Glossario unico delle opere: i Comuni non possono non seguirlo

Il glossario unico delle opere valido per tutti i Comuni: ecco gli interventi che possono essere realizzati in edilizia libera

Scarica PDF Stampa

Aggiornamento del 30 maggio. Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha spiegato che i regolamenti edilizi comunali non possono prevedere titoli abilitativi diversi da quelli nel Glossario Unico delle opere di edilizia libera, perché i regolamenti comunali devono attenersi al Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001), da cui poi deriva il Glossario Unico.

Riassumiamo. Primo step del glosario unico delle opere edilizie: in febbrario in Conferenza unificata è stata raggiunta l’intesa sul glossario unico degli interventi di edilizia libera, cioè quelli che non sono così rilevanti da richiedere una Cil, Cila, Scia o permesso di costruire: cioè, gli interventi per i quali si può procedere senza nessuna procedura edilizie di alcun tipo. Il glossario è stato approvato sulla base di uno schema di decreto Mit-Semplificazione, il decreto di attuazione del dlgs 222/2016 sulle attività e i procedimenti edilizi (articolo 1, comma 2).

Il glossario approvato dalla Conferenza (scaricalo qui) non deve essere recepito da Regioni e Comuni, ma diventa operativo subito dopo la pubblicazione in Gazzetta. Si tratta delle prime 58 definizioni ma la lista resta aperta. Il glossario delle opere libere mette insieme tutte le opere per le quali era già chiaro che non fosse necessario un titolo abilitativo e illustra anche i casi al limite per cui, da oggi, i Comuni non potranno imporre vincoli. Con il glossario delle opere libere, è chiaro da subito fin dove ci si può spingere senza coinvolgere il professionista tecnico.

Ricordiamo anche che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2715 del 7 maggio, ha valutato negativamente (ma non del tutto) il glossario unico e i suoi 58 interventi liberi, validi dal 22 aprile: in particolare, le pergotende. Leggi tutto l’articolo.

Glossario unico opere edilizie: perchè?

L’elenco, previsto dalla disciplina sulla Scia (D.lgs. 222/2016), ha lo scopo di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale ed essere consultabile in modo agevole. Il glossario dovrebbe anche essere consultabile anche dai non addetti ai lavori grazie alla una tabella che individua la categoria di intervento a cui appartiene un’opera edilizia e del regime giuridico. Il glossario unico dovrebbe chiarire le idee a cittadini e tecnici, oltre che aiutare a risolvere le discussioni condominiali. Con il glossario diventa chiaro quale regime potranno seguire i diversi prodotti in fase di installazione, quindi a beneficiarne saranno le imprese, oltre ai cittadini.

Un’iniziativa simile, è stata la redazione delle 42 definizioni standardizzate allegate al Regolamento edilizio tipo.

Le opere edilizie sono molte e disomogenee e questo è il motivo per cui si è deciso di partire è stato stabilito di predisporre, per partire, un glossario con l’elenco delle principali opere edilizie realizzabili in attività edilizia libera. Per le opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA alternativa al permesso di costruire, gli elenchi arriveranno in seguito.

Il glossario chiuderebbe il cerchio delle semplificazioni in materia di edilizia iniziate con il Dlgs 222/2016 che ha modificato il Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001). L’allegato al Dlgs 222/2016 contiene già una tabella che indica la procedura richiesta per ogni lavoro ma, essendo organizzata in base alle procedure e ai titoli abilitativi, non permette una consultazione facile. Questo il motivo per cui era necessario un glossario unico con un elenco (non esaustivo) degli interventi principali che si possono realizzare con quel titolo abilitativo o l’altro.

Insomma, se si possono fare le cose due volte male, perché farle una volta sola e bene?

Glossario delle opere edilizie: edilizia libera

Tra gli interventi di edilizia libera, ci sono quelli le opere per arredo da giardino, i gazebo di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo, pergolati di limitate dimensioni e non stabili, ripostigli per attrezzi, manufatt accessorio di limitate dimensioni non stabili, tende, tende a pergola, pergotende e altri.

Particolarmente interessanti, gli “interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche” che non comportano la realizzazione di manufatti che alterano la sagoma dell’edificio: ascensori, montacarichi, servo scala, rampe, apparecchi sanitari e impianti igienici e idro-sanitari, dispositivi sensoriali.

Ti potrebbe interessare anche

In conferenza unificata sono stati approvati altri due accordi tra Governo, Regioni ed enti locali per l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze. Non sono standard definitivi: le Regioni hanno tempo fino al 31 marzo per le integrazioni.

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento