Bandi di Architettura e Ingegneria, i lavori identici non sono un requisito

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Non è legittima la clausola di un bando che richiede, come requisito di partecipazione, lo svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di architettura e ingegneria identici a quello in gara.

Per l’affidamento di incarichi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le Linee guida ANAC n. 1 prevedono (paragrafo 2.2.2) alcuni requisiti di partecipazione. Tra questi requisiti c’è lo svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, relativi ai lavori appartenenti a ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, cioè, nel caso specifico si chiedono interventi nel settore cimiteri monumentali.

Con la delibera 43 del 17 gennaio 2018, l’ANAC ha chiarito che la clausola del bando che richiede quale requisito di partecipazione lo svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di architettura e ingegneria riferiti a tipologie di lavori analoghi, non è legittima perché vìola la Linea guida n. 1 e assimila in modo improprio il concetto di lavori analoghi a quello di lavori identici. In questo modo, si limita il principio della massima partecipazione.

Per l’ANAC, cioè, analoghi non significa identici. Richiedere lavori analoghi non significa richiedere lavori identici, richiedere lavori su un cimitero monumentale significa richiedere lavori identici. Il bando di gara assimila impropriamente il concetto di lavori analoghi con quello di lavori identici.

Redazione Tecnica

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