Materiali da costruzione e responsabilità: chi paga e quanto

Chi è responsabile dell’utilizzo di materiali non conformi? Quanto paga il progettista se è colpevole? Per quanto tempo va in prigione?

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Il 16 giugno 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 106, “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE”. Il Decreto è entrato in vigore il 9 agosto 2017, vediamo cosa contiene.

Materiali da costruzione: le responsabilità

Tale decreto stabilisce le condizioni per l’immissione sul mercato e per l’impiego dei prodotti da costruzione, in particolare, qualora un prodotto da costruzione rientrasse “nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata per la quale sia terminato il periodo di coesistenza desumibile dall’elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 305/2011, ovvero sia conforme ad una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige, salvo i casi previsti dall’articolo 5 del regolamento stesso, una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4, 6 e 7 del medesimo regolamento ed appone, all’atto dell’immissione di tale prodotto sul mercato, la marcatura CE conformemente agli articoli 8 e 9 del citato regolamento”.

Il decreto specifica inoltre che è il fabbricante ad avere la responsabilità di individuare le caratteristiche da includere nella dichiarazione di prestazione; deve in aggiunta allegare alla dichiarazione di prestazione l’idonea documentazione attestante la qualità di microimpresa, come indicata dalla raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003. Per l’immissione sul mercato nazionale di un prodotto da costruzione la dichiarazione di prestazione e le istruzioni ed informazioni sulla sicurezza devono essere fornite in lingua italiana.

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Per constatare che i materiali da costruzione siano conformi a quanto espresso nel regolamento (UE) n. 305/2011, si adottano organi di vigilanza che agiscono sul mercato e nei cantieri dei diversi paesi; le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, in alcuni casi, cooperano con il Corpo della Guardia di Finanza. Questi organi attuano ispezioni, analisi, prove, misurazioni, verifiche e controlli in modo da:

  • garantire che i prodotti da costruzione, anche provenienti da altri Stati membri, siano conformi ai requisiti stabiliti nel regolamento (UE) n. 305/2011 e alle disposizioni nazionali, in particolare constatano che il modo in cui sono realizzati non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse;
  • esigere dalle parti interessate l’acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari all’accertamento;
  • prelevare campioni di prodotti da costruzione da sottoporre a prove ed esami volti ad accertarne le prestazioni e la rispondenza ai requisiti tecnici applicabili;
  • ritirare o sospendere la commercializzazione di prodotti da costruzione che siano suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza delle persone, a seguito degli accertamenti svolti;
  • ordinare, coordinare o organizzare con gli operatori economici il richiamo dal mercato di prodotti che possano mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

Materiali da costruzione: le sanzioni

L’art. 19 del D. Lgs. 16/06/2017, n. 106, esplicita le sanzioni a cui va incontro il fabbricante se viola gli obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE; in particolare rischia una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro se viola l’obbligo di redigere la dichiarazione di prestazione o viola le regole e le condizioni previste per l’apposizione della marcatura CE, caso aggravato se le omissioni avvengono su prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio, per il quale è previsto l’arresto fino a sei mesi ed un’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

Come riportato all’articolo 20 del suddetto decreto, le sanzioni si applicano anche ad altri soggetti coinvolti nell’utilizzo dei materiali di costruzione. Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che, nell’ambito delle specifiche competenze, utilizzino prodotti non conformi al regolamento (UE) n. 305/2011 e all’articolo 5, comma 5, del D. Lgs. 16/06/2017, n. 106, sono punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio sono puniti con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

Col D. Lgs. 16/06/2017 oltre al fabbricante anche i progettisti saranno responsabili della conformità al Regolamento UE 305/2011 dei prodotti da costruzione che prescrivono nei loro progetti, infatti l’art. 20 precisa che “il progettista dell’opera che prescrive prodotti non conformi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro”; e nel caso più grave, è punito con l’arresto sino a tre mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro.

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Antonietta Puma

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