Linee guida Anac n. 1 aggiornate e pubblicate in Gazzetta: in vigore dal 7 aprile

Cosa cambia per: direttore dell’esecuzione, fattispecie contrattuali ammesse all’affidamento congiunto, inviti e affidamenti, requisiti di partecipazione, tempistica di validazione dei progetti.

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Aggiornamento del 26 marzo 2018: Dopo l’uscita del testo sul sito dell’Autorità Anticorruzione, sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018 è stata pubblicata la Delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 (per i dettagli continua a leggere l’articolo), con cui l’Autorità anticorruzione ha approvato le Linee Guida n. 1 – Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria – aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19/4/2017. Le Linee Guida n. 1 entrano quindi in vigore il 7 aprile 2018 (il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione in Gazzetta). Stessa cosa per quanto riguarda le Linee Guida n. 4 sull’affidamento degli appalti sottosoglia.

*** 14 marzo 2018: Con la Delibera numero 138 del 21 febbraio 2018, l’Autorità anticorruzione ha approvato le Linee Guida Anac n. 1 riguardanti gli indirizzi generali sull’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19/4/2017, che entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non facile l’interpretazione: scarica la relazione illustrativa.

Con l’entrata in vigore del d.lgs. 56/2017, l’Anac ha aggiornato le Linee guida, per essere al passo delle modifiche normative introdotte dal decreto stesso e di alcune richieste di chiarimenti delle stazioni appaltanti e dei professionisti. Nell’ottica di tendere all’adozione di testi unici integrati, organici e omogenei per materia, recepiti anche i chiarimenti forniti con il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016. L’aggiornamento c’è stato dopo la consultazione pubblica.

Linee guida n. 1: le modifiche introdotte dal Correttivo

Il Correttivo d.lgs. 56/2017 ha ampliato l’ambito oggettivo delle prestazioni oggetto della Linee guida dei servizi di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv), del codice, inserendo anche l’attività del direttore dell’esecuzione (cfr. Parte II, punto 1.1., Parte IV, punto 1.1. e punto 2.2.1), esplicitamente richiamato, dopo l’introduzione del Correttivo, agli artt. 31 e 157 del codice tra i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.

Il Correttivo ha apportato alcune modifiche all’art. 59, comma 1, del Codice Appalti, prevedendo ulteriori fattispecie contrattuali che possono, in via eccezionale, ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori pubblici. Le modifiche sono state recepite alla Parte II, punto 5.1.

Con il Correttivo è stata introdotta anche che la possibilità di ricorrere all’affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione per gli appalti di lavori in cui la componente tecnologica o innovativa assume carattere prevalente e le modalità di attuazione della stessa due nuovi commi (all’art. 59, 1-bis e 1-ter). Nelle Linee guida la modifica è stata recepita alla Parte II, punto 5.2.

Accanto alla rotazione degli inviti, è stata inserita anche quella degli affidamenti, in conformità alle modifiche apportate dal decreto correttivo all’art. 36, commi 1 e 7, nonché alle linee guida n. 4 come aggiornate. In base alla precisazione del decreto Correttivo all’art. 36, co. 2, lett. b) nelle Linee guida è stata introdotta la non obbligatorietà in caso di affidamento diretto della previa consultazione di due operatori economici.

Per quanto concerne le procedure di affidamento, il decreto Correttivo ha modificato l’art. 157, co. 2, del codice, sancendo l’applicabilità delle procedure di gara di cui alla Parte II, Titoli III e IV del codice anche all’affidamento degli incarichi di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri servizi tecnici di importo superiore a 100.000 euro.

Nelle Linee guida nella Parte IV, punto 2.2.3.4. sono esplicitate le modalità per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione alla gara definite dalla norma.

Il Correttivo ha introdotto (Parte VII, punto 1.3. e punto 1.5.) alcune modifiche sulla validazione dei progetti. Le novità: nel bando e nella lettera di invito devono essere indicati gli estremi della validazione del progetto (art. 26, co. 8); è stata disciplinata la tempistica della validazione dei progetti redatti dall’affidatario di un appalto integrato (art. 26, co. 8-bis).

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Linee Guida Anac n. 1, modifche del Presidente Anac

Le indicazioni di cui al Comunicato del Presidente dell’Autorità sono state recepite nella Parte IV, punto 2.2.2.4: riguardano tipologie di servizi idonei per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione in termini di fatturato e di servizi svolti e che possono aumentare le possibilità di qualificazione dei concorrenti ampliando la platea dei possibili partecipanti alla procedura di gara. Possono essere utili indicazioni per la stazione appaltante nell’attività di verifica dei requisiti.

Al punto 1.7 della Parte VI, recepito il tetto massimo per il punteggio economico fissato con l’introduzione ne correttivo del comma 10-bis dell’art. 95 del codice: il tetto massimo fissato, superiore a quello indicato nelle Linee guida, ha reso necessario, un adeguamento anche degli altri punteggi.

Redazione Tecnica

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