soggetta a norme di tutela e valorizzazione previste dallo strumento urbanistico.

Gli interventi edilizi: definizioni e titoli abilitativi – II edizione

Le recenti novità normative contenute nel c.d. Decreto SCIA 2 (decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222, Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) hanno imposto un aggiornamento dell’e-book ed un rivisitazione del contenuto.L’occasione ha consentito, inoltre, di aggiungere alcuni nuovi riferimenti giurisprudenziali e modificare l’appendice normativa.Quale titolo edilizio deve richiedersi per trasformare una porta in una finestra? O per aggiungere un balcone ad una parete? O per rifare i servizi igienici ormai vetusti? O, ancora, per modificare la distribuzione interna dei locali dell’appartamento?Sono alcuni dei dubbi che possono accompagnare le decisioni di effettuare determinati interventi edilizi nella propria abitazione e che, se non correttamente risolti, possono comportare il pagamento di sanzioni e, in taluni casi, anche la demolizione di quanto realizzato.Questa Guida in formato ebook ha lo scopo di fornire indicazioni sulle diverse tipologie di interventi edilizi secondo la classificazione fornita dal Testo Unico Edilizia, sui titoli necessari da richiedere e sulle possibili sanzioniOgni capitolo si occupa di una diversa tipologia di intervento, evidenziando gli aspetti peculiari di ciascuno, con un linguaggio semplice ed uno stile agile e veloce e con la rassegna di relativa casistica.La struttura semplice e chiara e gli esempi riportati rendono l’opera utile al cittadino che, prima di effettuare un intervento, vuole informarsi e decidere con cognizione di causa; i riferimenti normativi e giurisprudenziali rendono l’opera interessante anche per gli uffici tecnici comunali e per i professionisti tecnici e legali nello svolgimento delle proprie funzioni e attività.Contiene una tabella riepilogativa per attività edilizia libera, Cila e Scia, aggiornata ai recenti decreti SCIA 1 e SCIA 2.Antonella Mafrica, Dottoressa in giurisprudenza, esperta in edilizia, urbanistica e diritto degli enti locali, collabora con siti giuridici (tra i quali www.ediliziaurbanistica.it) e società di consulenza; è coautrice, insieme a Mario Petrulli, di pubblicazioni per Maggioli Editore.Mario Petrulli, Dottore in giurisprudenza, abilitato alla professione di avvocato, esperto in edilizia, urbanistica e diritto degli enti locali; è coautore, insieme ad Antonella Mafrica, di pubblicazioni per Maggioli Editore.

M. Petrulli, A. Mafrica | 2017 Maggioli Editore

12.90 €  10.97 €

Annullamento del permesso di costruire, sanzione pecuniaria in caso di vizi sostanziali

Estremi della sentenza: TAR Lombardia, Brescia, sez. II, sent. 23 maggio 2018 n. 507
Massima: La sanzione pecuniaria in luogo della demolizione, prevista dall’art. 38 del Testo Unico Edilizia nel caso di annullamento di un permesso di costruire, è applicabile anche nel caso di vizi sostanziali e non solo formali del titolo edilizio

L’annullamento giurisdizionale del permesso di costruire provoca la qualificazione di abusività delle opere edilizie realizzate in base ad esso, per cui l’Amministrazione Comunale, stante l’efficacia conformativa, oltre che costitutiva e ripristinatoria, della sentenza del giudice amministrativo, è obbligata a dare esecuzione al giudicato, adottando i provvedimenti consequenziali; si deve, tutavia, rilevare che questi ultimi non devono necessariamente avere ad oggetto la demolizione delle opere realizzate; l’art. 38 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, infatti, prevede una gamma articolata di possibili soluzioni, della valutazione delle quali l’atto conclusivo del nuovo procedimento deve ovviamente dare conto (TAR Puglia, Bari, sez. III, 16 ottobre /2017, n. 1046).

La giurisprudenza ha chiarito che “Il fondamento del regime sanzionatorio più mite riservato dall’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001 agli interventi edilizi realizzati in presenza di un titolo abilitativo che solo successivamente sia stato dichiarato illegittimo ‒ rispetto al trattamento ordinariamente previsto per le ipotesi di interventi realizzati in originaria assenza del titolo ‒ va rinvenuto nella specifica considerazione dell’affidamento riposto dall’autore dell’intervento sulla presunzione di legittimità e comunque sull’efficacia del titolo assentito. A tal fine, all’amministrazione si impone di verificare se i vizi formali o sostanziali siano emendabili, ovvero se la demolizione sia effettivamente possibile senza recare pregiudizio ad altri beni o opere del tutto regolari. In presenza degli anzidetti presupposti per convalidare l’atto, « [l]’integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all’articolo 36 » del testo unico (art. 38, comma 2, del d.P.R. 380 del 2001)”(Consiglio di Stato, sez. VI, 10 maggio 2017, n. 2160; tra le tante, esprimo analoghi principi anche Consiglio di Stato, sez. VI, 10/09/2015, n. 4221; TAR Marche sez. I, 15 aprile 2016 n. 259; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 10 marzo 2016 n. 1397; TAR Emilia-Romagna; Bologna, sez. I, 13 gennaio 2016 n. 34).

In particolare, è stato precisato che non può essere condiviso l’assunto per cui la rimozione dei vizi ex art. 38 sarebbe consentita solo qualora essi abbiano natura formale o procedurale; diversamente, l’art. 38 è applicabile anche nel caso di annullamento per vizi sostanziali, purché emendabili, con la conseguenza che la demolizione dell’opera realizzata in base a un permesso annullato costituisce l’extrema ratio, perché l’Amministrazione deve privilegiare, ove possibile, la riedizione del potere emendato dai vizi riscontrati e non è certo vincolata ad adottare misure ripristinatorie (in tal senso Consiglio di Stato n. 4221/2015 cit.; cfr. anche Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile 2015 n. 2137; id., sez. IV, 12 maggio 2014 n. 2398; id., 17 settembre 2012 n. 4923; id., 24 settembre 2010 n. 7131).

Leggi anche L’ampliamento abusivo si demolisce: solo in un caso basta la multa

Sequestro penale di un manufatto abusivo, esecuzione dell’ordine di demolizione

Estremi della sentenza: TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 24 maggio 2018 n. 810
Massima: La sottoposizione di un manufatto abusivo a sequestro penale non costituisce impedimento assoluto a ottemperare a un ordine di demolizione, né integra causa di forza maggiore impeditiva della demolizione, dato che sussiste la possibilità di ottenere il dissequestro dell’immobile proprio al fine di ottemperare all’ingiunzione di demolizione

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (su cui v. Cons. Stato, sez. VI, n. 3626 del 2013 e sez. IV, n. 1260 del 2012), la sottoposizione di un manufatto abusivo a sequestro penale non costituisce impedimento assoluto a ottemperare a un ordine di demolizione, né integra causa di forza maggiore impeditiva della demolizione, dato che sussiste la possibilità di ottenere il dissequestro dell’immobile proprio al fine di ottemperare all’ingiunzione di demolizione.

L’inottemperanza all’ordine di demolizione non può essere, cioè, giustificata dalla circostanza che le opere abusive abbiano formato oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria, in quanto, nelle ipotesi suddette, è sempre possibile richiedere all’Autorità medesima il dissequestro allo scopo di eseguire l’ordine stesso (cfr. Cons. di Stato, sez. VI, n. 283).

Accesso a un verbale di Polizia in materia di abusi edilizi di rilevanza penale

Estremi della sentenza: TAR Puglia, Lecce, sez. II, sent. 21 maggio 2018 n. 840
Massima: Legittimo non concedere l’accesso al verbale della Polizia Municipale di accertamento di abuso edilizio di rilevanza penale fino alla conclusione delle indagini

I documenti inerenti l’attività della Polizia Municipale di accertamento di un abuso edilizio di rilevanza penale sono sottratti all’accesso sino alla definizione del procedimento penale.

Infatti, la giurisprudenza ha precisato che “l’art. 24 della L. n. 241/1990, nella versione riformulata dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15 ha sancito, elevando a rango superiore un principio già introdotto a livello regolamentare: l’esclusione dell’esibizione di atti utilizzati nel corso dell’attività giudiziaria o di polizia. Orbene, essendo stata sancita con legge ordinaria la sottrazione di tali categorie di documenti alla conoscibilità degli stessi interessati, in tale prospettiva non sono ostensibili, ex artt. 114 e 329 c.p.p., gli atti afferenti ad informative penali inoltrate nei confronti degli istanti, ad eventuali indagini in corso, in quanto relative ad un (eventuale) procedimento penale e rientranti perciò nella esclusiva disponibilità dell’organo requirente procedente. La previsione in esame è infatti chiaramente finalizzata ad escludere la piena ostensibilità delle relazioni di servizio che non costituiscono atti presupposti volti all’adozione di un provvedimento amministrativo, ma piuttosto atti volti a sollecitare l’iniziativa penale da parte dell’autorità giudiziaria, e quindi atti inerenti non allo svolgimento dell’attività amministrativa, quanto alla (diversa) attività di promozione e collaborazione dell’attività di prevenzione e repressione della criminalità” (Tar Aquila, sez. I, 27 ottobre 2017, n. 454).

Quindi, l’ostensione di tutti gli atti della Polizia Municipale riguardanti gli abusi edilizi di rilevanza penale deve essere differita alla conclusione del procedimento, in quanto atti di natura ispettiva, connessi direttamente e immediatamente all’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, sottratti alla visione ai sensi dell’art. 329 c.p.p. fino alla conclusione del procedimento medesimo (cfr. Tar Lazio, sez. II, 1° febbraio 2017, n. 1644).

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

Mario Petrulli

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento