Polizza contro i terremoti per i fabbricati, non è obbligatoria

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Sono iniziati ieri i lavori sul disegno di legge di conversione del decreto legge 59/2012 recante Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile presso le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Ambiente della Camera dei Deputati.

Tra le misure previste spicca la discussa norma dell’assicurazione contro le calamità naturali, compresi terremoti ed alluvioni, che ha provocato numerose polemiche (leggi anche Protezione Civile, con un decreto lo Stato scarica ogni responsabilità).

La norma è stata presentata per consentire l’avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati, a qualunque uso destinati, e al fine di garantire adeguati, tempestivi e uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali.

Si tratta però di una possibilità di estendere ai rischi derivanti da calamità naturali le polizze assicurative contro qualsiasi tipo di danno a fabbricati di proprietà di privati. Non è dunque, allo stato attuale un obbligo, come ha anche ribadito il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Antonio Catricalà: “Non è vero che il decreto, come unico sistema di risarcimento dei privati, preveda le assicurazioni obbligatorie contro le calamità. Il decreto legge si limita a prevedere la possibilità di stipulare delle assicurazioni private contro il rischio catastrofi, rischi che attualmente non sono considerate dalle polizze“.

Le modalità e i termini per l’attuazione di tale misura saranno demandate ad un apposito regolamento, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentiti la Conferenza Stato-Regioni e l’ISVAP.

Con il medesimo regolamento potranno, tra l’altro, essere previste incentivazioni di natura fiscale nel rispetto del principio dell’invarianza di gettito, tramite regimi agevolativi all’imposta sul premio di assicurazione ovvero la deducibilità, anche parziale, del premio dalla base imponibile IRPEF o delle società (IRES) da parte dell’assicurato.

Redazione Tecnica

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