NTC 2018, sicurezza e progettazione dell’esistente: cosa cambia

Nelle NTC 2018, ecco i nuovi criteri per la valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi sugli edifici esistenti in presenza di azioni sismiche

Andrea Barocci 22/02/18
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Il capitolo 8 delle nuove NTC 2018 definisce i criteri generali per la valutazione della sicurezza e per la progettazione degli interventi sugli edifici esistenti in presenza di azioni sismiche, in base alla distinzione fondamentale delle tre diverse categorie d’ intervento che possono essere applicate (adeguamento, miglioramento e riparazione o interventi locali) e con riferimento alle caratteristiche materiche dei manufatti (costruzioni in muratura, in calcestruzzo, in acciaio o miste).

È sicuramente uno dei capitoli maggiormente interessati da modifiche concettuali, e probabilmente quello maggiormente dibattuto dalle varie commissioni e gruppi di lavoro che hanno lavorato sulle NTC 2018. Le principali modifiche apportate rispetto alle NTC 2008, sono le seguenti.

NTC 2018: le novità sull’esistente

Valutazione della Sicurezza

Al §8.3 Valutazione della sicurezza viene inserita un’ulteriore condizione che rende obbligatoria tale pratica: opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abitativo, ove necessario al momento della costruzione, o in difformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della costruzione. Nel medesimo capitolo, confermando che le verifiche sugli edifici esistenti vanno generalmente effettuate per i soli SLU, è stato precisato che per edifici di classe IV sono richieste anche le verifiche agli SLE specificate al §7.3.6; in quest’ultimo caso potranno essere adottati livelli prestazionali ridotti. Si è inoltre precisato che “nelle verifiche sismiche il livello di sicurezza della costruzione è quantificato attraverso il rapporto ζE tra l’azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l’azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione; l’entità delle altre azioni contemporaneamente presenti è la stessa assunta per le nuove costruzioni […]”.

Classificazione degli interventi

Al § 8.4 Classificazione degli interventi è stato invertito l’ordine di elencazione dei tipi di intervento sugli edifici esistenti, partendo dagli interventi di riparazione o locali, passando per gli interventi di miglioramento, sino a giungere agli interventi di adeguamento.

Al § 8.4.1, ora denominato Riparazione o intervento locale, sono state maggiormente specificate le finalità degli interventi locali, precisando altresì che “il progetto e la valutazione della sicurezza […]” devono dimostrare che gli interventi non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza preesistenti; ciò a differenza del VT, che chiedeva che gli interventi comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti. È stata però introdotta la precisazione che “nel caso di interventi di rafforzamento loca le, volti a migliorare le caratteristiche meccaniche di elementi strutturali o a limitare la possibilità di meccanismi di collasso locale, è necessario valutare l’incremento di sicurezza locale”.

Al §8.4.2 Interventi di miglioramento rispetto al NTC 2008, con la finalità di indicare dei limiti minimi per il miglioramento, si è precisato che “per la combinazione sismica delle azioni, il valore di ζE può essere minore dell’unità precisando però che a meno di specifiche situazioni relative ai beni culturali, per le costruzioni di classe III ad uso scolastico e IV il valore di ζE, a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere comunque non minore di 0,6, mentre per le rimanenti costruzioni di classe III e per quelle di classe II il valore di ζE, sempre a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere incrementato di un valore comunque non minore di 0,1. Nello stesso paragrafo è stato altresì stabilito che, nel caso di interventi di miglioramento che prevedano l’impiego di sistemi di isolamento, per la verifica del sistema di isolamento si deve comunque avere almeno ζE =1,0”.

Al §8.4.3 Interventi di adeguamento in relazione ai tipi di intervento per i quali è obbligatorio l’adeguamento, sono state apportate le seguenti precisazioni: per il caso b) è stata aggiunta la frase “e tali da alterarne significativamente la risposta”; per il caso c) è stato precisato i carichi globali in fondazione devono essere “valutati secondo la combinazione caratteristica per carichi gravitazionali di cui alla Equazione 2.5.2”; per il punto d) è stato aggiunto il seguente paragrafo: “nel caso di edifici, effettuare interventi strutturali che trasformino il sistema strutturale mediante l’impiego di nuovi elementi verticali portanti su cui grava almeno il 50% dei carichi gravitazionali complessivi riferiti ai singoli piani”. Nel medesimo paragrafo è stata aggiunta un’ulteriore condizione (caso e)) per l’obbligo di effettuare la valutazione di sicurezza: apportare modifiche di classe d’uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV.

Una modifica importante, sempre al §8.4.3 e per il solo caso c), cioè per gli interventi con variazioni di classe e/o di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione, nella combinazione SLU, superiori al 10%, è stata introdotta la possibilità di assumere il coefficiente ζE =0,80 anziché ζE =1 per l’adeguamento sismico, cioè di conseguire un livello di sicurezza pari all’80% rispetto a quello delle nuove costruzioni.

Caratterizzazione meccanica dei materiali

Al §8.5.3 dedicato alla Caratterizzazione meccanica dei materiali, oltre ad aver meglio definito i beni culturali da un punto di vista giuridico e introdotto anche la fattispecie relativa agli insediamenti storici, si è precisato che in relazione alle indagini e prove da effettuarsi ai fini della caratterizzazione predetta “le prove di cui alla circolare 8 settembre 2010, n. 7617/STC, il prelievo dei campioni dalla struttura e l’esecuzione delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all’articolo 59 del d.P.R. 380/2001”.

Al §8.5.4 sono stati meglio definiti i livelli di conoscenza, articolati nei tre livelli progressivi da LC1 a LC3 come nel VT.
Al §8.7.5 sono state precisate le verifiche da effettuare nel caso di interventi locali, in riferimento a quelle più generali da effettuarsi per adeguamento e miglioramento.

Il legislatore ha specificato che “le modifiche costituiscono un primo passo in un auspicabile processo di revisione dell’approccio tecnico, scientifico e normativo nei confronti delle costruzioni esistenti, volto a una più diffusa riduzione del rischio sismico del vastissimo patrimonio edilizio e infrastrutturale che caratterizza l’Italia. In tal senso l’Assemblea ha raccomandato che in tale processo di revisione, in riferimento alla valutazione della sicurezza delle costruzioni esistenti, l’approccio desumibile dal testo in esame possa essere esteso a tutte le azioni”.

I contenuti dell’articolo sono tratti dal libro

Norme tecniche per le costruzioni 2018

A 10 anni di distanza dall’uscita del primo decreto sulle NTC, il nuovo testo delle Norme Tecniche per le Costruzioni,firmato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 17 gennaio 2018 e pubblicato in G.U. il 20 febbraio 2018, ha introdotto numerose modifiche riguardanti in particolare, i materiali e i prodotti per uso strutturale e l’accettazione degli stessi, la responsabilità del Progettista o del Direttore dei Lavori e la messa sicurezza del patrimonio edilizio esistente.Completamente rivisto e aggiornato in ogni sua parte, il Manuale riporta il testo integrale della norma e fornisce un puntuale ed approfondito commento della nuova disciplina, con continui confronti tra le NTC 2008 e le NTC 2018. Grande attenzione è stata data al tema dei materiali, con il recepimento delle disposizioni dell’UE sulla libera circolazione dei prodotti da costruzione e alla definizione più dettagliata dei tipi d’intervento (rinforzo locale, miglioramento, adeguamento) da effettuare sugli edifici esistenti, in presenza di azioni sismiche. Arricchito in ogni capitolo da tabelle e formule, il testo si configura come uno strumento indispensabile per comprendere cosa è cambiato, in che misura e cosa è rimasto invariato rispetto alla precedente normativa.Andrea Barocci, libero professionista, si occupa di strutture e rischio sismico sia in ambito professionale (ingegneriadellestrutture.it) che come componente di Organi Tecnici, Comitati e Associazioni. Autore, docente, blogger.

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– oggetto delle nuove NTC
– sicurezza e prestazioni attese
– azioni sulle costruzioni
– costruzioni civili e industriali
– ponti e progettazione geotecnica
– progettazione per azioni sismiche
– costruzioni esistenti
– collaudo statico
– redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo
– materiali e prodotti ad uso strutturale
– riferimenti tecnici

Andrea Barocci

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