Sicurezza sul lavoro: da impostare già in fase di progettazione

Spesso, nella pratica cantieristica ed edilizia ancora non è completamente e correttamente applicata la normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro. Vediamo cosa manca.

Davide Galfrè 20/04/18
Scarica PDF Stampa

Non intendo certo dire che la norma non venga applicata, ma semplicemente che, come tutti gli addetti ai lavori avranno già potuto constatare nello svolgimento dell’esame attività professionali quotidiane, la nomina del Coordinatore in fase di progettazione avviene solamente una volta che diventa strettamente necessario e, cioè, quando sono presenti in cantiere due o più imprese esecutrici.

Sicurezza sul lavoro: cosa dice il Testo Unico

Il Testo Unico in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro prevede, invece, delle prescrizioni più restrittive in capo al Committente (o al responsabile dei lavori) in merito alla precauzioni sulla sicurezza ed alla figura del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP nel seguito), intendendo che, quand’anche non siano presenti più imprese sul cantiere e quindi non sia necessaria la redazione e l’invio della notifica preliminare (art. 99 T.U. 81/2008), si identifica comunque un luogo di lavoro dove valgono tutte le prescrizioni operative della normativa di settore.

Ne consegue che una valutazione preventiva dei rischi e dei soggetti operativi che entreranno in cantiere, quanto meno di massima, debba esser fatta ogni qualvolta si stia progettando un insieme di opere edilizie. Tutto ciò è ben esplicitato nell’articolo 91 comma 1 lettera b-bis del T.U. 81/2008 (inserito dal correttivo n. 106/2009) in cui si capisce chiaramente come si parli di coordinare la sicurezza già in fase di progettazione, in cui il coordinatore deve verificare l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 90 comma 1 e, dunque, pianificare accuratamente l’andamento dei lavori tramite una scansione temporale delle lavorazioni con una previsione di crono-programma, se possibile accompagnato da un elenco degli oneri necessari per la sicurezza del futuro cantiere.

Tutto quanto sopra, dovrebbe esser svolto ben prima dell’inizio dei lavori, quando ancora si sta progettando e programmando l’insieme delle opere da realizzare e non solamente quando ci si accorga che si è soggetti a notifica preliminare poiché sono presenti più imprese o rischi particolari e rilevanti. Si è volutamente scritto “dovrebbe esser svolto” poiché nella realtà dei fatti capita molto di rado.

L’obiettivo di noi tecnici addetti ai lavori deve esser quello di sensibilizzare la committenza fin da subito, trasmettendole tali nozioni fin dai primi contatti. Sicuramente quest’ultimo compito non può dirsi facile, per lo più quando le opere edilizie sono di piccola entità ed apparentemente sempliciotte.

La sicurezza rappresenta, dunque, un ambito integrante della progettazione in generale così come lo possono essere, per esempio, il risparmio energetico, la ricerca delle imprese esecutrici, dei materiali e così via. In realtà, è importante per qualunque progettista avere un’infarinatura di base nell’ambito della normativa sulla sicurezza cantieri quand’anche non sia abilitato o non svolga professionalmente il ruolo del coordinatore per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sicurezza sul lavoro, ti interessa..

Davide Galfrè

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento