Governo del territorio, la legge dell’Umbria è illegittima

I motivi per cui diversi (non tutti) articoli della legge regionale 1/2015 sono stati dichiarati illegittimi dalla sentenza della Corte costituzionale

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La Corte costituzionale, con sentenza 68 del 5 aprile 2018, ha dichiarato l’illegittimità di diversi articoli della Legge della Regione Umbria 1/2015, testo unico del governo del territorio.

Le questioni di legittimità costituzionale erano state sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato nel 2015. Successivamente era entrata in vigore la Legge della Regione Umbria 13/2016, recante “Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 – Testo unico governo del territorio e materie correlate”, con cui erano state apportate modifiche a molte delle disposizioni impugnate. Il Consiglio dei ministri aveva sottolineato il fatto che fossero venute meno alcune delle ragioni che avevano indotto al ricorso, e aveva deliberato la rinuncia parziale all’impugnazione, pur dichiarando la permanenza dei motivi di impugnativa in riferimento agli ulteriori articoli censurati. Insomma, un po’ di confusione.

Illegittimità: Comuni in zone sismiche

Tra le norme censurate: articolo 28 (comma 10), e articolo 56 (comma 3), nella parte in cui stabiliscono che sono i Comuni, e non l’ufficio tecnico regionale competente, a esprimere il parere sugli strumenti urbanistici generali e attuativi dei Comuni che si trovano in zone sismiche.

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Illegittimità: CILA

Illegittimo anche l’articolo 59 (comma 3), e l’articolo 118 (comma 1, lettera e) perché non prevede che le opere interne alle unità immobiliari di cui all’art. 7, comma 1, lettera g), siano sottoposte alla comunicazione di inizio dei lavori asseverata (CILA).

Altri motivi di illegittimità

Incostituzionali sono anche le disposizioni degli articoli 147 e 155 e l’articolo 118, comma 2, lettera h). L’articolo 118, nel testo impugnato e nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 26, comma 7, della legge regionale 13/2016. Incostituzionale anche l’art. 250, comma 1, lettere a), b) e c), con gli articoli 201, commi 3 e 4; 202, comma 1, e 208; gli articoli 258 e 264, comma 13, e all’art. 264, commi 14 e 16, della legge regionale 13/2016.

Il parere dei giudici costituzionali

La Consulta, pur riconoscendo la non fondatezza delle questioni attinenti a numerosi articoli – articolo 13 (comma 1, 4 e 5); articoli 16 (commi 4 e 5, il 17 e il 19) l’articolo 56 (comma 14) e l’articolo 206 (comma 1) – ha ritenuto fondate le questioni di illegittimità costituzionale versi questi articoli. Tra questi: è illegittimo l’articolo 250, comma 1, lettere a), b) e c), il 201 (commi 3 e 4), il 202 (comma 1) e anche il 208 dove consente alla Giunta regionale di sottrarre tipologie di interventi edilizi all’applicazione della normativa sismica e quindi anche all’autorizzazione sismica del TU dell’edilizia d.P.R. 380/2001.

Queste leggi introdurrebbero una categoria di interventi edilizi ignota alla legislazione statale sottrarrebbero indebitamente alcuni interventi edilizi alla vigilanza pubblica. Per l’articolo 258, e per il 264, comma 13: la disciplina dettata, quando punta a sanare opere non conformi agli strumenti urbanistici, introduce in pratica un condono edilizio straordinario e “invade” le competenze statali.

Iniziata la revisione del TU edilizia!

Redazione Tecnica

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